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Seduta aperta straordinaria del Consiglio Comunale
Secondo Voi è possibile che un quinto dei consiglieri comunali richieda la convocazione per una seduta aperta straordinaria del Consiglio Comunale, così come previsto dall'art.39, comma 2, del TUEL?
Nel nostro Regolamento del C.C. è previsto che il Presidente del C.C. possa convocare sedute consiliari aperte, sempre dopo aver udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, configurando pertanto una disciplina che si "sgancia" da quella ordinaria di cui al citato art.39, co.2.
Nel nostro Regolamento del C.C. è previsto che il Presidente del C.C. possa convocare sedute consiliari aperte, sempre dopo aver udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, configurando pertanto una disciplina che si "sgancia" da quella ordinaria di cui al citato art.39, co.2.
Daniela Restani- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 25.05.11
Consiglio aperto
Su analoga questione l'Anci Piemonte si e' cosi' espresso :
La questione pare quindi di difficile soluzione, potendo offrire in via di interpretazione sistematica le seguenti indicazioni:
- l’autonomia regolamentare del Consiglio pare poter sganciare la disciplina del consiglio aperto da quella del consiglio ordinario, anche con riguardo ai quorum della convocazione
- i limiti a tale autonomia sono da ravvisarsi nell’obbligo imposto agli statuti di prevedere (e favorire) forme di partecipazione popolare, tra le quali rientra anche la fattispecie in esame
- in carenza di regolamento del Consiglio pare non sostenibile richiedere la unanimità dei capigruppo per procedere alla convocazione del consiglio aperto, perché si tratterebbe di modalità intesa a comprimere l’operatività dell’istituto, contro il favor previsto dal T.u.e.l. per gli istituti partecipativi
l’utilizzo della facoltà riconosciuta ai consiglieri ex art. 39, co. 2, dello stesso T.u.e.l. parrebbe ammissibile in virtù delle stesse argomentazioni sostenute nella richiesta di parere (non si tratta di seduta deliberativa ma solo consultiva)
- in tal caso, tuttavia, non essendo definiti i presupposti legittimanti la convocazione del consiglio aperto, si dovrebbe ammettere la proposizione di questioni pregiudiziali sulla rilevanza “pubblica” del punto posto all’odg
- vista la complessità del sistema delle fonti, non pare comunque che il ripetuto mancato adempimento alla richiesta presentata ai sensi dell’art 39 possa integrare fattispecie di grave violazione di legge tale da legittimare lo scioglimento del consiglio comunale secondo le procedure di legge
La questione pare quindi di difficile soluzione, potendo offrire in via di interpretazione sistematica le seguenti indicazioni:
- l’autonomia regolamentare del Consiglio pare poter sganciare la disciplina del consiglio aperto da quella del consiglio ordinario, anche con riguardo ai quorum della convocazione
- i limiti a tale autonomia sono da ravvisarsi nell’obbligo imposto agli statuti di prevedere (e favorire) forme di partecipazione popolare, tra le quali rientra anche la fattispecie in esame
- in carenza di regolamento del Consiglio pare non sostenibile richiedere la unanimità dei capigruppo per procedere alla convocazione del consiglio aperto, perché si tratterebbe di modalità intesa a comprimere l’operatività dell’istituto, contro il favor previsto dal T.u.e.l. per gli istituti partecipativi
l’utilizzo della facoltà riconosciuta ai consiglieri ex art. 39, co. 2, dello stesso T.u.e.l. parrebbe ammissibile in virtù delle stesse argomentazioni sostenute nella richiesta di parere (non si tratta di seduta deliberativa ma solo consultiva)
- in tal caso, tuttavia, non essendo definiti i presupposti legittimanti la convocazione del consiglio aperto, si dovrebbe ammettere la proposizione di questioni pregiudiziali sulla rilevanza “pubblica” del punto posto all’odg
- vista la complessità del sistema delle fonti, non pare comunque che il ripetuto mancato adempimento alla richiesta presentata ai sensi dell’art 39 possa integrare fattispecie di grave violazione di legge tale da legittimare lo scioglimento del consiglio comunale secondo le procedure di legge
Re: Seduta aperta straordinaria del Consiglio Comunale
parere mininterno 14 9 2009
che sembra rimettere il tutto alle forme di partecipazione previste dallo statuto comunale
In riferimento alla nota ..con la quale sono stati formulati alcuni quesiti in ordine alla convocazione del consiglio comunale, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si rileva che l’articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l’obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell’ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.
Sussistendo il predetto quorum ed essendo l’oggetto lecito ed attinente alle competenze dell’Ente, l’obbligo di legge, così come rilevato dal comune di…, può ritenersi soddisfatto inserendo il punto nell’ordine del giorno del consiglio comunale in cui vengono trattati altri argomenti.
In merito alla partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, giova premettere che l’istituto del “consiglio comunale aperto”, disciplinato da taluni statuti e regolamenti comunali, è inquadrabile tra le forme di partecipazione popolare alla vita pubblica locale di cui all’art. 8 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, per il quale “nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame”.
