Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/gestioni associate nuove faq di anci
2 partecipanti
gestioni associate nuove faq di anci
1) QUESITO
In relazione all’art.16 della legge n.148/2011 si evidenziano le seguenti problematiche:
1) Posto che per i comuni sub 1000 è prevista la possibilità, in alternativa all’unione, di
convenzionare tutti i servizi con altro comune senza limiti dimensionali, tale norma di fatto
trova difficoltà applicative e vanifica tale possibilità, atteso che, se un Comune con popolazione
inferiore a 1000 abitanti intende convenzionarsi per tutti o quasi tutti i servizi con uno la cui
popolazione si colloca tra 1000 e 5000 abitanti, quest'ultimo comune (con popolazione tra 1000
a 5000) tuttavia ha l'obbligo di costituire con altri comuni ulteriori convenzioni per raggiungere
quota 10.000 prevista per le gestioni associate (art 16 comma 16 e comma 24). Si chiede come si
conciliano tali due commi;
2) Posto che sia costituita da un decennio una unione lombarda di comuni secondo la legislazione
della Regione Lombardia con una popolazione complessiva di abitanti 2000, questa unione
entro che termini deve decidere se trasformarsi e come trasformarsi, tenuto conto che uno dei
due comuni aderenti va alle elezioni amministrative nel 2012;
3) Nel caso il comune di 2250 abitanti voglia costituire una unione esclusivamente con comuni tra
1000 e 5000 abitanti, qual è il limite dimensionale da raggiungere. L’Unione sarebbe soggetta a
patto stabilità?
I consigli comunali perderebbero le funzioni deliberative di cui all'art 42 del T.U. 267 2000?
4) Nel caso in cui, invece, il Comune sempre di 2250 si convenzioni in tutti i servizi con un
comune di abitanti inferiore a 1000, il comune di 2250 deve costituire altre convenzioni con altri
comuni per raggiungere quota 10.000, atteso che la legge prevede, per i comuni sotto i 1000, la
possibilità di convenzionare tutti i servizi con altri comuni senza limiti dimensionali?
RISPOSTA
1) I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 ab. hanno l’obbligo di svolgere in
Unione o convenzione le funzioni fondamentali ex art. 14 del D.L. 78/2010; in alternativa
possono esercitare sempre in Unione o convenzione tutte le funzioni amministrative e i servizi
pubblici. Il limite demografico minimo da raggiungere per i Comuni compresi nella fascia di
popolazione sopra indicata è comunque quello dei 10.000 abitanti sia per la convenzione sia per
l’Unione. Nessun limite è previsto per le convenzioni di cui al comma 16, art. 16. Il legislatore
ha inteso evidentemente differenziare i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 ab. da quelli
con popolazione superiore, come se fossero entità del tutto distinte o distinguibili;
2) Il legislatore, “nell’art. 16 della manovra bis”, prevede che entro il 31 dicembre 2011 siano
svolte almeno due funzioni fondamentali (ex art. 14 del D.L. 78/2010) in Unione o
convenzione da parte dei Comuni tra 1.001 e 5.000 ab. I Comuni sotto i 1.000 abitanti, entro il
30 settembre 2012 possono esercitare in convenzione (quindi in alternativa all’Unione) le
funzioni amministrative ed i servizi pubblici (comma 16, art.16). Comunque l’Unione di 2.000
abitanti, ad oggi, ha necessità di rivedere il proprio assetto rispetto alla normativa statale.
Appare evidente che spetta alla Regione individuare, entro il 17 novembre, limiti demografici
diversi rispetto a quelli sopra indicati oppure i limiti demografici fissati dall’art. 16 rimarranno
tali;
3) Come previsto dall’art. 14, comma 31, del D.L. n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010)
modificato dall’art. 16, comma 24, del D.L. 138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011), il
limite demografico della forma associativa, convenzione o Unione, costituita da Comuni
superiori a 1.000 e fino a 5.000 abitanti per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali,
è di 10.000 abitanti.
L’Unione così costituita non è soggetta al Patto di stabilità interno, ma lo saranno i Comuni
superiori a 1.000 abitanti a partire dall’annualità 2013 (art. 16, comma 31).
