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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia

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Messaggio  serenabe Gio 13 Mar 2014 - 4:54

Salve a tutti, ho appena letto (con non poco sgomento) il parere 95/2014 della corte dei Conti Lombardia secondo cui gli amministratori locali lavoratori autonomi qualora richiedano il versamento degli oneri previdenziali a carico dell' Ente presso cui esercitano il loro mandato ai sensi dell' art. 86 c. 2 del Tuel devono astenersi del tutto dall' attività lavorativa e, tale sospensione deve essere messa nero su bianco in un' apposita certificazione da inoltrare all' ente e all' istituto previdenziale... Avete dei sindaci che che hanno certificato tale sospensione? e qualora non l'abbiano fatto e abbiano continuato la loro attività lavorativa... che si fa alla luce di questo parere???  confused grazie...
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Messaggio  Paolo Gros Gio 13 Mar 2014 - 5:00

bah, molti istituti previdenziali se l'attivita' risulta interrotta non recepiscono contribuzioni ed e' gia' tutto dire.

siamo comunque in presenza della opinione di una o piu' corti dei conti e non di una legge approvata dai due rami del parlamento per cui senirei anche i rispettivi istituti di previdenza
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http://paologros.oneminutesite.it/

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Messaggio  SILVIA EMANUELLI Gio 13 Mar 2014 - 5:49

Anch'io ho un Sindaco lavoratore autonomo che non ha mai presentato nessuna certificazione e per il quale ho sempre pagato gli oneri previdenziali comunicati dalla cassa di previdenza... siccome è alla scadenza del mandato elettorale senza possibilità di ripresentare la candidatura come mi comporto negli ultimi due mesi??? Continuo a pagare e poi vediamo alle prossime elezioni??? La sentenza della Corte dei Conti Lombardia è recente e per il pregresso..... Suspect 

SILVIA EMANUELLI

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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty Re: art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia

Messaggio  serenabe Gio 13 Mar 2014 - 5:56

esatto  Neutral stessa situazione e stesso problema...
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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty Oneri previdenziali amministratori/lavoratori autonomi

Messaggio  Mauri68 Ven 14 Mar 2014 - 1:56

In realtà si era già espressa la Corte dei Conti della Regione Basilicata a gennaio, senza però che alla cosa venisse dato il giusto peso. Ora che in merito si è espressa pure la regione Lombardia, noto un certo fermento  Shocked 
Nel Comune dove lavoro ho ben 4 assessori lavoratori autonomi per i quali abbiamo sempre versato i contributi minimali previsti.
A quanto deduco, se non ci faranno una dichiarazione in cui optano esclusivamente all'attività di amministratore, rinunciando all'attività professionale, non avranno più diritto al versamento dei contributi previdenziali alle rispettive casse.
Se l'amministratore non rinuncia all'attività professionale, l'indennità di sindaco o assessore resterà piena o verrà dimezzata, come avviene con l'amministratore lavoratore dipendente non in aspettativa? Come verrà sanato il pregresso? I contributi versati fino a febbraio 2014ed eventualmente non dovuti, dovranno essere restituiti?
Un bel macello... si attendono lumi...  No 
Mauri68
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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty parere ministero interno

Messaggio  fulvio.g Ven 14 Mar 2014 - 2:24

C'è questo parere del ministero del 2004:

17/02/2004 - Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi - Richiesta parere in merito all’Art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.
Con una nota un comune di ha formulato alcuni quesiti in ordine all’applicazione dell’art. 86 del decreto legislativo n. 267/2000.
In particolare, è stato chiesto a chi spetti versare gli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi a favore di un sindaco, lavoratore autonomo, di un comune con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, anche nel caso in cui lo stesso amministratore non abbia sospeso o ridotto la propria attività professionale.
Premesso che con l’espressione “amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti”, recata dal comma 2 del sopracitato articolo, si intendono gli amministratori locali lavoratori autonomi, si osserva che con la predetta norma il legislatore, analogamente a quanto previsto al comma 1 per gli amministratori lavoratori dipendenti, tra i quali è ricompresa la carica di sindaco a prescindere dall’entità demografica dell’ente, ha inteso imputare a carico dei bilanci degli enti locali una quota parte degli oneri contributivi dei lavoratori autonomi che ricoprono cariche elettive, normalmente a carico dei diretti interessati.
In attuazione di questa prescrizione normativa, questo Ministero, di concerto con il Ministero del Lavoro ed il Ministero del Tesoro, ha infatti determinato, con decreto del 25 maggio 2001, le quote forfettarie degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi da versare ai regimi pensionistici cui sono iscritti i lavoratori autonomi che rivestono la carica di amministratori locali.
Detto beneficio si basa sul presupposto che l’assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative interferiscono sull’attività del professionista, con ripercussioni prevedibili sul reddito e quindi sulla sua capacità contributiva.
A differenza dei lavoratori dipendenti, infatti, i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere l’attività professionale.
Il versamento dei predetti oneri, da parte degli enti locali, costituisce pertanto un beneficio che va accordato a prescindere dall’incidenza dell’espletamento della carica elettiva sull’effettivo esercizio dell’attività professionale.

Quindi, in presenza di interpretazioni contrastanti, come minimo non dovrebbe essere configurabile la colpa grave per il versamento di somme indebite. Bisogna altresì considerare che INPS e casse professionali potrebbero non condividere i pareri delle corti e contestare un'evasione contributiva.

fulvio.g

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Messaggio  Comunalo Ven 14 Mar 2014 - 2:27

Siamo a due pareri (dopo quello della Basilicata) e la cosa inizia a diventare preoccupante.

