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Applicabilita' sub delega funzioni dirigenziali piccoli comuni
E' possibile affidare con atto determinativo di sub delega alcune funzioni di un capo area in categoria D ad appartenenti alla categoria C ?
Ospite- Ospite
Inapplicabilita' della sub delega piccoli comuni
A riguardo , sebbene questo accada , ritengo che in primis bisogna osservare che mentre l’applicazione alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo è diretta, per gli Enti Locali è subordinata all’adozione di regolamenti (adeguamento ed integrazione dei vigenti Regolamenti sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi), adempimento cui, peraltro, non possono sottrarsi stante l’espresso obbligo contenuto nell’art. 27 D.Lgs. n. 165/01
La legge 15 luglio 2002 n.145 e' nei fatti rivolta ai dipendenti dello stato e poi per via analogica ai dirigenti degli enti locali.
Poco si può invece dire sulla traslabilità della vice-dirigenza nei piccoli Comuni. Infatti, mentre per il comparto Ministeri è la stessa Legge 145/02 a precisare le categorie cui dovrà appartenere il personale potenzialmente destinatario del nuovo istituto (cat. C2 e C3 ovvero le ex VIII e IX qq.ff.) e l’anzianità che nelle stesse si dovrà possedere (almeno cinque anni complessivamente), per gli Enti Locali si rinvia la disciplina delle equivalenze a successivo decreto del Ministro per la Funzione Pubblica da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ora, se è logico prevedere che le cat. D1 e D3 saranno interessate dalla novità, è, invece, piuttosto difficile ritenere che il predetto decreto possa stabilirne un allargamento anche alla cat. C per i Comuni con responsabili di Servizio appartenenti alla cat. D1 (ex VII q.f.). Questo perché il Legislatore si è voluto accertare che la vice-dirigenza fosse riservata a personale di estrazione universitaria o comunque appartenente a profili che individuino nella Laurea il rispettivo titolo di accesso. Quella introdotta in sede di prima applicazione è un’eccezione e, proprio in quanto tale, non è suscettibile di applicazioni analogiche o di interpretazioni che legittimino ed ufficializzino l’accesso alla vice-dirigenza da parte di personale non appartenente a categorie normalmente riservate a laureati.
Ritengo quindi che nei comuni piccoli cui all'art.109 comma 2 del TUEL non sia applicabile la sub delega delle funzioni ancorche' con una "discutibile" circolare del 7.10.2002 ( n.4/2002) del Ministero dell'Interno a riguardo si concluda " prevedendo una "analoga" possibilita' a favore dei responsabili dei servizi....".
Credo che la ratio della norma come ho sopra evidenziato non sia superabile da una circolare ministeriale e qualora la si prendesse come fonte del diritto giustificabile ritengo comunque assolutamente necessario 1) inserire la possibilita' nel regolamento uffici e servizi 2) osservare strettamente il principio della limitazione temporale 3) prevedere in contrattazione decentrata la parte di Fes da destinare ai sub delegati.
La legge 15 luglio 2002 n.145 e' nei fatti rivolta ai dipendenti dello stato e poi per via analogica ai dirigenti degli enti locali.
Poco si può invece dire sulla traslabilità della vice-dirigenza nei piccoli Comuni. Infatti, mentre per il comparto Ministeri è la stessa Legge 145/02 a precisare le categorie cui dovrà appartenere il personale potenzialmente destinatario del nuovo istituto (cat. C2 e C3 ovvero le ex VIII e IX qq.ff.) e l’anzianità che nelle stesse si dovrà possedere (almeno cinque anni complessivamente), per gli Enti Locali si rinvia la disciplina delle equivalenze a successivo decreto del Ministro per la Funzione Pubblica da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ora, se è logico prevedere che le cat. D1 e D3 saranno interessate dalla novità, è, invece, piuttosto difficile ritenere che il predetto decreto possa stabilirne un allargamento anche alla cat. C per i Comuni con responsabili di Servizio appartenenti alla cat. D1 (ex VII q.f.). Questo perché il Legislatore si è voluto accertare che la vice-dirigenza fosse riservata a personale di estrazione universitaria o comunque appartenente a profili che individuino nella Laurea il rispettivo titolo di accesso. Quella introdotta in sede di prima applicazione è un’eccezione e, proprio in quanto tale, non è suscettibile di applicazioni analogiche o di interpretazioni che legittimino ed ufficializzino l’accesso alla vice-dirigenza da parte di personale non appartenente a categorie normalmente riservate a laureati.
Ritengo quindi che nei comuni piccoli cui all'art.109 comma 2 del TUEL non sia applicabile la sub delega delle funzioni ancorche' con una "discutibile" circolare del 7.10.2002 ( n.4/2002) del Ministero dell'Interno a riguardo si concluda " prevedendo una "analoga" possibilita' a favore dei responsabili dei servizi....".
Credo che la ratio della norma come ho sopra evidenziato non sia superabile da una circolare ministeriale e qualora la si prendesse come fonte del diritto giustificabile ritengo comunque assolutamente necessario 1) inserire la possibilita' nel regolamento uffici e servizi 2) osservare strettamente il principio della limitazione temporale 3) prevedere in contrattazione decentrata la parte di Fes da destinare ai sub delegati.
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