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SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
Come ci si comporta quando un contribuente ha versato IMU 2012 inferiore al dovuto allo Stato e superiore al dovuto al Comune?Si compensa prima di fare il rimborso al contribuente e poi si comunica allo stato l'avvenuta compensazione? Se si, in che modo si riversa allo Stato la somma compensata...mi sembra che la Legge di stabilità non contempli questa casistica...Grazie a tutti
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
t&t ha scritto:Come ci si comporta quando un contribuente ha versato IMU 2012 inferiore al dovuto allo Stato e superiore al dovuto al Comune?Si compensa prima di fare il rimborso al contribuente e poi si comunica allo stato l'avvenuta compensazione? Se si, in che modo si riversa allo Stato la somma compensata...mi sembra che la Legge di stabilità non contempli questa casistica...Grazie a tutti
...mi tengo la parte dello stato e non rimborso nulla!
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
grazie per la risposta...non rimborsi neanche la quota Comune??grazie
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
t&t ha scritto:grazie per la risposta...non rimborsi neanche la quota Comune??grazie
ESEMPIO1:
IMU 2012:Totale € 100,00 di cui € 50,00 al comune e € 50,00 allo stato;
il cittadino versa € 70,00 al comune e € 30,00 allo stato.
mi tengo tutto senza rimborsare
ESEMPIO2:
IMU 2012:Totale € 100,00 di cui € 50,00 al comune e € 50,00 allo stato;
il cittadino versa € 80,00 al comune e € 30,00 allo stato.
rimborso € 10,00
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
il caso specifico assomiglia al CASO 2 e quindi come avevo prospettato si effettua una compensazione ...ma mi chiedo:
grazie
poi come si comunica allo Stato l'avvenuta compensazione? In che modo si riversa allo Stato la somma compensata...mi sembra che la Legge di stabilità non contempli questa casistica
grazie
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
ritengo che non contempla questo caso semplicemente perché non è dovuta nessuna comunicazione e nessuna compensazione. Se non ricordo male il versamento quota stato IMU 2012 va controllato, accertato ed incassato dal comune, quindi...
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
..ora che me lo ricordi mi sembra proprio tu abbia ragione...andava non solo accertata ma anche incassata dal Comune... per sicurezza vado a rivedermi la normativa in modo da esserne sicuri...e in effetti non è disciplinata dalla Legge di Stabilità proprio per quel motivo...grazie ancora per il confronto... con questo continuo cambio di normativa non riuscivo a ricordare l'approccio previsto per questa casistica IMU 2012...GRAZIE
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
...riporto il riferimento normativo abrogato nel 2013: D.Lgs 201/2011 art.13 comma 11:
"Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. "
"Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli
interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in
materia di imposta municipale propria. Le attivita' di accertamento e
riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale
spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni. "
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
- ART.1, COMMA 380, LETTERA F) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013)
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL N. 35/2013 - tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni
- è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL N. 35/2013 - tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
perdonami Lucio, ma il riferimento normativo che hai inserito non si applica dal 2014? In ogni caso nella fattispecie non si tratta di fabbricati in categoria D...piuttosto rileggendo la norma, anzi entrambe le disposizioni normative, mi sorge il dubbio che si debbano far pagare le sanzioni pari al 30% sull'importo dello Stato pagato in difetto (€20) anche se propenderei più alla non applicazione considerato che ha comunque versato in eccesso, e per un importo superiore, al Comune...è corretto? Mi sembra di ricordare che all'epoca era stata data questa interpretazione ma non trovo la risoluzione/circolare....Grazie
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
tenuto conto che lo stato riconosce ai comuni la totalità delle maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni per gli immobili di categoria D) dei quali il 7,6 per mille è di competenza statale, ritengo si possa ritenere che tale disposizione sia applicabile anche per le altre tipologie di immobili per le quali era di competenza statale il 3,8 per mille
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
il discorso non fa una piega per quanto riguarda le sanzioni sei d'accordo sul fatto che nel caso specifico non debbano essere applicate? Grazie
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: SOMMA IMU STATO A DEBITO E SOMMA IMU COMUNE A CREDITO 2012
scusate l'intromissione ma il comma 727 art.1 L. 147/2013 dice :
A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo STATO, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne DISPONE IL RIVERSAMENTO ALLO STATO.
da questa lettura sembra che l'importo spettante allo Stato debba essere riversato allo Stato....almeno che non sia solo nei casi in cui non si effettuano rimborsi in quanto quota comune + quota stato"= versato da contribuente....mentre se quota comune + quota stato> versato da contribuente non si effettua il riversamento e le maggiori somme versate al comune in luogo dello Stato le trattiene il comune che può procedere con il rimborso delle restanti somme versate in eccesso.
E' corretta quest'ultima interpretazione?
A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo STATO, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne DISPONE IL RIVERSAMENTO ALLO STATO.
da questa lettura sembra che l'importo spettante allo Stato debba essere riversato allo Stato....almeno che non sia solo nei casi in cui non si effettuano rimborsi in quanto quota comune + quota stato"= versato da contribuente....mentre se quota comune + quota stato> versato da contribuente non si effettua il riversamento e le maggiori somme versate al comune in luogo dello Stato le trattiene il comune che può procedere con il rimborso delle restanti somme versate in eccesso.
E' corretta quest'ultima interpretazione?
Fede12- Messaggi : 146
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