Qui c'è una risposta ad un quesito specifico da parte del Ministero dell'Interno, che porta in direzione totalmente opposta.
http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=554

Invece di mettere in mezzo noi, non possono per una volta litigare fra loro e poi farci sapere chi ha vinto?

Personalmente sono non poco perplesso di fronte a questa nuova lettura dell''art. 86, che a mio parere non è stato scritto per erogare un beneficio aggiuntivo agli amministratori, ma per compensare un danno che potrebbero subire a seguito dell'esercizio dell'attività amministrativa.

Per i dipendenti, questo danno arriva nel momento in cui, per dedicarsi interamente all'attività amministrativa, si pongono in aspettativa senza assegni (il danno deriva dalla mancata copertura contributiva da parte del datore di lavoro), dunque l'Ente interviene in quel caso, e non per premiarlo per il maggior tempo dedicato al Comune.
Per gli autonomi il danno (secondo il Ministero) sembrerebbe verificarsi con la semplice "distrazione" dalla propria attività professionale, che porterebbe ad una diminuzione della capacità contributiva.

Inoltre non sarebbe poco opportuno versare i contributi ad un Amministratore per un'attività già cessata?

Che si fa? Ministero o Corte? Sad

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Messaggio  SILVIA EMANUELLI Mer 19 Mar 2014 - 6:40

La Corte dei Conti della Lombardia con la deliberazione n. 104/2014/PAR ha ribadito che gli Enti Locali non sono tenuti al versamento dei contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi per gli amministratori che svolgono attività di lavoro autonomo a meno che gli interessati non rinuncino totalmente all'esercizio della propria professione o attività....quindi che fare???? nel mio caso la Cassa Forense richiede il versamento anticipato entro il 5 di ogni mese quindi non ho molto tempo per decidere l'eventuale sospensione....  pale 

SILVIA EMANUELLI

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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty 104/2014/PAR

Messaggio  Comunalo Gio 20 Mar 2014 - 4:34

Non riesco a trovare la deliberazione 104/2014/PAR, della Corte Lombardia.

Per caso puoi postare il testo?

Io, comunque, continuo a nutrire non poche perplessità.

Questa previsione legislativa è in vigore da 14 anni. Tutti i Comuni hanno ottemperato e tutti gli Enti previdenziali si sono adeguati a quella normativa per prevedere il versamento degli Enti a favore dei propri iscritti, regolarmente attivi. Hanno sbagliato tutti?

E se cessare i versamenti comportasse un futuro contenzioso proprio con gli Enti previdenziali (quando non con gli stessi Amministratori) che portasse alla soccombenza dei Comuni, come giustificare le spese legali, gli interessi e le sanzioni?

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Messaggio  SILVIA EMANUELLI Gio 20 Mar 2014 - 5:51

Scusate se fa un po' schifo ma non sono gran che come informatica...


Lombardia/104/2014/PAR







REPUBBLICA ITALIANA LA
CORTE DE! CONTI IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA



composta dai magistrati: dott. Nicola Mastropasqua
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola dott. Gianluca Bragho
dott. Andrea Luberti dott. Paolo Bertozzi dott. Cristian Pettinari dott.ssa Marta D'Auria dott. Giovanni Guida
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro



Presidente Consigliere
Primo Referendario Referendario Referendario Referendario Referendario (relatore) Referendario Referendario




Nell'adunanza in camera di consiglio del 6 marzo 2014


Visto ii testo unico de/le leggi sulla Corte dei conti, approvato con ii regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato ii regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 de/ 17 dicembre 2004;







Visto ii decreto legislative 18 agosto 2000, n. 267 recante II Testo unlco delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la nota n. VF/MP di protocollo in data 11 febbraio 2014, con la quale ii sindaco del Comune di Brignano Gera d'Adda (BG) ha richiesto un parere in materia di contabilita pubblica;
,,!''
Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha
stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comm 8, della legge n. 131/ 2003;
Vista l'ordinanza con la quale ii Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del Comune di Brignano Gera d'Adda;
Udito ii relatore dott.ssa Marta D'Auria;


PREM ESSO CH E .i

II sindaco del Comune di Brignano Gera d'Adda (BG), mediante la nota n. VF/MP dell'T'i' febbraio 2014, chiede se l'Ente sia tenuto al pagamento della cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili (come previsto dall'art. 86, comma 2, Tuel), per gli oneri previdenziali in favore degli amministratori collocati in pensione e che svolgono attivita di lavoro autonomo contestualmente all'attivita per la quale sono stati eletti.

AM M ISSI BILITA' SOGG ETTIVA

La richiesta di parere e intesa ad avvalersi della facolta prevista dall'art, 7, comma. $', della legge 5 giugno 2003, n. 131, ii quale dispone che le Regioni, i Comuni, le 'Province ehl,
Citta metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei coMti
"pareri in materia di contabilita pubblica".
La funzione consultiva delle Sezioni regionali e inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.
La Sezione, preliminarmente, e chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilita, soggettiva ed oggettiva, della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.
Con riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parer@
dei comuni, si osserva che tale organo e ii sindaco, in quanto rappresentante dell'ente ai seilsl dell'art. 50 Tuel.
Pertanto, la richiesta di parere e ammissibile soggettivamente, poiche proviene
dall'organo legittimato a proporla . : e


AM M ISSI BILITA' OGG ETTIVA
2



.\








Per quanto attiene alla verifica del profile oggettivo di ammissibilita del quesito, occorre rammentare che la richiesta di parere e formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5
giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per /'adeguamento dell'ordinamento de/ia Repubb/ica al/a legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".

