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IMU/TASI 2014 - limite aliquote
BUONGIORNO
PONGO QUESTO QUESITO
Un Comune, per l'anno 2013 aveva stabilito le seguenti aliquote IMU
1) abitazioni principali (ctg A1/A8/A9) = 6,0 per mille;
2) abitazioni principali (ctg diverse da A1/A8/A9) = 6,0 per mille;
3) altri fabbricati ed aree fabbricabili) = 10,6 per mille;
Atteso che per l'anno 2014 sulle abitazioni principali (escluse le A1/A8/A9) l'IMU non è dovuta e che si intende confermare al 10,6 per mille l'aliquota per altri fabbricati ed aree edificabili e viste le nuove disposizioni in materia di TASI (incremento fino allo 0,8 per mille) ENTRO CHE LIMITI SI POSSONO DETERMINATE LA ALIQUOTE TASI per le categorie sopra indicate?
PONGO QUESTO QUESITO
Un Comune, per l'anno 2013 aveva stabilito le seguenti aliquote IMU
1) abitazioni principali (ctg A1/A8/A9) = 6,0 per mille;
2) abitazioni principali (ctg diverse da A1/A8/A9) = 6,0 per mille;
3) altri fabbricati ed aree fabbricabili) = 10,6 per mille;
Atteso che per l'anno 2014 sulle abitazioni principali (escluse le A1/A8/A9) l'IMU non è dovuta e che si intende confermare al 10,6 per mille l'aliquota per altri fabbricati ed aree edificabili e viste le nuove disposizioni in materia di TASI (incremento fino allo 0,8 per mille) ENTRO CHE LIMITI SI POSSONO DETERMINATE LA ALIQUOTE TASI per le categorie sopra indicate?
Antonio1957- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 19.02.13
Re: IMU/TASI 2014 - limite aliquote
come già indicato da paolo lo 0,80
- imu A1-A8-A9 aliquota massima 6 per mille
- si può incrementare l'aliquota tasi, nel 2014, superando il limite di IMU+TASI 6 per mille (nel caso specifico) dello 0,8 per mille
pertanto se applico una aliquota imu al 6 (non può essere superiore) posso applicare una tasi allo 0,80
- le altre abitazioni principali non sono + nel presupposto dell'imposta quindi IMU "0" TASI 2,5 + opzionale 0,80
- altri fabbricati imu 10,60 + eventuale tasi 0,80 (ma se già utilizzato lo 0,80 nelle abitazioni A1-A8-A9 non è possibile utilizzarlo anche per latri fabbricati)
- imu A1-A8-A9 aliquota massima 6 per mille
- si può incrementare l'aliquota tasi, nel 2014, superando il limite di IMU+TASI 6 per mille (nel caso specifico) dello 0,8 per mille
pertanto se applico una aliquota imu al 6 (non può essere superiore) posso applicare una tasi allo 0,80
- le altre abitazioni principali non sono + nel presupposto dell'imposta quindi IMU "0" TASI 2,5 + opzionale 0,80
- altri fabbricati imu 10,60 + eventuale tasi 0,80 (ma se già utilizzato lo 0,80 nelle abitazioni A1-A8-A9 non è possibile utilizzarlo anche per latri fabbricati)
Re: IMU/TASI 2014 - limite aliquote
Domanda di un contribuente: Un Comune ha deliberato le aliquote IMU e Tasi 2014 con deliberazione del 25/09/2014, pubblicata nel sito del MEF in data 11/11/2014, prevedendo per "gli altri fabbricati" un'aliquota IMU del 10,6 mentre per la tasi aliquota 2.5 solo abitazione principale: come si paga la tasi per "gli altri fabbricati"? in linea teorica si dovrebbe pagare l' 1 per mille,in pratica applico solo lo 0,8 per mille?
Grazie per la risposta
Grazie per la risposta
elena- Messaggi : 126
Data d'iscrizione : 07.05.11
Re: IMU/TASI 2014 - limite aliquote
TASI: VERSAMENTO SECONDA RATA O UNICA RATA
Con riferimento ai comuni per i quali alla data del 18 settembre 2014 risulta una delibera TASI pubblicata, il versamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2014 - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - sulla base delle delibere pubblicate nel presente sito informatico alla predetta data del 18 settembre 2014.
Con riferimento ai comuni per i quali non risulta alcuna delibera TASI pubblicata alla data del 18 settembre 2014, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 688, tredicesimo periodo, della legge n. 147 del 2013).
Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 18 settembre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
IMU: VERSAMENTO SECONDA RATA
Il versamento della seconda rata dell'IMU deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2014 - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - sulla base delle delibere pubblicate nel presente sito informatico alla data del 28 ottobre 2014. Con riferimento ai comuni per i quali, per l'anno 2014, non risulta alcuna delibera IMU pubblicata alla data del 28 ottobre 2014, il versamento della seconda rata deve essere effettuato sulla base delle delibere adottate per l'anno precedente. Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 28 ottobre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
stralcio comma 688 (TASI)
Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
IMU
INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL N. 35 DEL 8 APRILE 2013
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Con riferimento ai comuni per i quali alla data del 18 settembre 2014 risulta una delibera TASI pubblicata, il versamento della seconda rata deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2014 - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - sulla base delle delibere pubblicate nel presente sito informatico alla predetta data del 18 settembre 2014.
Con riferimento ai comuni per i quali non risulta alcuna delibera TASI pubblicata alla data del 18 settembre 2014, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 688, tredicesimo periodo, della legge n. 147 del 2013).
Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 18 settembre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
IMU: VERSAMENTO SECONDA RATA
Il versamento della seconda rata dell'IMU deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2014 - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata - sulla base delle delibere pubblicate nel presente sito informatico alla data del 28 ottobre 2014. Con riferimento ai comuni per i quali, per l'anno 2014, non risulta alcuna delibera IMU pubblicata alla data del 28 ottobre 2014, il versamento della seconda rata deve essere effettuato sulla base delle delibere adottate per l'anno precedente. Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 28 ottobre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
stralcio comma 688 (TASI)
Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
IMU
INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DEL DL N. 35 DEL 8 APRILE 2013
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Re: IMU/TASI 2014 - limite aliquote
SCADENZE DI PUBBLICAZIONE ATTI IUC
- TASI 2014
a) inserimenti portale federalismo entro il 23-05-2014 e pubblicazione entro 31-05-2014
b) inserimenti portale federalismo entro il 10-09-2014 e pubblicazione entro 18-09-2014
Con riferimento ai comuni per i quali non risulta alcuna delibera TASI pubblicata alla data del 18 settembre 2014, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 688, tredicesimo periodo, della legge n. 147 del 2013).
Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 18 settembre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
- IMU 2014
a): approvazione entro 30-09, inserimento entro il 21-10 per pubblicazione portale federalismo entro il 28-10
Con riferimento ai comuni per i quali, per l'anno 2014, non risulta alcuna delibera IMU pubblicata alla data del 28 ottobre 2014, il versamento della seconda rata deve essere effettuato sulla base delle delibere adottate per l'anno precedente.
Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 28 ottobre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
- TARI 2014
a) approvazione entro 30-09 e pubblicazione portale federalismo entro 30 gg dal 30-09-2014
(ai fini tari la pubblicazione non ha valore istitutivo dell’imposta)
quindi nel caso della "Domanda di un contribuente"
- pubblicazione delibere comunali in data 11-11-2014 (PUBBLICAZIONE OLTRI I TERMINI)
quindi :
TASI
il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 688, tredicesimo periodo, della legge n. 147 del 2013).
IMU
il versamento della seconda rata deve essere effettuato sulla base delle delibere adottate per l'anno precedente.
- TASI 2014
a) inserimenti portale federalismo entro il 23-05-2014 e pubblicazione entro 31-05-2014
b) inserimenti portale federalismo entro il 10-09-2014 e pubblicazione entro 18-09-2014
Con riferimento ai comuni per i quali non risulta alcuna delibera TASI pubblicata alla data del 18 settembre 2014, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 688, tredicesimo periodo, della legge n. 147 del 2013).
Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 18 settembre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
- IMU 2014
a): approvazione entro 30-09, inserimento entro il 21-10 per pubblicazione portale federalismo entro il 28-10
Con riferimento ai comuni per i quali, per l'anno 2014, non risulta alcuna delibera IMU pubblicata alla data del 28 ottobre 2014, il versamento della seconda rata deve essere effettuato sulla base delle delibere adottate per l'anno precedente.
Non devono essere prese in considerazione, ai fini della determinazione del tributo, le delibere pubblicate successivamente al 28 ottobre 2014 (fatte salve, ovviamente, le ipotesi di esercizio da parte del comune del potere di autotutela amministrativa volto all'eliminazione di un vizio di legittimità o alla correzione di un errore materiale).
- TARI 2014
a) approvazione entro 30-09 e pubblicazione portale federalismo entro 30 gg dal 30-09-2014
(ai fini tari la pubblicazione non ha valore istitutivo dell’imposta)
quindi nel caso della "Domanda di un contribuente"
- pubblicazione delibere comunali in data 11-11-2014 (PUBBLICAZIONE OLTRI I TERMINI)
quindi :
TASI
il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille (o diversa inferiore misura secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 688, tredicesimo periodo, della legge n. 147 del 2013).
IMU
il versamento della seconda rata deve essere effettuato sulla base delle delibere adottate per l'anno precedente.
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