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ACCESSO ATTI NEGATO PER SEGRETO PENALE
Buonasera,
Sono consigliere comunale. La Giunta ha approvato con delibera un nuovo iter che l'ufficio attività produttive deve seguire nei confronti degli esercizi pubblici che ricevono segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica (659 cp). Da quello che emerge sui giornali per bocca dell'assessore, questa nuova disciplina sarebbe stata sollecitata dalla procura della repubblica, ma non sappiamo in che modalità. Per questo ho fatto richiesta accesso agli atti per avere documentazione dell'eventuale corrispondenza comune/procura. Il segretario generale mi ha negato l'accesso, anche dopo alcune mie osservazioni, adducendo la segretezza degli atti di polizia giudiziaria ex artt. 55 e 329 cpc. Ho sentito alcuni legali e mi danno ragione, dicendo che una volta che il Sindaco è venuto a conoscenza degli atti la segretezza cade. Prima di andare al tar, vorrei sentire se qualcuno ha opinioni in merito o sentenze da segnalarmi. Grazie
Sono consigliere comunale. La Giunta ha approvato con delibera un nuovo iter che l'ufficio attività produttive deve seguire nei confronti degli esercizi pubblici che ricevono segnalazioni per disturbo alla quiete pubblica (659 cp). Da quello che emerge sui giornali per bocca dell'assessore, questa nuova disciplina sarebbe stata sollecitata dalla procura della repubblica, ma non sappiamo in che modalità. Per questo ho fatto richiesta accesso agli atti per avere documentazione dell'eventuale corrispondenza comune/procura. Il segretario generale mi ha negato l'accesso, anche dopo alcune mie osservazioni, adducendo la segretezza degli atti di polizia giudiziaria ex artt. 55 e 329 cpc. Ho sentito alcuni legali e mi danno ragione, dicendo che una volta che il Sindaco è venuto a conoscenza degli atti la segretezza cade. Prima di andare al tar, vorrei sentire se qualcuno ha opinioni in merito o sentenze da segnalarmi. Grazie
dzchristofer- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 09.10.12
Re: ACCESSO ATTI NEGATO PER SEGRETO PENALE
Al riguardo, perciò, deve trovare applicazione l’insegnamento della più recente giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. VI, 29 gennaio 2013, n. 547), secondo cui non ogni denuncia di reato presentata dalla P.A. all’Autorità giudiziaria costituisce atto coperto da segreto istruttorio e – come tale – è sottratta all’accesso. Infatti, qualora la denuncia sia presentata dalla P.A. nell’esercizio delle sue istituzionali funzioni amministrative, non si ricade nell’ambito applicativo dell’art. 329 c.p.p.; se, invece, la P.A. che trasmette all’Autorità giudiziaria una notizia di reato non lo fa nell’esercizio di tali funzioni, ma nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria ad essa specificamente attribuite dall’ordinamento, si è in presenza di atti di indagine compiuti dalla polizia giudiziaria che, come tali, sono sottoposti al segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p. e, per conseguenza, sono sottratti all’accesso ai sensi dell’art. 24 della l. n. 241/1990 (C.d.S., Sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6117).
Ne discende che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi: a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall’Autorità giudiziaria, nel qual caso l’ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, nel qual caso, parimenti, l’ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all’Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l’accesso su tali atti.
Andando ad applicare il suesposto insegnamento giurisprudenziale alla fattispecie per cui è causa, si deve, quindi, osservare che, se il sopralluogo da cui sono originate le relazioni del perito demaniale oggetto della richiesta ostensiva ha costituito attività compiuta dalla P.A. nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali amministrative – come lascerebbe presumere l’attinenza di tale attività ad una pratica di affrancazione, secondo quanto emerso nella discussione della causa –, il ricorso è fondato e da accogliere: ne deriva che va accolta la pretesa di ostensione delle relazioni di sopralluogo del 31 maggio 2013 e del 17 giugno 2013, depositate dal perito demaniale presso il Comune di Monte S. Biagio, se e nella misura – si ribadisce – in cui esse costituiscono il frutto di attività svolta dalla P.A. nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali amministrative.
tar latina 17 2014
Ne discende che, ai fini della valutazione dell’ammissibilità o meno dell’istanza ostensiva, debbono distinguersi tre ipotesi: a) quella in cui gli atti siano stati delegati dall’Autorità giudiziaria, nel qual caso l’ostensione non sarà possibile; b) quella in cui gli atti coincidano con le notitiae criminis poste in essere dagli organi comunali nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ad essi attribuite specificamente dall’ordinamento, nel qual caso, parimenti, l’ostensione non è possibile; c) quella in cui, infine, ci si trovi dinanzi ad atti di indagine e di accertamento, se del caso tradottisi in denunce all’Autorità giudiziaria, non compiuti dagli organi comunali nell’esercizio di funzioni di P.G., bensì nell’esercizio delle proprie istituzionali funzioni amministrative, nel qual caso non sussistono, per la giurisprudenza in esame, impedimenti ad ammettere l’accesso su tali atti.
Andando ad applicare il suesposto insegnamento giurisprudenziale alla fattispecie per cui è causa, si deve, quindi, osservare che, se il sopralluogo da cui sono originate le relazioni del perito demaniale oggetto della richiesta ostensiva ha costituito attività compiuta dalla P.A. nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali amministrative – come lascerebbe presumere l’attinenza di tale attività ad una pratica di affrancazione, secondo quanto emerso nella discussione della causa –, il ricorso è fondato e da accogliere: ne deriva che va accolta la pretesa di ostensione delle relazioni di sopralluogo del 31 maggio 2013 e del 17 giugno 2013, depositate dal perito demaniale presso il Comune di Monte S. Biagio, se e nella misura – si ribadisce – in cui esse costituiscono il frutto di attività svolta dalla P.A. nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali amministrative.
tar latina 17 2014
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
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