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Alex79
francodan
Paolo Gros
Checchi Anna
8 partecipanti
consiglieri accesso agli atti
Ciao a tutti. Ho un problema. La Provincia partecipa insieme ad altri enti del terrotorio ad una società che a brevissimo effettuerà una ingente ricapitalizzazione finalizzata all'acquisto di un'altra azienda che, come quella partecipata, gestisce in concessione un tratto autostradale.I soci pubblici detengono nel complesso il 16% del capitale.La società, in vista della prossima assemblea dei soci, ha inviato la documentazione illustartiva e ha comunicato che ulteriori documenti ( quali ad esempio la perizia svolta sulla azienda da acquisire) soggetti a riservatezza, sono disponibili presso la sede per la consultazione, previa indicazione, da parte dei soci, dei soggetti incaricati. Secondo voi ciò può considerarsi lesivo del diritto di accesso agli atti dei consiglieri ? il problema non potrebbe essere superato con l'individuazione da parte del Consiglio di alcuni membri delegati ad effettuare la consultazione in loco ? grazie
Checchi Anna- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 22.08.12
Accesso
Come scrivi il problema potrebbe essere superato con l'individuazione da parte del Consiglio di alcuni membri delegati ad effettuare la consultazione in loco
Re: consiglieri accesso agli atti
i consiglieri comunali non incontrano alcun limite in ordine a documenti comunque afferenti a questioni o affari in cui è parte il comune....è chiaro che eventualmente risponderanno di eventuale divulgazione impropria del contenuto del documento
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
questovale anche per...
..... se il comune decide di dare in conto capitale circa 300.000 € da una associazione che si prende carico di sistemare una struttura comunale (evitando cos' gare d'appalto) si può chiedere lo statuto dell'ass. che prenderà i denari in gestione ? e la composizione del suo direttivo.... ?
il segretario comunale mi ha detto che non posso farne richiesta.. sapete questa ass ha il pres che è padre del proprietario del bar che il comune deve sistemare.... quindi voglio vederci chiaro ...
il segretario comunale mi ha detto che non posso farne richiesta.. sapete questa ass ha il pres che è padre del proprietario del bar che il comune deve sistemare.... quindi voglio vederci chiaro ...
Alex79- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 26.11.11
Re: consiglieri accesso agli atti
vale quanto sopra
"consiglieri comunali non incontrano alcun limite in ordine a documenti comunque afferenti a questioni o affari in cui è parte il comune....è chiaro che eventualmente risponderanno di eventuale divulgazione impropria del contenuto del documento "
infatti il consigliere ha diritto ad avere tutte le notizie inerenti lo svolgimento del suo mandato....
"consiglieri comunali non incontrano alcun limite in ordine a documenti comunque afferenti a questioni o affari in cui è parte il comune....è chiaro che eventualmente risponderanno di eventuale divulgazione impropria del contenuto del documento "
infatti il consigliere ha diritto ad avere tutte le notizie inerenti lo svolgimento del suo mandato....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: consiglieri accesso agli atti
posto un interessante articolo al riguardo:
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201211/23/0216_binpage32.pdf&authCookie=536706460
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pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Re: consiglieri accesso agli atti
Una domanda che attiene in parte una tematica diversa rispetto a quella dell'argomento:
- Se un dipendente comunale, collocato in pensione, agisce in causa per delle indennità che a suo parere non gli sono state riconosciute dal comune nel quale ha svolto il proprio servizio...Può lo stesso dipendente candidarsi a Sindaco dello stesso comune???? Oppure quando la causa è in corso non può candidarsi, in quanto potrebbero configurarsi estremi di incompatibilità (in una successiva udienza si potrebbe o no configurare un conflitto di interessi?)???
- Se un dipendente comunale, collocato in pensione, agisce in causa per delle indennità che a suo parere non gli sono state riconosciute dal comune nel quale ha svolto il proprio servizio...Può lo stesso dipendente candidarsi a Sindaco dello stesso comune???? Oppure quando la causa è in corso non può candidarsi, in quanto potrebbero configurarsi estremi di incompatibilità (in una successiva udienza si potrebbe o no configurare un conflitto di interessi?)???
rizzi79- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 19.01.12
accesso
lo puo' fare ovvero puo' candidarsi
Art. 58
Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Art. 58
Cause ostative alla candidatura
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
Re: consiglieri accesso agli atti
Se la richiesta di accesso e' rivolta al Sindaco e trattasi di procedimento la cui titolarita' e' in capo a questi chi deve rilasciare gli atti al richiedente ? Puo' essere lo stesso Sindaco?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
mail consiglieri
E' prassi consolidata che i consiglieri comunali richiedano l'invio via mail di documenti comprese le proposte di deliberazione che si discuteranno in Consiglio comunale. Ad avviso del Segretario comunale l'ufficio segreteria NON DEVE ASSOLUTAMENTE inviare le proposte di deliberazione via mail perchè è il consigliere che deve estrarre copia dagli atti depositati! io non condivido questa interpretazione anzi credo che se dovessi scrivere una cosa del genere ai consiglieri probabilmente finiremmo davanti al TAR. Potreste darmi un aiuto?
rossi maria- Messaggi : 81
Data d'iscrizione : 18.08.12
Re: consiglieri accesso agli atti
bisogna vedere cosa dice il regolamento del comune sull'organizzazione del consiglio comunale o quello sul diritto d'accesso
in mancanza se il consigliere chiede copia delle proposte ,sta al responsabile dei servizi istituzionali ,consegnarle in via cartacea o via e mail
in mancanza se il consigliere chiede copia delle proposte ,sta al responsabile dei servizi istituzionali ,consegnarle in via cartacea o via e mail
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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