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impianto sportivo
una convenzione di gestione di un impianto sportivo può essere approvato lo schema in giunta? posso prorogare una precedente convenzione fatta con una associazione sportiva?
camomilla- Messaggi : 588
Data d'iscrizione : 15.01.12
impianto
Solo se la delibera di GC rappresenta soltanto un atto di concreto affidamento del servizio e come tale regolarmente rientrante fra i compiti della Giunta Comunale
Gestione degli impianti sportivi: è illegittimo l’affidamento diretto della gestione di un centro sportivo comunale (T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 1 luglio 2010 n. 1419)
In tema di impianti sportivi appartenenti alle Amministrazioni locali ed all'affidamento in gestione di quest'ultimi ai vari sodalizi sportivi, si segnala un'interessantissima sentenza del TAR Calabria- sez- di Catanzaro (n° 1419/10) che ha ritenuto illegittimo l'affidamento in gestione di un campo sportivo concesso con una delibera della Giunta Comunale in contrasto con un'altra del Consiglio Comunale.
Nel caso di specie, con una delibera della Giunta Comunale era stato dato in gestione un impianto comunale ad una Polisportiva che ne aveva fatto richiesta ed una Asd aveva fatto ricorso al TAR deducendo come primo mezzo l'incompetenza della Giunta, essendo la materia di competenza del Consiglio Comunale e, come secondo mezzo, la circostanza che qualche anno prima, una delibera del Consiglio Comunale aveva stabilito il principio di affidamento in gestione dell'impianto secondo una regolare procedura di gara.
Sul primo punto il Tar, ritenendo la “ censura non meritevole di positiva delibazione” evidenzia che il T.U. degli Enti Locali ( Dlgs n°267/00) all'art 42 definisce il Consiglio Comunale “l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” dell'Ente attribuendogli “la competenza in materia di appalti (…) lasciando il concreto affidamento dell'appalto alla competenza della Giunta, in quanto attività meramente esecutiva o di ordinaria amministrazione.”
Tanto premesso, secondo i Giudici del Tar “appare evidente come la invocata Delibera del Consiglio Comunale rappresenti l’atto programmatorio di indirizzo politico generale dell’ente locale, che ha espresso la volontà della P.A., vincolante per gli organi di gestione, di affidare in gestione ciascuno degli impianti sportivi comunali mediante regolare procedura di gara, secondo la convenzione allegata, all’uopo predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale(...) Quindi, l’impugnata Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10.8.2007 rappresenta soltanto un atto di concreto affidamento del servizio, come tale regolarmente rientrante fra i compiti della Giunta Comunale.”
Quanto al secondo mezzo, il Collegio, accoglie la censura ritenendo la fattispecie riconducibile alla “concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (…) come si può desumere anche dallo stesso allegato 2 al decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 che in materia di appalti pubblici dei servizi, espressamente contempla, tra gli altri, i servizi ricreativi, culturali e sportivi. Ciò premesso, anche ammettendo che l'elencazione dei pubblici servizi, che i comuni possono assumere in gestione diretta, salvo poi il potere di affidarli in concessione, contenuta nell'art. 1 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, non sia tassativa, si deve sottolineare, che, per la concessione alla "industria privata" di detti servizi, i comuni, di regola, si devono avvalere dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 267 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1176 nonché dell'art. 3 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e dell'art. 37 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 : è vero che l'art. 267 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1176 consente la trattativa privata quando "speciali circostanze" lo consiglino, ma, in questi casi, devono sussistere ragioni di opportunità, di convenienza e di interesse pubblico, che vanno adeguatamente esplicitate, anche perché è proprio l'interesse pubblico che richiede una larga partecipazione concorrenziale, al fine del miglior soddisfacimento del medesimo, in coerenza anche con i criteri enucleati dalla sentenza Corte Cost. 27 luglio 2004 , n. 272 che ha, fra l’altro, dichiarato costituzionalmente illegittimi l’artt. 113, comma VII, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, e l’art. 113-bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della citata legge n. 448 del 2001”.
