Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
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bilancio consuntivo

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fintributi2012
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bilancio consuntivo Empty bilancio consuntivo

Messaggio  MARCOFI Gio 24 Mag 2012 - 13:12

in consiglio comunale quante volte può essere presentato all'approvazione il bilancio consuntivo più volte non approvato? c'è un massimo? infine che scadenze ci sono? se si superano?
grazie

MARCOFI

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bilancio consuntivo Empty Re: bilancio consuntivo

Messaggio  fintributi2012 Gio 24 Mag 2012 - 14:04


Fino a quando non interviene la prefettura

fintributi2012

Messaggi : 498
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bilancio consuntivo Empty rendiconto

Messaggio  Paolo Gros Gio 24 Mag 2012 - 23:10

L'inosservanza del termine di approvazione del rendiconto di gestione ( aprile dell'anno successivo) non comporta sanzioni specifiche se non il blocco delle rate di trasferimenti statali ma occorre valutare che dopo la scadenza e fino alla sua approvazione l'ente e' considerato strutturalmente deficitario con tutte le circostanze e limitazioni del caso.
L'inossdervanza del termine e' comunque indice di mala amministrazione.
Paolo Gros
Paolo Gros
Admin

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bilancio consuntivo Empty Re: bilancio consuntivo

Messaggio  francodan Sab 26 Mag 2012 - 0:59

sull'argomento
DELIBERAZIONE n. 18/2010/PRSP
Repubblica Italiana
la
Corte dei Conti
Sezione regionale di controllo per il Molise
nell’adunanza del 9 febbraio 2010
***********
composta dai magistrati:
Avv. Mario Casaccia Presidente
Dott. Silvio Di Virgilio Consigliere, relatore
Dott. Gennaro Di Cecilia Primo Referendario, relatore
Dott. Giuseppe Di Benedetto Referendario, relatore
Dott. Luigi Di Marco Referendario
***********
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con R.D.
12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 recante disposizioni in materia di
giurisdizione e di controllo della Corte dei Conti;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della
Corte dei Conti, approvato con Deliberazione delle Sezioni Riunite della
Corte dei Conti n.14 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTA la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise
2
18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali);
VISTO l’art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n.
266 (Legge finanziaria per il 2006);
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 170 recante ricognizione
dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci
pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
VISTA la Deliberazione n. 12/AUT/2009 dell’11 agosto 2009 della
Sezione delle Autonomie che, ai sensi dell’art. 1, co. 167, della Legge n.
266/2005, ha approvato le linee guida corredate da questionario, da
utilizzarsi dagli Organi di revisione degli Enti locali per la redazione della
relazione sul rendiconto dell’esercizio 2008;
VISTA la relazione presentata dal Magistrato istruttore con la quale ha
deferito al Collegio la decisione sulle irregolarità riscontrate;
VISTA l’ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo n.
4/PRES/2010 del 22 gennaio 2010 di convocazione della Sezione per la
data odierna, al fine di deliberare sull’esito della predetta istruttoria ed
eventualmente adottare la specifica pronuncia prevista dall’art.1, co.168,
della richiamata L.23/12/2005, n.266;
UDITI i Magistrati relatori.
ASSENTI rappresentanti dell’amministrazione.
FATTO
Con nota di questa Sezione di controllo del 20 agosto 2009
prot.2155/15/Fin’06 è stato richiesto all’Organo di revisione l’invio del
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise

questionario relativo al rendiconto 2008. In data 6 novembre 2009 è
pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per il Molise la nota del
Segretario Comunale del Comune di Pizzone (IS) con la quale si
comunicava la mancata approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi
2007 e 2008.
In data 4 novembre 2009 il Prefetto di Isernia ha diffidato il Consiglio
Comunale di Pizzone a procedere, entro venti giorni, all’adozione della
deliberazione finalizzata alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2009,
pena lo scioglimento del Consiglio stesso.
Con nota datata 25 gennaio 2010 il Sindaco ha informato che la G.M.
nella seduta del 16 gennaio 2010 ha adottato la deliberazione n. 2 per la
proposta di approvazione rendiconto 2007 e la deliberazione n. 4 per il
rendiconto 2008 e che il successivo 19 gennaio tali atti sono stati
notificati ai consiglieri comunali al fine dell’esame di competenza prima
dell’approvazione prevista da parte del Consiglio comunale.
DIRITTO
La Sezione, preliminarmente, osserva che all’esito dell’esame svolto sul
materiale raccolto durante la fase istruttoria è emersa la mancata
approvazione, da parte del Comune di Pizzone (IS), del rendiconto della
gestione dell’anno 2008 entro il termine del 30 aprile dell’anno
successivo (termine fissato al 30 aprile a partire dal rendiconto 2008 per
effetto dell’art. 2 quater,comma 6 della legge 4 dicembre 2008, n.189
che ha modificato gli artt. 151, comma7, e 227, comma 2, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, ‘’Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali’’).
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise
4
La mancata approvazione del rendiconto nel termine legale, ritiene la
Sezione, integra quel comportamento difforme dalla sana gestione
finanziaria suscettibile di specifica pronuncia, ai sensi dell’art. 1, comma
168, della L. n. 266/2005, in quanto non immune da aspetti di
significativa irregolarità finanziario-contabili.
Occorre, innanzitutto, evidenziare che è pur vero che, diversamente da
quanto stabilito dall’art. 141, co.1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000
relativamente al bilancio di previsione, per la mancata approvazione del
conto consuntivo nel termine finale legale non è prevista un’espressa
sanzione, potendosi qualificare tale norma come “imperfetta”, né tale
omissione determina una sanzione decadenziale, non rivestendo detto
termine che natura ordinatoria.
Tuttavia, sulla base del quadro normativo vigente, ritiene la Sezione che
la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge è suscettiva
di produrre effetti molteplici e di diversa natura, siano essi diretti,
indiretti e differiti, con ineludibile ripercussione sugli esercizi successivi,
tali da ledere o minacciare la sana gestione finanziaria dell’Ente o gli
equilibri di bilancio.
Rileva, innanzitutto, la Sezione come la mancata approvazione del
rendiconto da parte dell’ente costituisce sintomo di criticità o di difficoltà
dell’ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi
contabili che disciplinano l’intera materia.
Al riguardo non appare superfluo ricordare come il rendiconto della
gestione rappresenti un momento essenziale del processo di
pianificazione e di controllo sul quale si articola l’intera gestione dell’ente,
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise
5
in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori
della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla
concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire
dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le
ragioni.
Attraverso la presentazione del rendiconto l’ente locale dimostra il profilo
di c.d. “accountability” raggiunto, vale a dire degli aspetti di
responsabilizzazione e di capacità di rendere il conto della propria
attività, sia sotto il profilo “interno”, relativo all’uso delle risorse orientate
al raggiungimento di risultati di efficacia, efficienza e di buona qualità dei
servizi resi; sia “esterno”, vale a dire proiettato alla soddisfazione dei
cittadini ed al perseguimento del benessere sociale dell’intera comunità
rappresentata; sia, infine, con riferimento all’aspetto “contabile”,
veicolato attraverso la dimostrazione dei progetti realizzati e dei risultati
ottenuti dalle azioni e decisioni amministrative, con corrispondente
responsabilizzazione dei dirigenti ed amministratori (cfr. Principi contabili
n. 3 - Finalità e fondamenti del rendiconto – R. 7, 9, 12, 13, 17 e 22,
approvati nella seduta del 18/11/2008 dall’Osservatorio per la Finanza e
la Contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno).
Occorre, preliminarmente, rilevare che la mancata deliberazione del
rendiconto (omissione, peraltro, reiterata) configura l’ipotesi di
perdurante inerzia o ritardo nell’adozione di un atto ritenuto obbligatorio
dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 7/10/2004,
n. 13591), cui può conseguire l’attivazione della procedura
espressamente disciplinata dall’art. 136 del richiamato D. Lgs. n.
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise
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267/2000 circa l’esercizio di poteri sostitutivi degli organi (cfr parere
Ministero Interno 24 luglio 2006), attribuiti al Governo dall’art. 120, co. 2
e 3, Cost., da affidare ad un Commissario ad acta nominato dal Difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal Comitato regionale di controllo
(organo peraltro soppresso per effetto delle disposizioni contenute nella
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, vigente dall’8 novembre
2001, di modifica del Titolo V riguardante gli enti locali),
ma la mancata approvazione del rendiconto rileva anche sotto il diverso
profilo degli effetti indiretti o derivati che da tale omissione scaturiscono.
Una chiara dimostrazione è offerta dalla norma prevista nell’art. 172, co.
1, lett. a), del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000),
secondo cui al bilancio di previsione deve essere allegato il rendiconto
deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il
