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Intesa Proroga centrali uniche di committenza
SANCITA INTESA CONFERENZA STATO-CITTA’ PER PROROGA
- La conferenza Stato-città ha sancito un’intesa formale sulle centrali uniche di committenza che tanto preoccupano i Comuni. Nel dettaglio, è stato approvato un documento concordato governo-enti locali che posticipa l’entrata in vigore della norma, contenuta nella spending review, che rimanda al 1 gennaio 2015 l’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni e al 1 luglio 2015 la norma riguardante gli appalti dei lavori pubblici. Inoltre, si stabilisce che nel frattempo gli atti compiuti dai Comuni sono fatti salvi e si da indicazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di rilasciare i Cig (Codici identificativi gara).
- La conferenza Stato-città ha sancito un’intesa formale sulle centrali uniche di committenza che tanto preoccupano i Comuni. Nel dettaglio, è stato approvato un documento concordato governo-enti locali che posticipa l’entrata in vigore della norma, contenuta nella spending review, che rimanda al 1 gennaio 2015 l’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni e al 1 luglio 2015 la norma riguardante gli appalti dei lavori pubblici. Inoltre, si stabilisce che nel frattempo gli atti compiuti dai Comuni sono fatti salvi e si da indicazione all’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di rilasciare i Cig (Codici identificativi gara).
Re: Intesa Proroga centrali uniche di committenza
Quindi cosa vuol dire? che nel frattempo, intanto ci organizziamo, possiamo continuare a fare gare senza incorrere in responsabilità?
Ad ogni buon conto, sapete quali sono i tempi che una ditta impiega per iscriversi al Mepa ?
Ad ogni buon conto, sapete quali sono i tempi che una ditta impiega per iscriversi al Mepa ?
giodan- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: Intesa Proroga centrali uniche di committenza
Ma ancora siamo bloccati? Non c'è nessuna norma di modifica. Sapete darmi qualche informazione in più. Grazie
Alessandra Palombo- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 14.03.11
Età : 68
Re: Intesa Proroga centrali uniche di committenza
Dalle informazioni reperire in provincia e presso alcuni comuni si sta precedendo come prima ben motivando i provvedimenti e le gare in sospeso. In particolare facendo riferimento alle note esplicative Aran e le all'intesa firmata la scorsa settimana dalla conferenza Unificata .che dire...speriamo che vada bene perché ttpcom ciò in ogni caso nn è legge ma "intese e pareri"......l'alternativa è stare fermi e bloccare i servizi!!!!
giodan- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: Intesa Proroga centrali uniche di committenza
http://www.paologros.net/t38196-si-riparte-proroga-per-le-centrali-uniche-di-committenza
Re: Intesa Proroga centrali uniche di committenza
questo il testo approvato il 31-07-2014 alla camera in prima lettura
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.
CONVERSIONE PRIMA LETTURA ALLA CAMERA
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Articolo 23-bis.
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
Articolo 23-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014.
CONVERSIONE PRIMA LETTURA ALLA CAMERA
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Articolo 23-bis.
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».
Articolo 23-ter.
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, entrano in vigore il 1° gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Re: Intesa Proroga centrali uniche di committenza
b]Ora è ufficiale con pubblicazione in G.U.
LEGGE 11 agosto 2014, n. 114[/b]
Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.»
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
STRALCIO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE
Art. 23-bis
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
1. Al comma 3-bisdell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.
Art. 23-ter
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
LEGGE 11 agosto 2014, n. 114[/b]
Conversione in legge, con modifi cazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.
Testo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, recante: «Misure urgenti per la semplifi cazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.»
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
STRALCIO LAVORI-SERVIZI-FORNITURE
Art. 23-bis
(Modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte dei comuni).
1. Al comma 3-bisdell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione”.
Art. 23-ter
(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici).
1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1 gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1 luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.
3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.
Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web :: Unioni di comuni – esercizio associato di funzioni e servizi
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