Ciò detto il Tar, richiamando anche il "Libro Verde sui servizi di interesse generale" della Commissione Europea conclude sostenendo che “ da questo quadro di riferimento, discende già la lesione dell’interesse di parte ricorrente a partecipare ad una procedura selettiva, avente ad oggetto la concessione in gestione del campo sportivo comunale, in quanto associazione sportiva, avente i necessari requisiti occorrenti. Nello specifico, inoltre, i criteri espressi dal massimo organo di indirizzo-politico programmatorio dell’ente con la Delibera del Consiglio Comunale, in coerenza con i principi generali in materia, non possono che avere un valore cogente nei confronti degli altri organi, la Giunta, per la sua competenza residuale in ordine all’approntamento ed alla predisposizione degli atti di gara ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per la concreta gestione dell’attività consequenziale, nell’ambito delle rispettive sfere di attribuzione. Ne consegue che l’impugnata Deliberazione della Giunta Comunale si appalesa non esente dai vizi di illegittimità denunciati sotto il duplice aspetto di contrasto con norme di legge nonchè con i coerenti indirizzi cogenti dell’ente locale, come esternati dall’organo politico competente nella Delibera del C.C. , peraltro in assenza di alcuna
giustificazione intesa a legittimare la deroga posta in essere.”
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura integrale della sentenza.
Studio Legale Tamburrano
Gestione degli impianti sportivi: è illegittimo l’affidamento diretto della gestione di un centro sportivo comunale (T.A.R. CALABRIA - CATANZARO - SEZIONE I - Sentenza 1 luglio 2010 n. 1419)
In tema di impianti sportivi appartenenti alle Amministrazioni locali ed all'affidamento in gestione di quest'ultimi ai vari sodalizi sportivi, si segnala un'interessantissima sentenza del TAR Calabria- sez- di Catanzaro (n° 1419/10) che ha ritenuto illegittimo l'affidamento in gestione di un campo sportivo concesso con una delibera della Giunta Comunale in contrasto con un'altra del Consiglio Comunale.
Nel caso di specie, con una delibera della Giunta Comunale era stato dato in gestione un impianto comunale ad una Polisportiva che ne aveva fatto richiesta ed una Asd aveva fatto ricorso al TAR deducendo come primo mezzo l'incompetenza della Giunta, essendo la materia di competenza del Consiglio Comunale e, come secondo mezzo, la circostanza che qualche anno prima, una delibera del Consiglio Comunale aveva stabilito il principio di affidamento in gestione dell'impianto secondo una regolare procedura di gara.
Sul primo punto il Tar, ritenendo la “ censura non meritevole di positiva delibazione” evidenzia che il T.U. degli Enti Locali ( Dlgs n°267/00) all'art 42 definisce il Consiglio Comunale “l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo” dell'Ente attribuendogli “la competenza in materia di appalti (…) lasciando il concreto affidamento dell'appalto alla competenza della Giunta, in quanto attività meramente esecutiva o di ordinaria amministrazione.”
Tanto premesso, secondo i Giudici del Tar “appare evidente come la invocata Delibera del Consiglio Comunale rappresenti l’atto programmatorio di indirizzo politico generale dell’ente locale, che ha espresso la volontà della P.A., vincolante per gli organi di gestione, di affidare in gestione ciascuno degli impianti sportivi comunali mediante regolare procedura di gara, secondo la convenzione allegata, all’uopo predisposta dall’Ufficio Tecnico Comunale(...) Quindi, l’impugnata Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 10.8.2007 rappresenta soltanto un atto di concreto affidamento del servizio, come tale regolarmente rientrante fra i compiti della Giunta Comunale.”