La disposizione contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 deve essere raccordata con ii precedente comma 7, che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare ii rispetto degli equilibri di bilancio, ii perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
II raccordo tra le due disposizioni opera nel sense che ii comma 8 prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente comma che, lungi dal conferire all Sezioni regionali di controllo un generale ruolo di consulenza, la limitano alla sola contabilii: pubblica.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenute con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1 luglig 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno al riguardo precisato che detto concetto non si estende sino a ricomprendere la totalita dell'azione amministrativa che presenti riflessi di natura finanziaria, ma deve intender::;i limitato al "sistema di principi e di norme che regolano /'attivita finanziaria e patrimoniale df!B Stato e degli Enti pubblici", sia pure "in una visione dinamica dell'accezione che sposta /'ang { g visua/e dal tradizionale contesto de/la gestione de/ bilancio a quel/o inerente ai relativi equilibri".

Con specifico riferimento alla richiesta di parere in esame, rientrando nella nozione ,dj
' ,,
"contabilita pubblica'', ii quesito risulta essere oggettivamente ammissibile e la richiesta puo
"
essere esaminata nel merito.


M E RITO

Con la richiesta di parere in premessa, ii sindaco del Comune di Brignano Gera d'Ad § (BG) chiede se l'Ente sia tenuto al pagamento della cifra forfettaria annuale, versata per quotii mensili (come previsto dall'art. 86, comma 2, Tuel), per gli oneri previdenziali in favore degli
amministratori collocati in pensione e che svolgono attivita di lavoro autonomo
el l
,•
contestualmente all'attivita per la quale sono stati eletti.


L'articolo 86 Tuel, "Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e
'
assicurative'', dispone, nei suoi primi due commi, quanto segue: «1. L'amministrazione loca.18
prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, ii versament'o







degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per ;l' presidenti di provincia, per i presidenti di comunita montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10,000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non. retribuita ai sensi del presente testo unico [...]. 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria
annuale, versata per quote mensili . Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e defla previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanta previsto pef i
lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale ii soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico».
Questa Sezione condivide (v., da ultimo, deliberazione n. 95 del 5, marzo 201'4) l 'orientamento gia espresso da altre Sezioni regionali di controllo, sia laddove ricostruiscono la ratio della disposizione, sia laddove ne indicano i presupposti perche la stessa possa trovare applicazione (Corte conti, sez. reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014 e Corte conti) sez. reg. contr. Puglia, n. 57 del 27 marzo 2013).
Per quanta concerne la ratio sottesa dell'art. 86, secondo comma, Tuel e sta d
sottollneato che «l'art. 51, comma 1 Cost. pone ii c.d. principio di uguaglianza tra gli eletti"iri
base al quale tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: Naturale corollario del suddetto principio e quello secondo cui ogni cittadino chiamato a
ricoprire cariche pubbliche, al fine di pater esercitare pienamente le funzioni attribuitegli dalf legge e garantire ii buon funzionamento delle amministrazioni, deve pater disporre del tempo necessario all'espletamento del mandato (art. 51, comma 3 Cost.). Le norme che definiscono lo status degli amministratori locali contenute negli artt. 77 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 200d)
n. 267 (TUEL) danno concreta attuazione al disegno costituzionale disciplinando la materia di
permessi, delle aspettative, delle indennita e dei rimborsi. In particolare, l'art. 86 TU'E disciplina ii trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo di specifiche categorie dl
amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un'attivita lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2)» (Corte conti, sez. reg. contr. Puglia, n. 57 del 27 marzo 2013).
I due su citati commi dell'art. 86 Tuel hanno «la medesima ratio, come sopra indicata, e
unificano ii trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali costruendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti» (Corte conti, seii reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014).
Ne deriva che ii primo ed ii secondo comma dell 'art. 86 Tuel debbano essere J ett\
congiuntamente, «in quanta sono disposizioni tra loro legate da un nesso logico e sistematicb evidenziato dall'espresso richiamo che l'una fa dell'altra, cosl da rappresentare entrambe 4







articolazioni omogenee e coerenti di una stessa norma. La circostanza che tale comma secondo prevede che ii pagamento di cui si discute venga effettuato "allo stesso titolo previsto dal comma 1" e sia determinato "in coerenza con quanta previsto per i lavoratori dipendenti" porta a ritenere che l'accollo della spesa a carico del bilancio pubblico dell'Ente in entrambe le ipotesi descritte nei citati commi debba essere sostenuto da una medesima causa» ovvero di consentire anche ai lavoratori autonomi che ricoprono cariche a mministrative «di disporre dI tempo necessario al Iara adempimento e di conservare ii pasta di lavoro» (Corte conti, sei! reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014). • .; Dunque, «l'esigenza che giustifica l'accollo al bilancio pubblico della spesa per oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi impone che ii lavoratore dipendente dedichi all'incarico
di amministratore locale l'esclusivita del suo tempo e delle sue energie lavorative, con contestuale rinuncia alla retribuzione corrispettiva. A questo fine e richiesto che ii lavoratOri!
dipendente sia collocato, a sua richiesta, in posizione di aspettativa non retribuita per tutto ii periodo di espletamento del mandato (art. 81 TUEL). La questione e se anche per i lavoratorl
non dipendenti - per i quali l'istituto del collocamento in aspettativa non esiste - debbe subordinarsi la concessione del beneficio alla espressa e concreta rinuncia all'espletamerifo dell'attivita lavorativa svolta (professionale, artigianale, commerciale, agricola, :di
collaborazione), cosl da garantire che l'incarico sia svolto nelle medesime condizioni • dl
esclusivita previste per i lavoratori dipendenti».
L'orientamento delt a Magistratura cantabile, a cui questa Sezione aderisce, e di ritenere che l'art. 86, secondo comma, cit., laddove prevede ii "pagamento di una cifra forfettar'fcl
annuale", stabilisce che esso possa essere effettuato "allo stesso titolo previsto dal comma 1"; per cui ii rimando deve essere riferito non solo all'oggetto «del pagamento (gli onerl
previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica! Tale ragione e, come detto, da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento vuole assicurare:'.§
favore di chi opta per l'esclusivita dell'incarico di amministratore, opzione che non puo esserEi differentemente misurata per ii lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente. La mancanza di un istituto quale quello dell'aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficolta di verificare ii mancato eserci zio contempora neo di professioni, arti e mestieri da parte dell'amministratore locale, non p•u8 essere argomento per sostenere che l'art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai
lavoratori non dipendenti (comma 2)» (Corte conti, sez. reg. contr. Basilicata n. 3 del 15
gennaio 2014).
Tra l'altro, qualora si stabilisse che l'Ente locale deve corrispondere gli orieri contributi'vi dell'amministratore-lavoratore autonomo, si avallerebbe un'interpretazione volta a garantir uno «sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti ':dl






amministratore locale. Ed ancora, se si ammette che ii lavoratore non dipendente possa, Jn pendenza di mandate, svolgere ugualmente la sua arte o professione caricando sul bilancio dell'Ente ii pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l'alterazione delle condizioni di mercato, dal memento cha l'amministratore locale esercente la professione, l'arte o ii mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di prezzo piu ampi rispetto alla concorrenza. Peraltro rimarrebb.e insoluta la destinazione di quelle somme che taluni professionisti sono obbligati ad esporre in fattura e a riscuotere dal cliente a titolo di contribute previdenziale» (Corte conti, sez. reg. contr. Basilicata n. 3 del 15 gennaio 2014).

In conclusione, l'art. 86, secondo comma, Tuel trova applicazione solo quando ii lavoratore autonomo che ricopre una delle cariche previste dal prime comma della disposi zione si astenga del tutto dall'attivita lavorativa; circostanza, questa, che lo stesso lavoratdrt! autonomo ha l'onere di comprovare rilasciando all'ente locale un'attestazione in cui dichiara'•r
sospensione temporanea dell'attivita di lavoro autonomo in costanza dell'espletamento Cfel
mandate pubblico, nonche notificando la medesima dichiarazione all'ente previdenziale. Nel case in cui l'amministratore sia collocate in pensione, occorre che nel memento in cui questi svolga attivita di lavoro autonomo sia gia titolare di una posizione previdenziale aperta.

P.Q.M .

Nei sensi suesposti e ii parere della Sezione.



II Relatore
(Dott.ssa Marta D'Auria)


II Presidente
(Dott. Nicola Mastropasqua)



Depositata in Segreteria II 11/03/2014
II Direttore della Segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)

SILVIA EMANUELLI

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Messaggio  Comunalo Gio 20 Mar 2014 - 9:03

In linea con gli altri, direi.

Grazie mille.

Comunalo

Comunalo

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Messaggio  SILVIA EMANUELLI Lun 31 Mar 2014 - 6:09

Ritorno sull'argomento contributi per amministratori lavoratori autonomi... qualcuno ha sospeso i pagamenti agli enti previdenziali?? E' uscita un'altra deliberazione in tal senso anche della Corte dei Conti Piemonte (n.43/201/SRCPIE/PAR)...
Non so come procedere!!! a meno di due mesi dalle elezioni ci mancava anche questa!!! Crying or Very sad 

SILVIA EMANUELLI

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Messaggio  tributi69 Lun 31 Mar 2014 - 6:32

scusa ha il testo della pronunica della Corte Conti/Piemonte?


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Messaggio  tributi69 Lun 31 Mar 2014 - 6:45

trovata:
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Deliberazione n. 43/2014/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell’adunanza del 7 marzo 2014, composta dai Magistrati:
Dott.             Mario PISCHEDDA Presidente f.f.
Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere
Dott.             Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere
Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario
Dott. Massimo VALERO Primo Referendario - relatore
Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario
Dott. Cristiano BALDI Referendario

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;
Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l’art. 7, comma 8;
Visto l’atto d’indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;
Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;
Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;
Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Moncalieri (TO), in data 13 febbraio 2014, e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 27 febbraio 2014, recante un quesito in materia di contabilità pubblica;
Vista l’ordinanza con la quale il Presidente f.f. ha convocato la Sezione per l’odierna seduta;
Udito il relatore, dr. Massimo Valero;

OGGETTO DEL PARERE
Con la nota richiamata in epigrafe il Sindaco del Comune di Moncalieri (TO) chiede alla Sezione un parere in merito alla corretta interpretazione dell'art. 86, comma 2, del TUEL, in particolare se l’Ente locale debba continuare a provvedere al pagamento dei contributi ai propri amministratori che siano lavoratori autonomi solo a condizione di espressa e concreta rinuncia degli stessi all'espletamento dell'attività lavorativa autonoma svolta.

PREMESSA
Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta di parere rientri nell’ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall’art. 7 comma ottavo, della legge 5 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.
La funzione di cui al comma ottavo dell’art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.
I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l’organo di controllo esterno.
Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVA
Riguardo all’individuazione dell’organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell’ente comunale, si osserva che il Sindaco è l’organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell’ente ai sensi dell’art. 50 T.U.E.L.
Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall’organo legittimato a proporla ed è stata inviata tramite il C.A.L.

AMMISSIBILITÀ OGGETTIVA
Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell’art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.
Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.
Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l’attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.
Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul “sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici”, da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).
Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nell’esclusiva competenza dell’autorità che la svolge; nonché esclude che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.
Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all’evolversi dell’ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell’amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l’ambito di attività.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile anche sotto il profilo oggettivo, giacché il quesito riguarda la materia della contabilità pubblica, come delineata dalle SS.RR. con la richiamata deliberazione  n. 54/2010.

MERITO
In via preliminare, il Collegio rammenta che la funzione consultiva è diretta a fornire un ausilio all’Ente richiedente per le determinazioni che lo stesso è tenuto ad assumere nell’esercizio delle proprie funzioni, restando - dunque - ferma la discrezionalità dell’Amministrazione in sede di esercizio delle prerogative gestorie.
L’interpretazione della normativa richiamata nella richiesta di parere in esame, in ordine al pagamento dei contributi agli amministratori degli Enti locali, è stata oggetto di numerose pronunce in sede consultiva da parte di altre Sezioni regionali di controllo di questa Corte. Al fine di prospettare all’Ente richiedente il parere la soluzione al quesito proposto ed al fine di orientare il Comune nella complessiva applicazione della normativa è opportuno, pertanto, dopo un richiamo alla disciplina legislativa, ripercorrere gli indirizzi interpretativi formatisi in tale materia.
Le norme che definiscono lo status degli amministratori locali contenute negli artt. 77 e ss. del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) danno concreta attuazione al dettato costituzionale di cui all’art. 51, comma 1 Cost. (che pone il c.d. principio di uguaglianza tra gli eletti in base al quale tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza) e al successivo comma 3, secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro.
In particolare, l’art. 86 TUEL disciplina il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo di specifiche categorie di amministratori che hanno scelto di dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento del mandato rinunciando allo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente (comma 1) ovvero di natura autonoma (comma 2).
Le disposizioni citate così dispongono: “Art. 86 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative. 1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico” […].
I criteri per la determinazione delle quote forfetarie da conferire alla forma pensionistica presso la quale l’amministratore era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico elettivo sono stati stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con i Ministeri del Lavoro e del Tesoro in data 25 maggio 2001, n. 15478.
Inoltre, le istruzioni relative alle modalità operative per il versamento delle cifre forfetarie da parte degli enti locali sono state diramate con le circolari n. 205 del 21 novembre 2001 e n. 8 dell’8 gennaio 2002 della Direzione centrale entrate contributive dell’INPS.
Dal suddetto quadro normativo possono trarsi le considerazioni che seguono.
Il 2 comma dell’articolo 86 TUEL prevede per l’Ente locale l’obbligo di versare gli oneri previdenziali e assistenziali per gli amministratori locali che non siano dipendenti pubblici, “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, cioè nell’ipotesi in cui l’amministratore locale scelga di non svolgere attività lavorativa.
Al contrario, l’amministratore locale, non dipendente pubblico, il quale decida di inscriversi, successivamente alla nomina, ad una cassa previdenziale opta, per facta concludentia, per lo svolgimento di attività lavorativa contestualmente all’adempimento del mandato amministrativo. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’iscrizione alla gestione previdenziale non esistesse al momento della nomina, ma sia successiva alla data dell’incarico politico, non ricorre il requisito oggettivo specificato dalla norma in esame (Sez. reg. contr. Emilia – Romagna, Deliberazione n. 24/2011/PAR).
In altri termini, dall’iscrizione “postuma” alla Cassa previdenziale, è possibile desumere, con ragionevole certezza, che l’amministratore intenderà svolgere la propria attività professionale nel corso del mandato; non altrimenti nel caso contrario, della previa iscrizione. La rilevanza del momento dell’iscrizione all’Istituto/Cassa Previdenziale emerge chiaramente anche dalla lettera della norma, che recita testualmente “da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico” (Sez. reg. contr. Puglia, Deliberazione n.37/PAR/2013).
L’interpretazione letterale dell’art. 86, comma 2 TEUL consente di affermare che il versamento dei contributi forfetari è dovuto esclusivamente in favore degli amministratori indicati al comma 1 dell’art. 86 cit. che erano iscritti o che continuano ad essere iscritti alla gestione di appartenenza durante lo svolgimento del mandato, qualora persistano i presupposti di legge.
Ne consegue che la disposizione trova applicazione nella limitata ipotesi in cui l’amministratore era già iscritto ad una forma pensionistica prima dell’inizio del mandato elettorale.
La ratio della norma è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale di chi è chiamato a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa senza assegni.
Pertanto, se all’inizio del mandato l’amministratore non era già iscritto ad alcuna Cassa previdenziale, l’obbligo per il Comune di procedere ai versamenti forfetari in misura minima non trova applicazione: in questo caso, infatti, non si pone alcun problema di tutela della posizione contributiva dell’amministratore (Sez. reg. contr. Puglia, Deliberazione n.57/PAR/2013).
La circostanza che la norma disponga che il pagamento (di una cifra forfettaria) sia effettuato “allo stesso titolo previsto dal comma 1” deve intendersi come riferito non già solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica. Tale ragione è da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento vuole assicurare a favore di chi opta per l’esclusività dell’incarico di amministratore, opzione che non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente.
La mancanza di un istituto quale quello dell’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, pubblici o privati e, finanche, la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo di professioni, arti e mestieri da parte dell’amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, TUEL, abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che sia abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2). Le due disposizioni hanno la medesima ratio e unificano il trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali costruendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti.  
Ulteriori argomenti interpretativi, che conducono alle medesime conclusioni in merito alla perimetrazione dell’obbligo di versamento degli oneri a carico dell’Ente locale sono contenute nella deliberazione n. 3/2014/PAR della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, che così si è espressa: «La circostanza che il decreto (su concerto) del Ministero dell’Interno 25 maggio 2001 (in G.U. n. 136/2001) abbia, nella parte motivazionale, “ritenuto di dover garantire ai lavoratori non dipendenti che rivestono la carica di amministratori locali di cui all’art. 86, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali la contribuzione minima così come prevista dagli istituti di previdenza ed assistenza di appartenenza”, non sta a significare che a tale garanzia il lavoratore interessato possa accedere solo perché rivesta una delle prescritte cariche di amministratore locale. Così opinando, infatti, l’assunzione da parte dell’Ente locale degli oneri contributivi si tradurrebbe nell’equivalente di un loro sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale.
Ed ancora, se si ammette che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua arte o professione caricando sul bilancio dell’Ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l’alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l’amministratore locale esercente la professione, l’arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di prezzo più ampi rispetto alla concorrenza. Peraltro rimarrebbe insoluta la destinazione di quelle somme che taluni professionisti sono obbligati ad esporre in fattura e a riscuotere dal cliente a titolo di contributo previdenziale.
Neppure, in senso contrario a quanto qui sostenuto, può invocarsi quanto riportato nella Circolare n. 205, del 21.11.2001, che l’INPS riserva ai lavoratori non dipendenti iscritti all’Istituto. Tra le “fattispecie particolari” si riporta il caso di quegli amministratori (artigiani, commercianti e lavoratori autonomi professionisti) che, durante l’assolvimento del mandato, persistendo i presupposti di legge, continuano ad essere iscritti alla Gestione di appartenenza. In tali fattispecie, secondo la citata Circolare, rimangono a carico degli iscritti gli oneri contributivi sulla parte di reddito imponibile eccedente la quota forfettaria a carico dell’Ente locale.
Le precisazioni ivi riportate, invero, si atteggiano quali necessarie misure di organizzazione che l’Istituto deve apprestare per la riscossione e la contabilizzazione dei contributi dovuti dal privato lavoratore in relazione al verificarsi dei relativi presupposti. Tuttavia, esse non valgono a incidere sulle modalità e sui presupposti di legge che consentono e autorizzano l’Ente Locale a porre a carico del proprio bilancio le spese di cui qui si tratta, né valgono a precludere ogni altra azione che l’Ente potrebbe esperire a definitiva regolazione dei rapporti con i suoi amministratori».
Conclusivamente, l’onere per l’Ente locale di provvedere al pagamento dei contributi ai propri amministratori che siano lavoratori autonomi, alle suddette condizioni, non potrà che derivare dal mancato svolgimento dell'attività lavorativa durante l’espletamento del mandato. Restano  rimesse all’autonomia organizzativa e gestionale dell’Amministrazione le modalità di accertamento, in concreto, della sussistenza dei presupposti legittimanti tale erogazione.

P.Q.M.
    Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte e all’Amministrazione che ne ha fatto richiesta.
Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 7 marzo 2014.
Il Relatore Il Presidente f.f.
F.to  Dott. Massimo Valero    F.to Dott. Mario Pischedda


Depositato in Segreteria il 17/03/2014
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola

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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty Contributi amministratori art.86

Messaggio  Mauri68 Mer 16 Apr 2014 - 1:06

Premesso che il nostro Comune ha deciso di sospendere il versamento dei contributi previdenziali di cui all'art.86 Dlgs 267/2000, in assenza di dichiarazione di rinuncia allo svolgimento di attività professionale da parte dell'amministratore lavoratore autonomo, recuperando anche il pregresso limitatamente all'anno 2014, faccio presente a beneficio di tutti, questo parere del Ministero dell'Interno:

"Interrogato circa l’individuazione del momento a partire dal quale scatta l’obbligo di versamento dei contributi previdenziali a favore dell’amministratore lavoratore autonomo, il Ministero dell’Interno, con il parere espresso in data 19 marzo 2014, sottolinea che due sono le fattispecie al verificarsi delle quali scatta, per l’ente, l’obbligo previsto dal comma 2 dell’art. 86 del D.Lgs. n. 267/2000. Le due condizioni sono: l’iscrizione dell’amministratore ad una propria cassa al momento della nomina e il mantenimento dell’iscrizione durante l’espletamento del mandato. In presenza di tali presupposti, l’amministrazione deve provvedere, dalla data della nomina e fino alla scadenza del mandato, al versamento dei contributi previdenziali secondo le modalità individuate nel decreto interministeriale del 25 maggio 2001. Nulla dice il Ministero circa la sospensione dell’attività, condizione ritenuta necessaria da più sezioni regionali della Corte dei Conti. Anzi, Il Ministero sembra porsi nella posizione opposta: in genere, il mantenimento dell’iscrizione ad una cassa presuppone l’esercizio effettivo dell’attività".

In pratica Ministero dell'Interno e Corte dei Conti bisticciano tra loro lasciandoci nella confusione più totale... Evil or Very Mad 



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Messaggio  SILVIA EMANUELLI Mer 16 Apr 2014 - 1:21

Al momento ho sospeso il pagamento dei contributi richiamando le sentenze della Corte dei Conti; come ho letto tempo fa sul forum .."navighiamo a vista"... e speriamo in bene!!!

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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty art.86 dlgs 267/2000 parere Corte dei conti Lombardia

Messaggio  Mauri68 Gio 17 Apr 2014 - 1:44

Arrivati a questo punto, semplicemente occorre chiedersi se valgono di più le sentenza della Corte dei Conti o il parere del Ministero dell'Interno e leggi collegate.