I Consigli comunali mantengono le stesse prerogative fino ad oggi previste;
4) Nel caso in cui il Comune interessato, avente una popolazione di 2.250 abitanti, scelga di
convenzionarsi con un Comune fino a 1.000 abitanti, avrà il vincolo di svolgere in convenzione
tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici di competenza. Non indicando la norma
nessuno specifico limite dimensionale, sembra che la disciplina prevalente possa essere quella
indicata dal citato comma 16 dell’articolo16
In relazione all’art.16 della legge n.148/2011 si evidenziano le seguenti problematiche:
1) Posto che per i comuni sub 1000 è prevista la possibilità, in alternativa all’unione, di
convenzionare tutti i servizi con altro comune senza limiti dimensionali, tale norma di fatto
trova difficoltà applicative e vanifica tale possibilità, atteso che, se un Comune con popolazione
inferiore a 1000 abitanti intende convenzionarsi per tutti o quasi tutti i servizi con uno la cui
popolazione si colloca tra 1000 e 5000 abitanti, quest'ultimo comune (con popolazione tra 1000
a 5000) tuttavia ha l'obbligo di costituire con altri comuni ulteriori convenzioni per raggiungere
quota 10.000 prevista per le gestioni associate (art 16 comma 16 e comma 24). Si chiede come si
conciliano tali due commi;
2) Posto che sia costituita da un decennio una unione lombarda di comuni secondo la legislazione
della Regione Lombardia con una popolazione complessiva di abitanti 2000, questa unione
entro che termini deve decidere se trasformarsi e come trasformarsi, tenuto conto che uno dei
due comuni aderenti va alle elezioni amministrative nel 2012;
3) Nel caso il comune di 2250 abitanti voglia costituire una unione esclusivamente con comuni tra
1000 e 5000 abitanti, qual è il limite dimensionale da raggiungere. L’Unione sarebbe soggetta a
patto stabilità?
I consigli comunali perderebbero le funzioni deliberative di cui all'art 42 del T.U. 267 2000?
4) Nel caso in cui, invece, il Comune sempre di 2250 si convenzioni in tutti i servizi con un
comune di abitanti inferiore a 1000, il comune di 2250 deve costituire altre convenzioni con altri
comuni per raggiungere quota 10.000, atteso che la legge prevede, per i comuni sotto i 1000, la
possibilità di convenzionare tutti i servizi con altri comuni senza limiti dimensionali?
RISPOSTA
1) I Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 ab. hanno l’obbligo di svolgere in
Unione o convenzione le funzioni fondamentali ex art. 14 del D.L. 78/2010; in alternativa
possono esercitare sempre in Unione o convenzione tutte le funzioni amministrative e i servizi
pubblici. Il limite demografico minimo da raggiungere per i Comuni compresi nella fascia di
popolazione sopra indicata è comunque quello dei 10.000 abitanti sia per la convenzione sia per
l’Unione. Nessun limite è previsto per le convenzioni di cui al comma 16, art. 16. Il legislatore
ha inteso evidentemente differenziare i Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 ab. da quelli
con popolazione superiore, come se fossero entità del tutto distinte o distinguibili;
2) Il legislatore, “nell’art. 16 della manovra bis”, prevede che entro il 31 dicembre 2011 siano
svolte almeno due funzioni fondamentali (ex art. 14 del D.L. 78/2010) in Unione o
convenzione da parte dei Comuni tra 1.001 e 5.000 ab. I Comuni sotto i 1.000 abitanti, entro il
30 settembre 2012 possono esercitare in convenzione (quindi in alternativa all’Unione) le
funzioni amministrative ed i servizi pubblici (comma 16, art.16). Comunque l’Unione di 2.000
abitanti, ad oggi, ha necessità di rivedere il proprio assetto rispetto alla normativa statale.
Appare evidente che spetta alla Regione individuare, entro il 17 novembre, limiti demografici
diversi rispetto a quelli sopra indicati oppure i limiti demografici fissati dall’art. 16 rimarranno
tali;
3) Come previsto dall’art. 14, comma 31, del D.L. n. 78/2010 (convertito nella legge n. 122/2010)
modificato dall’art. 16, comma 24, del D.L. 138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011), il
limite demografico della forma associativa, convenzione o Unione, costituita da Comuni
superiori a 1.000 e fino a 5.000 abitanti per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali,
è di 10.000 abitanti.
L’Unione così costituita non è soggetta al Patto di stabilità interno, ma lo saranno i Comuni
superiori a 1.000 abitanti a partire dall’annualità 2013 (art. 16, comma 31).
I Consigli comunali mantengono le stesse prerogative fino ad oggi previste;
4) Nel caso in cui il Comune interessato, avente una popolazione di 2.250 abitanti, scelga di
convenzionarsi con un Comune fino a 1.000 abitanti, avrà il vincolo di svolgere in convenzione
tutte le funzioni amministrative e i servizi pubblici di competenza. Non indicando la norma
nessuno specifico limite dimensionale, sembra che la disciplina prevalente possa essere quella
indicata dal citato comma 16 dell’articolo16
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Gestioni associate: dieci domande e dieci risposte
http://www.gianlucabertagna.it/2011/12/05/gestioni-associate-dieci-domande-e-dieci-risposte/
pia- Messaggi : 192
Data d'iscrizione : 10.03.11
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin