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unioni, fusioni convenzioni
ci sono in rete le ultime novità commentate ed in particolare cosa cambia delle unioni municipali con la spending review rispetto alla vecchia normativa??
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: unioni, fusioni convenzioni
- l’art. 14, comma 28, d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010, così come modificato dal d.l. 95/2012,convertito in l. 135/2012, prevede che i Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti debbano gestire in forma associata, mediante convenzione o unione, le funzioni fondamentali di cui al comma 27 del medesimo articolo, ad esclusione della funzione di cui alla lettera l);
- tale comma 27, prevede ora 10 funzioni fondamentali, dalla lett a ) alla lett. l), non più le sei di cui alla Legge 42/2009;
- l’art. 14, comma 30, demanda a ciascuna Regione l’individuazione della dimensione territoriale ottimale nonché il limite demografico minimo per la gestione in forma associata di cui al precedente comma 27;
- l’art. 14, comma 31 ter, ha previsto che i Comuni interessati debbano obbligatoriamente gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali entro l’1.1.2013 e le rimanenti entro l’1.1.2014 e che, decorso inutilmente il termine, trova applicazione, ai sensi del comma 31 quater del medesimo articolo, l’art. 8 della l. 131/2003.
- tale comma 27, prevede ora 10 funzioni fondamentali, dalla lett a ) alla lett. l), non più le sei di cui alla Legge 42/2009;
- l’art. 14, comma 30, demanda a ciascuna Regione l’individuazione della dimensione territoriale ottimale nonché il limite demografico minimo per la gestione in forma associata di cui al precedente comma 27;
- l’art. 14, comma 31 ter, ha previsto che i Comuni interessati debbano obbligatoriamente gestire in forma associata almeno tre funzioni fondamentali entro l’1.1.2013 e le rimanenti entro l’1.1.2014 e che, decorso inutilmente il termine, trova applicazione, ai sensi del comma 31 quater del medesimo articolo, l’art. 8 della l. 131/2003.
arcobaleno2011- Messaggi : 158
Data d'iscrizione : 15.09.11
Re: unioni, fusioni convenzioni
Dimenticavo.. Non c'è più l'obbligo, per i Comuni sotto i 1000 abitanti, di fare le Unioni "speciali" dettagliatamente disciplinate. Ora si parla semplicemente di Comuni fino ai 5000 abitanti, senza distinzione alcuna
arcobaleno2011- Messaggi : 158
Data d'iscrizione : 15.09.11
unioni etc
...di Comuni fino ai 5000 abitanti, senza distinzione alcuna..... 3000 per i comuni montani
Re: unioni, fusioni convenzioni
caro arcobaleno visto che sei esperto pongo alcune domande,
1) i comuni sotto i mille possono fare un'unione con i comuni sopra i mille e quali sono i limiti demografici esclusivamente 3.000 se si tratta di comuni montani ? o al di sotto??
2) l'unione avrà una sede diversa e i dipendenti dell'unione saranno la somma dei dipendenti dei vari comuni??
1) i comuni sotto i mille possono fare un'unione con i comuni sopra i mille e quali sono i limiti demografici esclusivamente 3.000 se si tratta di comuni montani ? o al di sotto??
2) l'unione avrà una sede diversa e i dipendenti dell'unione saranno la somma dei dipendenti dei vari comuni??
novità- Messaggi : 356
Data d'iscrizione : 14.10.11
Re: unioni, fusioni convenzioni
I Comuni sotto i 1000 ben possono fare un'unione con comuni sopra i 1000; come ti dicevo non c'è più alcuna distinzione. L'Obbligo di gestione associata c'è per i COMUNI FINO A 5000 ABITANTI.
L'art. 14, comma 28, del Dl 78, nel testo novellato dal decreto cosiddetto "spending review" prevede l'obbligo per i comuni fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia. Il comma 31 del medesimo articolo prevede "Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter".
Quindi un limite demografico minimo è comunque previsto, sembrerebbe, solo per le unioni.
Dovresti verificare come ha legiferato in proposito la tua regione. La Regione Veneto, con la legge 18/2012, all'art. 3 comma 1 ha previsto: ."I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti; per i comuni ricadenti nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), (LEGGASI COMUNI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI) si può derogare a tale limite demografico purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni"
L'art. 14, comma 28, del Dl 78, nel testo novellato dal decreto cosiddetto "spending review" prevede l'obbligo per i comuni fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia. Il comma 31 del medesimo articolo prevede "Il limite demografico minimo delle unioni di cui al presente articolo è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro i tre mesi antecedenti il primo termine di esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali, ai sensi del comma 31-ter".
Quindi un limite demografico minimo è comunque previsto, sembrerebbe, solo per le unioni.
Dovresti verificare come ha legiferato in proposito la tua regione. La Regione Veneto, con la legge 18/2012, all'art. 3 comma 1 ha previsto: ."I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti esercitano le funzioni fondamentali in modo associato mediante unioni di comuni, convenzioni o ulteriori forme associative riconosciute con legge regionale. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni tenuti all’esercizio associato delle funzioni fondamentali deve raggiungere è fissato in 5.000 abitanti; per i comuni ricadenti nell’area omogenea di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), (LEGGASI COMUNI MONTANI O PARZIALMENTE MONTANI) si può derogare a tale limite demografico purché le funzioni siano esercitate da almeno cinque comuni"
arcobaleno2011- Messaggi : 158
Data d'iscrizione : 15.09.11
Re: unioni, fusioni convenzioni
Dimenticavo: dove abbia sede l'unione e quali dipendenti vi siano assegnati dipende dagli accordi associativi tra gli enti.
arcobaleno2011- Messaggi : 158
Data d'iscrizione : 15.09.11
Re: unioni, fusioni convenzioni
Quindi un Comune di 4000 abitanti situato in territorio montano è obbligato ad associarsi?
rag001- Messaggi : 328
Data d'iscrizione : 15.12.10
Età : 58
Località :
unioni
Non lo e'
b) il comma 28 è sostituito dal seguente: “28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata,
dart. 19 del decreto legge n. 95 del 2012.
b) il comma 28 è sostituito dal seguente: “28. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata,
dart. 19 del decreto legge n. 95 del 2012.
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