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amministratore di sostegno - indicazione del prenome
Buongiorno,
vorrei sottoporvi un quesito:
“Può un amministratore di sostegno presentare, per conto dell’amministrato, dichiarazione di scelta del prenome ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000,
posto che il decreto del Giudice Tutelare nulla dice in merito, salvo la generica indicazione che l’Amministratore può proporre istanze/richieste verso qualsivoglia terzo, sia esso pubblico o privato?”
vorrei sottoporvi un quesito:
“Può un amministratore di sostegno presentare, per conto dell’amministrato, dichiarazione di scelta del prenome ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 396/2000,
posto che il decreto del Giudice Tutelare nulla dice in merito, salvo la generica indicazione che l’Amministratore può proporre istanze/richieste verso qualsivoglia terzo, sia esso pubblico o privato?”
randy2001- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 03.07.13
Età : 55
re
l’amministrazione di sostegno è una forma di tutela ampia (comprendente anche la cura della persona), propositiva e non interdittiva, espansiva e non inibitoria, personalizzata e modulabile, posta a protezione dei diritti delle fasce deboli della popolazione conformemente al fine costituzionale di promozione del pieno sviluppo della persona umana (art. 3, comma 2, Cost.).
Stante la generica indicazine del giudice si ritiene sia possibile e legittimo
si ricorda comunque che e' il Giudice a definire ogni volta nel decreto di nomina:
gli atti che rimangono di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, vi sono sempre quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana);
gli atti da compiersi necessariamente con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno;
gli atti per la cui attuabilità è previsto dal Giudice Tutelare un potere disgiunto e indipendente tanto dell’Amministratore quanto del Beneficiario;
gli atti assegnati alla competenza esclusiva dell’A.d.S.
Stante la generica indicazine del giudice si ritiene sia possibile e legittimo
si ricorda comunque che e' il Giudice a definire ogni volta nel decreto di nomina:
gli atti che rimangono di competenza esclusiva del beneficiario (fra questi, vi sono sempre quelli necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana);
gli atti da compiersi necessariamente con l’assistenza dell’Amministratore di Sostegno;
gli atti per la cui attuabilità è previsto dal Giudice Tutelare un potere disgiunto e indipendente tanto dell’Amministratore quanto del Beneficiario;
gli atti assegnati alla competenza esclusiva dell’A.d.S.
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