Un giurista o un avvocato magari può darci lumi, grazie...  Neutral 
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Messaggio  francodan Gio 17 Apr 2014 - 2:02

la corte dei conti in diverse sentenze di condanna ha chiarito che eventuali circolari o interpretazioni (diverse e richiamate dalle parti )di ministeri non hanno alcuna rilevanza in quanto non possono incidere sulle determinazioni di un ente ,quale la corte dei conti,che non fa parte dell'amministrazione che dirama la circolare.....
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Messaggio  francodan Gio 17 Apr 2014 - 2:32

mi pare che recentemente comunque il ministero interni si è uniformato ai pareri della corte dei conti....
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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty Contributi Amministratori

Messaggio  Paolo61 Gio 17 Apr 2014 - 2:46

Gli enti devono versare i contributi se gli amministratori non lavorano
Matteo Barbero

L'obbligo per gli enti locali di versare i contributi per i propri amministratori che siano lavoratori autonomi è subordinato alla espressa rinuncia da parte di questi ultimi all'espletamento dell'attività lavorativa durante lo svolgimento del mandato. È quanto afferma un parere reso dal ministero dell'interno lo scorso 9 aprile, in risposta al quesito posto da una provincia. In tal modo, il Viminale ha modifi cato il proprio precedente orientamento, uniformandosi alla tesi più restrittiva sostenuta da alcuni pareri della Corte dei conti. Il problema riguarda l'interpretazione dell'art. 86 del Tuel. Il comma 1 di tale disposizione prevede che l'amministrazione locale provveda a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per le tipologie di amministratori ivi individuati (sindaci, presidenti di province, comunità montane, unioni di comuni e consorzi, assessori provinciali e di comuni con più di 10 mila abitanti, presidenti dei consigli provinciali e dei consigli dei comuni con più di 50 mila abitanti) che siano collocati in aspettativa nonretribuita. Il successivo comma 2 dispone che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che rivestano le predette cariche l'amministrazione locale provvede, «allo stesso titolo previsto dal comma 1», al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. In proposito, alcune sezioni regionali della Corte dei conti (per prima quella della Basilicata, seguita, poi, da Lombardia, Liguria e Piemonte), hanno sostenuto che l'inciso «allo stesso titolo previsto dal comma 1» deve intendersi come riferito non già solo all'oggetto del pagamento (i contributi), ma anche alla ragione che causalmente lo giustifi ca, da rinvenirsi nel sostegno che l'ordinamento assicura a favore di chi opta per l'esclusività dell'incarico di amministratore. Tale opzione o scelta non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente, né rileva il fatto che, per questi ultimi, non sia previsto l'istituto dell'aspettativa senza assegni
e quindi sia diffi de, nella pratica, verifi care il mancato esercizio contemporaneo della professione. Finora, invece, il ministero era rimasto fermo sulla tesi contraria, espressa con chiarezza in un parere emesso in data 17 febbraio 2004. Esso, partendo dalla considerazione secondo cui, a differenza dei lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e diffi cilmente possono sospendere l'attività professionale, concludeva affermando che il versamento dei contributi costituisce un benefi cio che va accordato a prescindere dall'incidenza dell'espletamento della carica elettiva sull'effettivo esercizio dell'attività professionale. Ora, come detto, a distanza di più di 10 anni, il Viminale ha cambiato idea, ritenendo maggiormente condivisibili le argomentazioni della giurisprudenza contabile. A questo punto, gli enti locali non possono che uniformarsi e dovranno individuare, nell'ambito della propria autonomia le opportune modalità di accertamento e verifi ca dei presupposti per l'erogazione.

Italia oggi 17.04.2014

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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty ... Ministero

Messaggio  Comunalo Mar 22 Apr 2014 - 0:41

Mi sa che siamo alla fine della diatriba.
Il Ministero dell'Interno ha emesso un nuovo parere, concorde con le Deliberazioni della Corte.

http://incomune.interno.it/pareri/parere.php?prog=1767

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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty ... contenzioso?

Messaggio  Comunalo Lun 12 Mag 2014 - 4:10

Posso sapere se qualcuno dei colleghi ha poi sospeso i versamenti contributivi degli Amministratori non dipendenti?

E, nel caso, avete ricevuto segnali da parte delle casse previdenziali?

Perché noi abbiamo sospeso e comunicato alle casse le motivazioni, indicando gli estremi dei vari pareri della Corte e di quello del MInistero.
Oggi abbiamo ricevuto la prima risposta con cui si ribadisce l'obbligo di versamento dei contributi (che, sulla scorta del parere del Ministero e delle Corti, non effettueremo).

Temo che inizieranno a formarsi diversi contenziosi, se le casse decideranno di disconoscere il nuovo orientamento.

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Messaggio  Paolo Gros Lun 12 Mag 2014 - 4:12

e beh e' come chiedere al salumiere se il salame che vende e' buono.....
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http://paologros.oneminutesite.it/

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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty ONERI LAVORATORI AUTONOMI

Messaggio  mv Lun 12 Mag 2014 - 4:50

Buongiorno a tutti, ho letto i vari commenti. Al di la di tutto mi viene una riflessione molto banale: se un lavoratore autonomo "sospende/cessa" attività, non ci sarebbero più i presupposti per rimanere iscritto p.e. ad una cassa previdenza e versare i contributi. Quindi dovrebbe continuare ad essere iscritto e non fatturare nulla? Mah....

mv

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art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia Empty Re: art 86 dlgs 267/00 parere c.conti Lombardia