bilancio.
Nella fattispecie concreta, pertanto, al bilancio di previsione del 2009 del
Comune di Pizzone (IS) - la cui approvazione è avvenuta con
Deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 2 agosto 2009 attese le
risultanze dell’istruttoria compiuta dalla Sezione - avrebbe dovuto essere
allegato il documento del rendiconto dell’esercizio 2008, regolarmente e
preventivamente deliberato.
L’allegazione rappresenta elemento prodromico e rilevante del bilancio di
previsione, attesane l’obbligatorietà ricavabile dall’interpretazione
testuale del portato legislativo (comma 1 della citata disposizione) la cui
omissione, seppur non ne determina la preclusione per difetto di
apposito e tipizzato corredo sanzionatorio, ben potrebbe riflettersi
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise
7
negativamente sullo stesso, quanto meno, involgendo profili di legittimità
inerenti all’attendibilità e veridicità del documento contabile di previsione
annuale approvato, proprio in relazione ad uno scrutinio di essenzialità
ed al ruolo di presupposto che esso ineludibilmente riveste.
La Sezione rileva, inoltre, un ulteriore pregiudizio secondo cui la mancata
approvazione del rendiconto preclude la possibilità per l’ente locale di
utilizzare l’eventuale avanzo di amministrazione atteso che, ai sensi del
corredo normativo previsto dagli artt. 186 e 187, co. 2 e 3, del D. Lgs. n.
267/2000, sussiste la mera facoltà per l’ente locale di applicare
dell’avanzo di amministrazione al bilancio di previsione immediatamente
successivo per finanziare le spese indicate nell’art. 187, co. 2, lett. a), b)
e c), rivestendo esso carattere meramente “presunto”, in quanto non
accertato con l’approvazione del rendiconto.
Rimane, invece, preclusa la possibilità dell’attivazione delle spese per tali
fondi, operazione necessariamente condizionata all’approvazione del
rendiconto della gestione dell’esercizio “precedente” chiuso, come pure
l’applicazione di detto avanzo a copertura delle spese di investimento,
finanziabili unicamente mediante l’avanzo di amministrazione “accertato”
attraverso l’approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (art.
183, co. 2, lett. d, e 3).
Sono da evidenziare ulteriori conseguenze e preclusioni derivanti, ope
legis, dalla mancata approvazione del rendiconto e dagli inadempimenti
ad essa connessi.
Ne costituisce esempio quanto stabilito dall’art. 203, comma 1, lett. a)
del T.U.E.L., secondo cui l’approvazione del rendiconto del penultimo
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise
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esercizio precedente costituisce imprescindibile condizione per deliberare
il ricorso ad eventuale indebitamento, attraverso la contrazione di nuovi
mutui.
Inoltre, la mancata redazione dell’apposita certificazione sui principali
dati del rendiconto da parte dell’ente, verificatasi proprio a causa
dell’omessa approvazione del rendiconto, comporta la sospensione
dell’ultima rata del contributo ordinario previsto in favore dell’ente
relativamente all’anno in cui l’inadempimento è avvenuto (stante il
precetto contenuto nell’art. 161, commi 1 e 3, T.U.E.L., quest’ultimo nel
testo modificato dall’art. 27 co. 7, L 28/12/2001, n. 448).
Ulteriori effetti negativi scaturiscono dal Principio contabile n. 3 relativo
al rendiconto degli enti locali, che al punto 18 prevede che la mancata
approvazione da parte dell’Organo Consiliare del rendiconto entro il 30
aprile di ciascun anno determina, in via provvisoria e sino
all’adempimento, la condizione di ente locale strutturalmente deficitario,
assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di
alcuni servizi. La Sezione ritiene anche di sottolineare come nell’analoga
situazione versino gli enti che non presentino il certificato del rendiconto,
con l’annessa tabella di cui al comma 1, dell’art. 242 T.U.E.L., sino
all’avvenuta presentazione (art. 243, co. 6, lett. a, T.U.E.L.).
Infine, sempre il richiamato p.c.e.l., nel secondo periodo, stabilisce che
la mancata presentazione della certificazione del rendiconto comporta la
sospensione della seconda rata del contributo ordinario.
La Sezione ritiene, pertanto, che dall’esame svolto emerge la mancata o
comunque intempestiva approvazione da parte del Comune in questione
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise
9
del rendiconto dell’anno 2008, inadempimento che, per l’applicazione
della normativa vigente e dei principi contabili surrichiamati, costituisce
ipotesi di grave irregolarità contabile e finanziaria suscettibile di
pronuncia ai sensi del comma 168, dell’art 1 Legge n. 266/2005.
P.Q.M.
La Sezione rileva:
che il Comune di Pizzone (IS), non ha provveduto ad approvare il
rendiconto dell’anno 2008 entro il termine del 30 aprile 2009, in
violazione delle disposizioni contenute nell’art. 227, comma 2, del D. Lgs.
n. 267/2000 e che a tale inadempienza non risulta ancora ovviato alla
data della presente delibera;
che il comportamento dall’ente integra gli estremi di grave
irregolarità finanziario–contabile, costituendo una seria minaccia per il
perseguimento delle finalità di una sana gestione finanziaria e degli
equilibri di bilancio, per le notevoli limitazioni, sanzioni ed i vincoli
esplicitati nella parte motiva e, come tale, appare meritevole di
pronuncia rivolta al relativo Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 1,
comma 168, della L. n. 266/2005;
che detto inadempimento può comportare l’esercizio di poteri
sostitutivi dell’Organo consiliare dell’ente da parte del Governo, ai sensi
dell’art. 136 T.U.E.L., da veicolarsi attraverso la nomina di un
commissario ad acta .
Dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della
Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale ed al
Sindaco del Comune di Pizzone (IS) affinché ne diano comunicazione
DELIBERAZIONE n.18/2010/PRSP
Sezione controllo Molise
10
al predetto Consiglio Comunale per le valutazioni
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bilancio consuntivo Empty invio consuntivo in fromtato xlm alla corte dei conti