E’ stato rilevato, da parte di questa Direzione Centrale, che negli statuti e nei regolamenti comunali che hanno disciplinato espressamente la materia, il “consiglio comunale aperto” viene costantemente inteso “come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell’argomento all’ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni”.
Il comune di …, tuttavia, non ha previsto statutariamente la partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, ma ha disciplinato, invero, all’art. 53 dello Statuto, “le assemblee Generali dei cittadini” come strumento di consultazione e per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune a cui possono partecipare, con diritto di parola, tutti i residenti nel Comune, nonché i Consiglieri Comunali.
In base al comma 8 del citato art. 53, l’ordine del giorno proposto su iniziativa popolare o su iniziativa di almeno 7 Consiglieri, “può avere ad oggetto problemi del territorio interessato di stretta competenza comunale”. Sempre secondo la previsione statutaria, l’Assemblea può votare documenti o proposte su temi attinenti all’ordine del giorno.
L’articolo 20, comma 14 dello Statuto, disciplinante il funzionamento del consiglio comunale prevede, altresì, che alle sedute del Consiglio medesimo possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta Municipale, nulla disponendo in ordine alla eventuale partecipazione di cittadini non componenti degli organi collegiali.
Pertanto, essendo prevista nello Statuto del comune di… una particolare forma di partecipazione “attiva” dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, pur limitata ad argomenti di stretta competenza comunale, di rilievo per la frazione e per le località minori, si ritiene che la seduta in parola debba essere correttamente formalizzata come assemblea dei cittadini ai sensi dell’articolo 53, con la necessaria richiesta di convocazione da parte dei cittadini interessati o di 7 consiglieri e non già come seduta del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 20 dello stesso Statuto e dell’art. 39, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000.
che sembra rimettere il tutto alle forme di partecipazione previste dallo statuto comunale
In riferimento alla nota ..con la quale sono stati formulati alcuni quesiti in ordine alla convocazione del consiglio comunale, si rappresenta quanto segue.
In via preliminare, si rileva che l’articolo 39, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000, prevede l’obbligo di convocazione del consiglio, con inserimento nell’ordine del giorno delle questioni proposte, quando venga richiesto, tra gli altri, da un quinto dei consiglieri.
Sussistendo il predetto quorum ed essendo l’oggetto lecito ed attinente alle competenze dell’Ente, l’obbligo di legge, così come rilevato dal comune di…, può ritenersi soddisfatto inserendo il punto nell’ordine del giorno del consiglio comunale in cui vengono trattati altri argomenti.
In merito alla partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, giova premettere che l’istituto del “consiglio comunale aperto”, disciplinato da taluni statuti e regolamenti comunali, è inquadrabile tra le forme di partecipazione popolare alla vita pubblica locale di cui all’art. 8 del T.U.O.E.L. n. 267/2000, per il quale “nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonché procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli e associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame”.
E’ stato rilevato, da parte di questa Direzione Centrale, che negli statuti e nei regolamenti comunali che hanno disciplinato espressamente la materia, il “consiglio comunale aperto” viene costantemente inteso “come seduta del Consiglio alla quale la popolazione è invitata a partecipare e ad intervenire nella discussione dell’argomento all’ordine del giorno e ad esprimere sullo stesso le proprie opinioni”.
Il comune di …, tuttavia, non ha previsto statutariamente la partecipazione dei cittadini ai lavori del Consiglio, ma ha disciplinato, invero, all’art. 53 dello Statuto, “le assemblee Generali dei cittadini” come strumento di consultazione e per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune a cui possono partecipare, con diritto di parola, tutti i residenti nel Comune, nonché i Consiglieri Comunali.
In base al comma 8 del citato art. 53, l’ordine del giorno proposto su iniziativa popolare o su iniziativa di almeno 7 Consiglieri, “può avere ad oggetto problemi del territorio interessato di stretta competenza comunale”. Sempre secondo la previsione statutaria, l’Assemblea può votare documenti o proposte su temi attinenti all’ordine del giorno.
L’articolo 20, comma 14 dello Statuto, disciplinante il funzionamento del consiglio comunale prevede, altresì, che alle sedute del Consiglio medesimo possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori esterni componenti della Giunta Municipale, nulla disponendo in ordine alla eventuale partecipazione di cittadini non componenti degli organi collegiali.
Pertanto, essendo prevista nello Statuto del comune di… una particolare forma di partecipazione “attiva” dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, pur limitata ad argomenti di stretta competenza comunale, di rilievo per la frazione e per le località minori, si ritiene che la seduta in parola debba essere correttamente formalizzata come assemblea dei cittadini ai sensi dell’articolo 53, con la necessaria richiesta di convocazione da parte dei cittadini interessati o di 7 consiglieri e non già come seduta del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 20 dello stesso Statuto e dell’art. 39, comma 2 del d. lgs. n. 267/2000.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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