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ACCERTAMENTO IMU ACCONTO 2014
Perchè non è possibile? Il ravvedimento operoso è una "possibilità" per il contribuente solo se prima non gli perviene un accertamento (art. 13 comma 1 D.lgs. 472/97: "La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:...........)
Ovviamente in caso di omesso o minore acconto sulla base dell' aliquota dell' anno precedente, cioè per una situazione che non può essere inficiata da una denuncia che può essere presentata entro i termini del 2015.
In teoria l' avviso potrebbe essere emesso anche dopo un giorno dalla scadenza, se certi dell' infrazione.
Fra l' altro occorre considerare che, in caso di fabbricati D, l' introito da accertamento è tutto del comune, mentre in caso di ravvedimento lo stesso incasserebbe solo la maggiore aliquota oltre il 7,6.
A meno di Vs. motivazioni diverse.
Ovviamente in caso di omesso o minore acconto sulla base dell' aliquota dell' anno precedente, cioè per una situazione che non può essere inficiata da una denuncia che può essere presentata entro i termini del 2015.
In teoria l' avviso potrebbe essere emesso anche dopo un giorno dalla scadenza, se certi dell' infrazione.
Fra l' altro occorre considerare che, in caso di fabbricati D, l' introito da accertamento è tutto del comune, mentre in caso di ravvedimento lo stesso incasserebbe solo la maggiore aliquota oltre il 7,6.
A meno di Vs. motivazioni diverse.
p.gigi- Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 06.12.13
Re: ACCERTAMENTO IMU ACCONTO 2014
da risposta in altro post simile
..è quantomai inopportuno anche se non espressamente vietato dalla norma....
poi ognuno può accertare a luglio anche il mancato versamento dell'acconto a giugno
nel caso si tratti di un atto necessario per concordato preventivo, fallimento ecc. personalmente comunicherei al curatore o commissario gli avvisi di accerta,mento per le annualità non più ravvedibili unitamente all'importo dovuto in ravvedimento
..è quantomai inopportuno anche se non espressamente vietato dalla norma....
poi ognuno può accertare a luglio anche il mancato versamento dell'acconto a giugno
nel caso si tratti di un atto necessario per concordato preventivo, fallimento ecc. personalmente comunicherei al curatore o commissario gli avvisi di accerta,mento per le annualità non più ravvedibili unitamente all'importo dovuto in ravvedimento
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