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ricorso commissione tributaria
il comune emette avviso di rettifica per accertamento nei confronti del contribuente X per omesso versamento annualità 20111. Il contribuente presenta ricorso in commissione tributaria sostenendo quanto segue:
- "in buona fede" ha applicato l'articolo del regolamento ici dell'anno 2004 che recita testualmente " E' equiparata all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione di imposta l'abitazione concessa in uso gradutio a parenti di primo grado, purchè ivi residenti".
Il contribuente riconosce di non aver mai presentato alcuna dichiarazione/comunicazione in merito, ma si appella all'art. 10 dello statuto del contribuente.
Il regolamento comunale non dice nulla in maniera specifica riguardo all'obbligo di presentazione dichiarazione/comunicazione per usufruire dell'agevolazione applicata, ma si limita ad indicare, laddove parla delle denunce quanto segue" Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, di modificazione dei medesimi o della soggettività passiva, il contribuente è obbligato a darne comunicazione al Comune utilizzando, in alternativa:
- il modello approvato dal Ministro delle finanze in base all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 504/92 (sistema previsto dalla legislazione statale vigente);
- apposito modello, predisposto e messo a disposizione dall’ufficio tributi del Comune"
Faccio inoltre presente che il contribuente ha pagato regolarmente come "altri fabbricati" le annualità 2005-2006-2007-2008 ;
per le annualità 2009-2010-2011 ha considerato gli immobili come equiparati all'abitazione principale, il comune ha emesso gli avvisi di accertamento in rettifica per il 2009-2010 lo scorso anno, avvisi reglarmente pagati.
Quest'anno ha emesso quello relativo al 2011 che viene impugnato.
E' corretta la contestazione del comune o deve trasformarla in omessa dichiarazione?
grazie mille
- "in buona fede" ha applicato l'articolo del regolamento ici dell'anno 2004 che recita testualmente " E' equiparata all'abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione di imposta l'abitazione concessa in uso gradutio a parenti di primo grado, purchè ivi residenti".
Il contribuente riconosce di non aver mai presentato alcuna dichiarazione/comunicazione in merito, ma si appella all'art. 10 dello statuto del contribuente.
Il regolamento comunale non dice nulla in maniera specifica riguardo all'obbligo di presentazione dichiarazione/comunicazione per usufruire dell'agevolazione applicata, ma si limita ad indicare, laddove parla delle denunce quanto segue" Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili, di modificazione dei medesimi o della soggettività passiva, il contribuente è obbligato a darne comunicazione al Comune utilizzando, in alternativa:
- il modello approvato dal Ministro delle finanze in base all’art. 10, comma 5, del D. Lgs. 504/92 (sistema previsto dalla legislazione statale vigente);
- apposito modello, predisposto e messo a disposizione dall’ufficio tributi del Comune"
Faccio inoltre presente che il contribuente ha pagato regolarmente come "altri fabbricati" le annualità 2005-2006-2007-2008 ;
per le annualità 2009-2010-2011 ha considerato gli immobili come equiparati all'abitazione principale, il comune ha emesso gli avvisi di accertamento in rettifica per il 2009-2010 lo scorso anno, avvisi reglarmente pagati.
Quest'anno ha emesso quello relativo al 2011 che viene impugnato.
E' corretta la contestazione del comune o deve trasformarla in omessa dichiarazione?
grazie mille
decima- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 06.04.12
re
e' di tutta evienza che tale concessione in uso gratuito andasse dichiarata poiche' in difetto metterebbe l'ente nell'impossibilita' di verificare , si tratta di omessa dichiarazione
Re: ricorso commissione tributaria
scusa Paolo,
ma come può il Comune considerarla omessa dichiarazione e non omesso versamento alla luce del fatto che nel 2005-2006-2007-2008 il contribuente ha pagato come "altri fabbricati" e quindi, come tali li ha considerati, nel 2009-2010 ha pagato gli avvisi inviati che consideravano gli immobili come "altri fabbricati" e quindi ha riconosciuto implicitamente che tale destinazione avessero.........
ed ancora, come può il Comune verificare nel 2014 una condizione del 2011....è vero che il parente a cui il contribuente dice di aver concesso in uso gratuito l'immobile era "ivi residente" ....ma lo era anche nel 2005-2006-2007-2008-2009-2010.........
grazie mille
ma come può il Comune considerarla omessa dichiarazione e non omesso versamento alla luce del fatto che nel 2005-2006-2007-2008 il contribuente ha pagato come "altri fabbricati" e quindi, come tali li ha considerati, nel 2009-2010 ha pagato gli avvisi inviati che consideravano gli immobili come "altri fabbricati" e quindi ha riconosciuto implicitamente che tale destinazione avessero.........
ed ancora, come può il Comune verificare nel 2014 una condizione del 2011....è vero che il parente a cui il contribuente dice di aver concesso in uso gratuito l'immobile era "ivi residente" ....ma lo era anche nel 2005-2006-2007-2008-2009-2010.........
grazie mille
decima- Messaggi : 138
Data d'iscrizione : 06.04.12
re
puo' e deve poicghe' il contribuenter...ha applicato l'articolo del regolamento ici dell'anno 2004 che recita testualmente " E' equiparata all'abitazione principale
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