Messaggio  elemore Lun 28 Mag 2012 - 4:07

Salve, ho un problema! non riuscirò ad approvare il rendiconto del mio comune prima di luglio... questo significa che non riuscirò ad inviarlo alla corte dei conti in formato xlm nè entro lintervallo 16-19 maggio (per il mio comune con 6.300 ab) nè entro il 30/06 che è il termine ultimo. l'anno scorso per questo tipo di situazione si dava la possibilità di trasmetterlo entro 30gg dall'approvazione. Come mi devo comportare? meglio che chiami la corte dei conti? nessun altro comune ha il mio problema? grazie1000
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bilancio consuntivo Empty Files alla corte

Messaggio  Paolo Gros Lun 28 Mag 2012 - 4:09

I termini posti dalla corte non sono perentori ed evidentemente chi approvera' il rendiconto in ritardo inviera' in ritardo
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bilancio consuntivo Empty Spese a consuntivo

Messaggio  bymax66 Lun 28 Mag 2012 - 5:55

Buon giorno, Dottor Paolo.
... E' possibile per l'ufficio ragioneria del Comune utilizzare per scopi diversi somme deliberate dal Consiglio Comunale per una certa attività? Se il Consilgio Comunale anche successivamente non delibera la variazione cosa rischia il responsabile?

bymax66

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bilancio consuntivo Empty spese

Messaggio  Paolo Gros Lun 28 Mag 2012 - 23:12

E' del tutto chiaro non sia possibile da parte di nessuno utilizzare per scopi diversi somme deliberate dal Consiglio Comunale per particolari e specifici scopi.
Nel caso pero' occorrerebbe avere maggiori elementi.
Paolo Gros
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