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notifica convocazione consiglio comunale
buongiorno, ho un quesito da porre alla vs attenzione
si può notificare la convocazione del consiglio comunale con l'art. 140 del cpc se il consigliere è assente?
cordialmente
anna
si può notificare la convocazione del consiglio comunale con l'art. 140 del cpc se il consigliere è assente?
cordialmente
anna
ANNA- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 10.02.11
Re: notifica convocazione consiglio comunale
bisognerebbe vedere cosa dice il regol. per il funzionamento del c.com.le...
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Notifica consiglio
Non avrebbe senso poiche' la seduta ordinaria deve essere effettuata 5 giorni prima e quella di urgenza 3 ...mi pare che un 140 cpc abbia tempi piu' lunghi.
Il regolamento del CC dovrebbe prevedere che ciascun consigliere elegga comunque un domicilio ed un soggetto legato al proprio domicilio presso il quale effettuare il "recapito " della convocazione.
Potrebbe in sede regolamentare anche essere prevista la conviocazione telematica attraverso e-mail con avviso di ricevimento etc .
Salvo , come detto , che l’Ente abbia autonomamente disciplinato, con proprio regolamento, le modalità per la redazione e consegna dell’avviso di convocazione del consiglio, è noto che fino all’approvazione di detto strumento, valgono le regole dettate dagli articoli 125, 127 e 289 T.U. 4.2.1915 n. 148 (v. art. 273, c. 6 TUEL 267/2000). Dette regole prevedono che l’avviso di convocazione redatto normalmente nelle forme del decreto, della determinazione o dell’ordinanza, sia emesso dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco. Le note disposizioni impongono che l’avviso sia consegnato, a seconda dei casi e sempre in assenza di specifica e diversa disposizione regolamentare, cinque/ tre giorni liberi o ventiquattrore prima del giorno fissato per la celebrazione del consiglio stesso. Si è anche precisato che l’avviso medesimo pur essendo notificato, non è completamente soggetto alle particolari regole previste per la notificazione degli atti giudiziari (TAR Abruzzo, L’Aquila, 15.7.1994 n.499-giurisprudenza costante). Da ciò si può desumere, pertanto, che l’autonomia statutaria del Consiglio e la potestà regolamentare ha piena facoltà di determinare le modalità più idonee per la notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio stesso. Qualora non siano state rispettate le disposizioni relative alla formale procedura di notifica degli avvisi di convocazione, ben opportunamente i soggetti interessati, tanto se appartenenti ai gruppi di maggioranza quanto se rappresentanti della minoranza, potranno far valere nelle sedi opportune l’illegittima convocazione del Collegio. In tal caso, valutando astrattamente la questione, sarà necessario individuare le cause che hanno determinato la violazione al fine dell’imputazione della responsabilità e, se possibile, sanarle con una nuova convocazione, sempre che non siano derivati ulteriori danni.
Il Presidente del Consiglio, nell’eventualità rilevi elementi ostativi al regolare funzionamento delle sedute consiliari (p.e. per difetto di notifica degli avvisi) potrà procedere in via di autotutela all’annullamento di un avviso di convocazione purché sussistano le seguenti elementari condizioni:
· deve trattarsi di un vizio di legittimità sostanziale dell’avviso (non osservanza dei termini, sottoscrizione apocrifa, ecc..) che, non tempestivamente emendato, inficerebbe irreversibilmente le deliberazioni adottate;
· l’atto di annullamento deve essere congruamente motivato;
· la notifica ai consiglieri, se non disciplinata nel regolamento, è opportuno che avvenga con congruo anticipo rispetto alla data fissata e ciò non solo in riferimento al 4° comma dell’art. 125 Rd 148/1915 ma anche in ossequio al generale principio di correttezza dell’azione amministrativa;
· l’annullamento in via di autotutela della convocazione del consiglio comunale, dato il suo carattere di eccezionalità, deve, in ogni caso, tenere in debita considerazione il diritto di ciascun consigliere a veder celebrato il consiglio stesso.
Con lo strumento regolamentare possono essere risolti in house tutti i dubbi interpretativi che da sempre nella prassi caratterizzano il momento convocativo, quali l’obbligatorietà o meno dell’elezione del domicilio da parte dei consiglieri, la computabilità o meno del dies a quo e del dies ad quem (giorno dell’emanazione dell’avviso di convocazione e giorno in cui è stabilita la seduta), la facoltà del presidente di procedere alla revoca od all’annullamento della convocazione.
Infine, per quanto concerne il problema relativo alla categoria professionale deputata allo svolgimento di funzioni di messo comunale, trattandosi di un delicato compito (quello della notifica) richiedente particolari conoscenze e competenze, sarebbe auspicabile che gli enti locali scelgano personale adeguatamente formato, non esistendo allo stato attuale una normativa che stabilisca la qualifica che deve ricoprire chi esercita il compito di messo comunale.
Il regolamento del CC dovrebbe prevedere che ciascun consigliere elegga comunque un domicilio ed un soggetto legato al proprio domicilio presso il quale effettuare il "recapito " della convocazione.
Potrebbe in sede regolamentare anche essere prevista la conviocazione telematica attraverso e-mail con avviso di ricevimento etc .
Salvo , come detto , che l’Ente abbia autonomamente disciplinato, con proprio regolamento, le modalità per la redazione e consegna dell’avviso di convocazione del consiglio, è noto che fino all’approvazione di detto strumento, valgono le regole dettate dagli articoli 125, 127 e 289 T.U. 4.2.1915 n. 148 (v. art. 273, c. 6 TUEL 267/2000). Dette regole prevedono che l’avviso di convocazione redatto normalmente nelle forme del decreto, della determinazione o dell’ordinanza, sia emesso dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco. Le note disposizioni impongono che l’avviso sia consegnato, a seconda dei casi e sempre in assenza di specifica e diversa disposizione regolamentare, cinque/ tre giorni liberi o ventiquattrore prima del giorno fissato per la celebrazione del consiglio stesso. Si è anche precisato che l’avviso medesimo pur essendo notificato, non è completamente soggetto alle particolari regole previste per la notificazione degli atti giudiziari (TAR Abruzzo, L’Aquila, 15.7.1994 n.499-giurisprudenza costante). Da ciò si può desumere, pertanto, che l’autonomia statutaria del Consiglio e la potestà regolamentare ha piena facoltà di determinare le modalità più idonee per la notifica degli avvisi di convocazione del Consiglio stesso. Qualora non siano state rispettate le disposizioni relative alla formale procedura di notifica degli avvisi di convocazione, ben opportunamente i soggetti interessati, tanto se appartenenti ai gruppi di maggioranza quanto se rappresentanti della minoranza, potranno far valere nelle sedi opportune l’illegittima convocazione del Collegio. In tal caso, valutando astrattamente la questione, sarà necessario individuare le cause che hanno determinato la violazione al fine dell’imputazione della responsabilità e, se possibile, sanarle con una nuova convocazione, sempre che non siano derivati ulteriori danni.
Il Presidente del Consiglio, nell’eventualità rilevi elementi ostativi al regolare funzionamento delle sedute consiliari (p.e. per difetto di notifica degli avvisi) potrà procedere in via di autotutela all’annullamento di un avviso di convocazione purché sussistano le seguenti elementari condizioni:
· deve trattarsi di un vizio di legittimità sostanziale dell’avviso (non osservanza dei termini, sottoscrizione apocrifa, ecc..) che, non tempestivamente emendato, inficerebbe irreversibilmente le deliberazioni adottate;
· l’atto di annullamento deve essere congruamente motivato;
· la notifica ai consiglieri, se non disciplinata nel regolamento, è opportuno che avvenga con congruo anticipo rispetto alla data fissata e ciò non solo in riferimento al 4° comma dell’art. 125 Rd 148/1915 ma anche in ossequio al generale principio di correttezza dell’azione amministrativa;
· l’annullamento in via di autotutela della convocazione del consiglio comunale, dato il suo carattere di eccezionalità, deve, in ogni caso, tenere in debita considerazione il diritto di ciascun consigliere a veder celebrato il consiglio stesso.
Con lo strumento regolamentare possono essere risolti in house tutti i dubbi interpretativi che da sempre nella prassi caratterizzano il momento convocativo, quali l’obbligatorietà o meno dell’elezione del domicilio da parte dei consiglieri, la computabilità o meno del dies a quo e del dies ad quem (giorno dell’emanazione dell’avviso di convocazione e giorno in cui è stabilita la seduta), la facoltà del presidente di procedere alla revoca od all’annullamento della convocazione.
Infine, per quanto concerne il problema relativo alla categoria professionale deputata allo svolgimento di funzioni di messo comunale, trattandosi di un delicato compito (quello della notifica) richiedente particolari conoscenze e competenze, sarebbe auspicabile che gli enti locali scelgano personale adeguatamente formato, non esistendo allo stato attuale una normativa che stabilisca la qualifica che deve ricoprire chi esercita il compito di messo comunale.
Re: notifica convocazione consiglio comunale
bisogna partire dal regolamento consiliare (se esiste)e comunque bisogna tener conto che la legge richiede la comunicazione degli avvisi ,non la notifica ...quindi se il consigliere è assente o non vuole o può ricevere l'atto ,il messo potrà inserirlo nella cassetta postale dell'abitazione indicando (nella relata)l'ora e il giorno di recapito
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: notifica convocazione consiglio comunale
Secondo voi nel computo dei termini liberi tra convocazione e seduta consiliare si conteggiano anche il sabato e la domenica? E il dies a quo e ad quem? Io so che il giorno iniziale e finale non si computano ossia bisogna sottrarli mentre e' irrilevante, ai fini del conteggio, il Sabato e la Domenica (che dunque si computano nei giorni a disposizione).
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
Notifica
Le note disposizioni impongono che l'avviso sia consegnato, a seconda dei casi e sempre in assenza di specifica e diversa disposizione regolamentare, cinque/ tre giorni liberi o ventiquattrore prima del giorno fissato per la celebrazione del consiglio stesso.
Si è anche precisato che l'avviso medesimo pur essendo notificato, non è completamente soggetto alle particolari regole previste per la notificazione degli atti giudiziari (TAR Abruzzo, L'Aquila, 15.7.1994 n.499 giurisprudenza costante).
Come inoltre detto con lo strumento regolamentare possono essere risolti in house tutti i dubbi interpretativi che da sempre nella prassi caratterizzano il momento convocativo, quali l’obbligatorietà o meno dell’elezione del domicilio da parte dei consiglieri, la computabilità o meno del dies a quo e del dies ad quem (giorno dell’emanazione dell’avviso di convocazione e giorno in cui è stabilita la seduta), la facoltà del presidente di procedere alla revoca od all’annullamento della convocazione.
Si è anche precisato che l'avviso medesimo pur essendo notificato, non è completamente soggetto alle particolari regole previste per la notificazione degli atti giudiziari (TAR Abruzzo, L'Aquila, 15.7.1994 n.499 giurisprudenza costante).
Come inoltre detto con lo strumento regolamentare possono essere risolti in house tutti i dubbi interpretativi che da sempre nella prassi caratterizzano il momento convocativo, quali l’obbligatorietà o meno dell’elezione del domicilio da parte dei consiglieri, la computabilità o meno del dies a quo e del dies ad quem (giorno dell’emanazione dell’avviso di convocazione e giorno in cui è stabilita la seduta), la facoltà del presidente di procedere alla revoca od all’annullamento della convocazione.
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