Quanto al secondo mezzo, il Collegio, accoglie la censura ritenendo la fattispecie riconducibile alla “concessione di pubblico servizio posto che, sul piano oggettivo, per pubblico servizio deve intendersi un’attività economica esercitata per erogare prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi ritenuti indispensabili in un determinato contesto sociale (…) come si può desumere anche dallo stesso allegato 2 al decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995 che in materia di appalti pubblici dei servizi, espressamente contempla, tra gli altri, i servizi ricreativi, culturali e sportivi. Ciò premesso, anche ammettendo che l'elencazione dei pubblici servizi, che i comuni possono assumere in gestione diretta, salvo poi il potere di affidarli in concessione, contenuta nell'art. 1 R.D. 15 ottobre 1925 n. 2578, non sia tassativa, si deve sottolineare, che, per la concessione alla "industria privata" di detti servizi, i comuni, di regola, si devono avvalere dell'asta pubblica, ai sensi dell'art. 267 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1176 nonché dell'art. 3 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e dell'art. 37 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 : è vero che l'art. 267 del R.D. 14 settembre 1931 n. 1176 consente la trattativa privata quando "speciali circostanze" lo consiglino, ma, in questi casi, devono sussistere ragioni di opportunità, di convenienza e di interesse pubblico, che vanno adeguatamente esplicitate, anche perché è proprio l'interesse pubblico che richiede una larga partecipazione concorrenziale, al fine del miglior soddisfacimento del medesimo, in coerenza anche con i criteri enucleati dalla sentenza Corte Cost. 27 luglio 2004 , n. 272 che ha, fra l’altro, dichiarato costituzionalmente illegittimi l’artt. 113, comma VII, limitatamente al secondo ed al terzo periodo, e l’art. 113-bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, nel testo introdotto dal comma 15 dell'art. 35 della citata legge n. 448 del 2001”.
Ciò detto il Tar, richiamando anche il "Libro Verde sui servizi di interesse generale" della Commissione Europea conclude sostenendo che “ da questo quadro di riferimento, discende già la lesione dell’interesse di parte ricorrente a partecipare ad una procedura selettiva, avente ad oggetto la concessione in gestione del campo sportivo comunale, in quanto associazione sportiva, avente i necessari requisiti occorrenti. Nello specifico, inoltre, i criteri espressi dal massimo organo di indirizzo-politico programmatorio dell’ente con la Delibera del Consiglio Comunale, in coerenza con i principi generali in materia, non possono che avere un valore cogente nei confronti degli altri organi, la Giunta, per la sua competenza residuale in ordine all’approntamento ed alla predisposizione degli atti di gara ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, per la concreta gestione dell’attività consequenziale, nell’ambito delle rispettive sfere di attribuzione. Ne consegue che l’impugnata Deliberazione della Giunta Comunale si appalesa non esente dai vizi di illegittimità denunciati sotto il duplice aspetto di contrasto con norme di legge nonchè con i coerenti indirizzi cogenti dell’ente locale, come esternati dall’organo politico competente nella Delibera del C.C. , peraltro in assenza di alcuna
giustificazione intesa a legittimare la deroga posta in essere.”
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla lettura integrale della sentenza.
Studio Legale Tamburrano
Re: impianto sportivo
la convenzione deve essere approvata come schema in consiglio comunale ,in tale sede avvalendosi delle normative anche regionali si può affidare in via diretta la gestione ad associazione sportiva del luogo specialmente se l'impianto ha scarsa rilevanza economica....
altrimenti il consiglio approva lo schema di convenzione e il resp del servizio bandisce la gara....
altrimenti il consiglio approva lo schema di convenzione e il resp del servizio bandisce la gara....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
SERVIZI SPORTIVI
in caso di "........scarsa rilevanza economica....." affidamento e schema di convenzione può andare di Consilgio????
ac11- Messaggi : 49
Data d'iscrizione : 20.11.13
Età : 53
Re: impianto sportivo
in caso di scarsa rilevanza economica che poi significa assenza di redditività si può andare in consiglio con lo schema di concessione contenente anche l'indicazione delll'associazione prescelta
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
impiatni sportivi
hai qlc riferimento normativo???? grazie
ac11- Messaggi : 49
Data d'iscrizione : 20.11.13
Età : 53
Re: impianto sportivo
se sei in lombardia la L.R. 27 2006...altrimenti bisogna vedere la legislazione della tua regione.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
gestione impianti sportivi
la regione marche non ha deliberato niente in materia.............
l'obbligo di reinvestire tutti gli, eventuali, utili derivanti dalla gestione nella struttura stessa, sempre con autorizzazione ed accordo del Comune, potrebbe "azzerare" l'eventuale rilevanza economica e quindi farci andare avanti con un affidamento diretto??
l'obbligo di reinvestire tutti gli, eventuali, utili derivanti dalla gestione nella struttura stessa, sempre con autorizzazione ed accordo del Comune, potrebbe "azzerare" l'eventuale rilevanza economica e quindi farci andare avanti con un affidamento diretto??
ac11- Messaggi : 49
Data d'iscrizione : 20.11.13
Età : 53
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