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Privacy e nomine esterne
Chiedo un confronto a tutti Voi per sapere come Vi comportate quando accade una cosa del genere, o come Vi comportereste se Vi dovesse capitare.
Io, Comune, in quanto Titolare del trattamento nomino un soggetto terzo, es. società alfa s.r.l., Responsabile del trattamento dati (essendo persona giuridica non posso nominarla incaricata), ad esempio per l'attività di accertamento TARSU.
La società alfa s.r.l. non solo non firma la nomina, ma si nomina autonomamente "co-titolare".
Io ritengo che la co-titolarità non sia principio applicabile a questa situazione, per esempio, e che la non accettazione della nomina comporti l'impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo instaurato tra le parti.
Voi cosa ne pensate?
Grazie per i riscontri.
Io, Comune, in quanto Titolare del trattamento nomino un soggetto terzo, es. società alfa s.r.l., Responsabile del trattamento dati (essendo persona giuridica non posso nominarla incaricata), ad esempio per l'attività di accertamento TARSU.
La società alfa s.r.l. non solo non firma la nomina, ma si nomina autonomamente "co-titolare".
Io ritengo che la co-titolarità non sia principio applicabile a questa situazione, per esempio, e che la non accettazione della nomina comporti l'impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo instaurato tra le parti.
Voi cosa ne pensate?
Grazie per i riscontri.
Privacy
Caro Marco hai centrato in pieno il problema.
Concordo appieno che " la non accettazione della nomina comporti l'impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo instaurato tra le parti"
Secondo quanto stabilito dal Codice, il Titolare è la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo considerato nel suo complesso (ovvero l’unità od organismo periferico) che esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
La persona fisica viene considerata Titolare quando effettua un trattamento in proprio (es. un imprenditore individuale o un libero professionista, un lavoratore autonomo); non lo è invece quando agisce in qualità di amministratore o legale rappresentante di una persona giuridica, perché in questo caso, pur esercitando le medesime funzioni di chi agisce in proprio (nel senso che decide finalità e modalità del trattamento), la titolarità va ascritta all’ente o alla società di appartenenza.
Nel caso in cui il trattamento sia effettuato da una persona giuridica o da qualsiasi altro ente, associazione od organismo, per Titolare si intende l’entità nel suo complesso (es. l’impresa, la società, l’associazione) e non la persona fisica che l’amministra o la rappresenta (es. il direttore generale, il legale rappresentante, l’amministratore delegato, il presidente ecc.).
Il Codice consente che un unico trattamento possa essere eseguito da più Titolari. In questo caso le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché agli strumenti utilizzati (ivi compreso il profilo della sicurezza), competono a tutti i soggetti individuati come Titolari.
La sopraddetta ipotesi di contitolarità si verifica pertanto quando due soggetti od organismi, autonomi fra loro, gestiscono in comune il trattamento e condividono i poteri decisionali sulle relative finalità e modalità (es. una banca dati in comune tra due professionisti).
L’eventuale nomina di Responsabili del trattamento non consente al Titolare di sottrarsi alle proprie responsabilità, responsabilità che in questo senso si riferiscono tanto alla fase in eligendo (con riguardo cioè alla scelta dei soggetti responsabili e/o incaricati e alla loro idoneità a ricoprire tale carica) quanto a quella in vigilando (controllo sul loro operato).
Nella fattispecie i due soggetti , comune e societa' NON sono soggetti autonomi fra loro ma l'uno ( societa') nominato dall'altro.
La societa' a questo punto non ha alcuna competenza e potere di "autonominarsi" mancando il presupposto di diritto ovvero la distinzione "autonoma" di due soggetti autonomi ed ovviamente diversi ma non entrambi titolari .
Concordo appieno che " la non accettazione della nomina comporti l'impossibilità di proseguire il rapporto lavorativo instaurato tra le parti"
Secondo quanto stabilito dal Codice, il Titolare è la persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro ente, associazione od organismo considerato nel suo complesso (ovvero l’unità od organismo periferico) che esercita un potere decisionale autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
La persona fisica viene considerata Titolare quando effettua un trattamento in proprio (es. un imprenditore individuale o un libero professionista, un lavoratore autonomo); non lo è invece quando agisce in qualità di amministratore o legale rappresentante di una persona giuridica, perché in questo caso, pur esercitando le medesime funzioni di chi agisce in proprio (nel senso che decide finalità e modalità del trattamento), la titolarità va ascritta all’ente o alla società di appartenenza.
Nel caso in cui il trattamento sia effettuato da una persona giuridica o da qualsiasi altro ente, associazione od organismo, per Titolare si intende l’entità nel suo complesso (es. l’impresa, la società, l’associazione) e non la persona fisica che l’amministra o la rappresenta (es. il direttore generale, il legale rappresentante, l’amministratore delegato, il presidente ecc.).
Il Codice consente che un unico trattamento possa essere eseguito da più Titolari. In questo caso le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali, nonché agli strumenti utilizzati (ivi compreso il profilo della sicurezza), competono a tutti i soggetti individuati come Titolari.
La sopraddetta ipotesi di contitolarità si verifica pertanto quando due soggetti od organismi, autonomi fra loro, gestiscono in comune il trattamento e condividono i poteri decisionali sulle relative finalità e modalità (es. una banca dati in comune tra due professionisti).
L’eventuale nomina di Responsabili del trattamento non consente al Titolare di sottrarsi alle proprie responsabilità, responsabilità che in questo senso si riferiscono tanto alla fase in eligendo (con riguardo cioè alla scelta dei soggetti responsabili e/o incaricati e alla loro idoneità a ricoprire tale carica) quanto a quella in vigilando (controllo sul loro operato).
Nella fattispecie i due soggetti , comune e societa' NON sono soggetti autonomi fra loro ma l'uno ( societa') nominato dall'altro.
La societa' a questo punto non ha alcuna competenza e potere di "autonominarsi" mancando il presupposto di diritto ovvero la distinzione "autonoma" di due soggetti autonomi ed ovviamente diversi ma non entrambi titolari .
Re: Privacy e nomine esterne
Benissimo!
Ora non mi resta che consigliare di stralciare alcuni contratti in essere, firmati dai responsabili dell'Ente senza porsi domande, con alcune tra le societá di consulenza piú famose in Regione...
Ora non mi resta che consigliare di stralciare alcuni contratti in essere, firmati dai responsabili dell'Ente senza porsi domande, con alcune tra le societá di consulenza piú famose in Regione...
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