Messaggio  serenabe Lun 1 Set 2014 - 2:25

ECCO IL PARERE DEL MINISTERO.. NEL MIO COMUNE IL PROBLEMA E' GIA' UN PROBLEMA... SOLLEVATA LA QUESTIONE IN CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO HA CHIESTO A ME E AL REVISORE DI VERIFICARE IN MERITO ... VI TERRO' AGGIORNATI SUGLI SVILUPPI Rolling Eyes  

Applicazione dell’obbligo di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi
Parere Ministero dell'interno 4.8.2014

Un Comune ha chiesto al Ministero dell'interno un parere circa le modalità di applicazione dell’obbligo di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per gli amministratori lavoratori autonomi, alla luce dell’orientamento, condiviso dallo stesso Ministero - indicato dalle sezioni regionali della Corte dei conti della Basilicata e della Lombardia con delibere, rispettivamente, del 15 gennaio 2014 e del 5 marzo 2014.

Al riguardo, si ritiene opportuno ricordare i contenuti dell’art. 86 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ove, al comma 1, è previsto che l'amministrazione locale provvede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi, per le tipologie di amministratori ivi individuati che siano collocati in aspettativa non retribuita
Il successivo comma 2 dispone che agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al citato comma 1, l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote mensili.

Le sezioni regionali della Corte dei conti, sono state chiamate ad esprimere il proprio parere sulla questione ovvero se anche per i lavoratori non dipendenti – per i quali l’istituto del collocamento in aspettativa non esiste – debba subordinarsi la concessione del beneficio alla espressa e concreta rinuncia all’espletamento dell’attività lavorativa svolta, così da garantire che l’incarico istituzionale sia effettuato nelle medesime condizioni di esclusività previste per i lavoratori dipendenti.

Il citato comma 2 dell’art. 86 del t.u.e.l. nulla dispone al riguardo.
Le sezioni regionali dell’organo di controllo hanno precisato che la disposizione in argomento, nella parte in cui prevede, in favore dell’amministratore che non sia lavoratore dipendente, il pagamento di una cifra forfetaria da effettuarsi “allo stesso titolo previsto dal comma 1”, deve intendersi come riferita non già solo all’oggetto del pagamento (gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi) ma anche alla ragione che causalmente lo giustifica, da rinvenirsi nel sostegno che l’ordinamento assicura a favore di chi opta per l’esclusività dell’incarico di amministratore. Tale opzione o scelta non può essere differentemente misurata per il lavoratore dipendente rispetto al lavoratore non dipendente.

Osserva al riguardo la Corte dei conti che la mancanza, per i lavoratori che non siano dipendenti, dell’istituto dell’aspettativa senza assegni, previsto per i soli lavoratori dipendenti, e la pratica difficoltà di verificare il mancato esercizio contemporaneo della professione da parte dell’amministratore locale, non può essere argomento per sostenere che l’art. 86, commi 1 e 2, del t.u.e.l., abbia ad oggetto fattispecie diversamente costruite a seconda che si abbia riguardo ai lavoratori dipendenti (comma 1) o ai lavoratori non dipendenti (comma 2). Le due disposizioni, ad avviso dell’Organo di controllo, hanno la medesima ratio, e unificano il trattamento dedicato a differenti categorie di lavoratori-amministratori locali, costruendo una fattispecie che ha, per entrambi, i medesimi presupposti.
La circostanza che il decreto interministeriale del 25 maggio 2001 garantisca ai lavoratori non dipendenti la contribuzione minima non starebbe a significare, ad avviso delle sezioni regionali di controllo, che il lavoratore interessato possa accedervi solo perché rivesta una delle prescritte cariche di amministratore locale. Così opinando, infatti, l’assunzione da parte dell’ente locale degli oneri contributivi si tradurrebbe nell’equivalente di un loro sgravio netto a favore del lavoratore non dipendente che accede alla carica di amministratore locale e di una loro contestuale fiscalizzazione con aggravio del bilancio comunale, senza alcuna corrispettiva dedizione del tempo lavorativo ai soli compiti di amministratore locale.
Se si ammettesse, inoltre, che il lavoratore non dipendente possa, in pendenza di mandato, svolgere ugualmente la sua professione facendo gravare sul bilancio dell’ente il pagamento dei contributi (da lui altrimenti dovuti) nella misura minima prevista, si finirebbe per consentire l’alterazione delle condizioni di mercato, dal momento che l’amministratore locale esercente la professione, l’arte o il mestiere, non gravato degli oneri contributivi, avrebbe margini di ricavo più ampi rispetto alla concorrenza.
Né si ritiene possa essere validamente eccepito che, dalla circostanza che il più volte citato comma 2 dell'art. 86 del t.u.e.l. nulla dispone circa l'obbligo di astenersi dall'attività professionale da parte del lavoratore non dipendente durante lo svolgimento del mandato elettorale, ne può derivare un’assenza di tale obbligo espressamente voluta dal legislatore.

Ciò posto, tenuto anche conto dei generali principi di buon andamento e di contenimento della spesa pubblica, si ritengono condivisibili le argomentazioni formulate dalle citate sezioni regionali di controllo in merito all'ambito applicativo dell'art. 86, comma 2, del t.u.e.l.
In merito alle modalità applicative delle disposizioni di cui al succitato comma 2 richieste dall’ente, il Ministero ha precisato che rimane nella competenza dei dirigenti ed amministratori locali, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, l’applicazione di dettaglio ai casi concreti, con l’eventuale ausilio del segretario comunale. Il Ministero dell'interno fornisce, infatti, consulenza in ordine alla enucleazione di principi giuridici con riferimento ad ampie problematiche conseguenti ad innovazioni legislative o orientamenti giurisprudenziali.
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