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INDEBITAMENTO 2013-2014-2015
ciao a tutti, con riferimento ai Comuni, volevo sapere se sono già stati individuati i nuovi limiti alla capacità di indebitamento per gli anni 2013-2014-2015...e con quale provvedimento (decreto, legge etc...).
Grazie
Mirko
Grazie
Mirko
mirkoponca- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 15.02.13
indebitamento
L'art. 16, comma 11, del dl 95/2012, convertito nella legge 135/2012, ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 204, comma 1, del Tuel 267/2000.
La norma chiarisce che gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello delle operazioni in essere (mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, garanzie fideiussorie) e assunto al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera una certa percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del nuovo debito.
Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014.
Tale previsione ha posto fin da subito una rilevante questione interpretativa: si trattava di stabilire se il vincolo si applicasse solo nell'anno di contrazione del nuovo indebitamento, ovvero se ogni Ente dovesse impostare la propria programmazione in modo da garantire anche il rispetto delle soglie (decrescenti) imposte per gli esercizi successivi.
In sintesi, l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.
Il limite 2013 e' noto
La norma chiarisce che gli Enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello delle operazioni in essere (mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito, garanzie fideiussorie) e assunto al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera una certa percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione del nuovo debito.
Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014.
Tale previsione ha posto fin da subito una rilevante questione interpretativa: si trattava di stabilire se il vincolo si applicasse solo nell'anno di contrazione del nuovo indebitamento, ovvero se ogni Ente dovesse impostare la propria programmazione in modo da garantire anche il rispetto delle soglie (decrescenti) imposte per gli esercizi successivi.
In sintesi, l'Ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento.
Il limite 2013 e' noto
Re: INDEBITAMENTO 2013-2014-2015
Ho ancora un dubbio sull'interpretazione dell'interpretazione.
L’art. 16, co. 11, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. n. 135/2012, in via di interpretazione autentica ha previsto che “Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.” .
Secondo voi cosa si intende per "nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento".
Ovvero si intende l'anno in cui si decide l'indebitamento (ad esempio il 2013 quindi < 6 %) oppure l'anno in cui si iniziano a pagare le rate (ad esempio il 2014 e quindi occorre stare sempre e comunque sotto il 4 %).
Mi spiego con un esempio:
nel 2013 ho un margine disponibile per interessi primma di arrivare al 6 %.
Si decide di contrarre un prestito che porta l'indice al 5,99 % con previsione di pagare le rate a partire dal 01/01/2014.
Qual'è il tasso cui tener conto: il 6 % o il 4 % ?
L’art. 16, co. 11, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. n. 135/2012, in via di interpretazione autentica ha previsto che “Il comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento.” .
Secondo voi cosa si intende per "nell’anno di assunzione del nuovo indebitamento".
Ovvero si intende l'anno in cui si decide l'indebitamento (ad esempio il 2013 quindi < 6 %) oppure l'anno in cui si iniziano a pagare le rate (ad esempio il 2014 e quindi occorre stare sempre e comunque sotto il 4 %).
Mi spiego con un esempio:
nel 2013 ho un margine disponibile per interessi primma di arrivare al 6 %.
Si decide di contrarre un prestito che porta l'indice al 5,99 % con previsione di pagare le rate a partire dal 01/01/2014.
Qual'è il tasso cui tener conto: il 6 % o il 4 % ?
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
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