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Messaggio  MONICAPATTY Lun 24 Nov 2014 - 5:04

Buongiorno,
in fase di accertamento ICI, ci è sorto il dubbio : i terreni agricoli non condotti da impreditore agricolo ( trattasi di orticelli, appezzamenti a verde ecc..) devevano pagare l'ICI?
Grazie.
Monica


MONICAPATTY

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Messaggio  Paolo Gros Lun 24 Nov 2014 - 6:07

M. Altobelli (Tributi Locali e Regionali n. 2/2006)
I terreni agricoli ai fini ICI
________________________________________
In questo numero viene affrontato il problema della tassazione ai fini Ici dei terreni agricoli.
L’analisi ovviamente non può prescindere da considerazioni sulla figura del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo a titolo principale.
Nella definizione degli immobili oggetto dell’Ici, l’art. 2, comma 1, lett. c), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dispone che sono considerati agricoli i terreni adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile. Secondo detta norma, riformulata dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, possono essere considerate attività agricole la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e le attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Le attività connesse sono invece le attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Dal punto di vista catastale i terreni sono classificati nel catasto terreni. L’unità di rilevazione è la particella e cioè una porzione omogenea di terreno identificata per il fatto di essere situata nel territorio di uno stesso comune, di appartenere allo stesso possessore, di essere adibita alla stessa qualità di coltura e di avere il medesimo grado di produttività. Ad ogni particella viene assegnato un numero denominato numero mappale (1).
Ogni foglio di mappa fornisce la rappresentazione grafica di una certa zona, mediante la planimetria di tutte le particelle che in essa rientrano. L’accertamento del reddito viene effettuato mediante apposite operazioni di stima e ai terreni agricoli vengono attribuiti due redditi:
• reddito dominicale: costituisce la remunerazione della proprietà del terreno, in quanto tale, a prescindere dalle coltivazioni effettuate; esso può essere definito come il reddito medio ordinario ricavabile dal terreno attraverso l’esercizio di attività agricole. Il reddito dominicale si determina mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite dal catasto per ciascuna qualità e classe di terreno;
• reddito agrario: è costituito dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nei limiti delle potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di esso. Esso è calcolato applicando le tariffe d’estimo fissate dal catasto ed è sottoposto a revisione periodica.
Come vedremo nella trattazione della base imponibile, ai fini della determinazione dell’Ici, viene preso in considerazione il reddito dominicale.
Sono considerati fuori dal campo di applicazione dell’Ici i terreni incolti ed i cosiddetti “orticelli”. I terreni incolti, secondo quanto riportato nelle istruzioni al modello di dichiarazio ne Ici e nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993, sono i terreni normalmente inutilizzati.
Gli orticelli, invece, vengono definiti nelle stesse istruzioni e nella citata circolare come quei terreni sui quali le attività agricole sono svolte in forma non imprenditoriale ma sono coltivati occasionalmente senza strutture organizzative e soltanto per i bisogni propri e della propria famiglia.
Tale definizione però ha dato luogo a notevoli dubbi applicativi poiché non è molto chiaro il limite entro il quale possa essere applicata l’esclusione dal tributo. L’indeterminatezza della questione ha suscitato anche l’intervento del Parlamento che nell’interrogazione parlamentare n. 4-28680 del 2000, faceva proprio riferimento alla difficoltà di applicare l’esclusione dal tributo chiedendo al Governo di indicare la dimensione di un orticello al fine di arrivare ad un’applicazione univoca del tributo senza dubbi interpretativi. Il Governo ha risposto sostenendo che ai fini dell’esclusione dall’Ici non si può stabilire a priori la dimensione dei terreni in quanto queste non possono essere determinate in modo univoco perché dipendono da vari fattori legati alla natura del terreno, alla dimensione della famiglia e così via e che rientra nell’attività di accertamento del comune valutare se i prodotti ottenuti dal terreno in questione siano effettivamente destinati all’autoconsumo o se invece la produzione ha altro fine.
Occorre, però, aggiungere che a norma dell’art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo del d.lgs. n. 504 del 1992, vanno annoverate tra i terreni agricoli anche le aree fabbricabili purché possedute e condotte “dai soggetti indicati nel comma 1, dell’art. 9, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali”.
Questa norma consente di assumere come base imponibile Ici quella prevista per i terreni agricoli nel comma 7, dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 anziché il valore venale in comune commercio, sempreché ovviamente i terreni siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli a titolo principale.
Relativamente all’individuazione dei terreni agricoli va considerata anche la norma agevolativa di cui all’art. 7, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992, in base alla quale sono esenti dall’Ici i terreni agricoli situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. I terreni interessati dall’esenzione sono contenuti nell’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993 che è stato predisposto sulla base dei dati forniti dall’allora Ministero dell’agricoltura e delle foreste.
In detto elenco i comuni sono suddivisi per provincia e se accanto all’indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l’esenzione opera sull’intero territorio nazionale. Invece, se accanto all’indicazione del comune compare la sigla “PD” – parzialmente delimitato, significa che l’esenzione opera soltanto su una parte del territorio comunale e per ottenere informazioni dettagliate sui terreni interessati dall’agevolazione occorrerà rivolgersi ai competenti uffici comunali.
In ordine all’agevolazione in questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21728 del 17 novembre 2004. Il contenzioso in questione riguarda il mancato riconoscimento da parte del comune di ubicazione di alcune aree fabbricabili dell’esenzione dall’Ici in quanto, secondo il contribuente, si tratterebbe di terreni coltivati e quindi trovandosi in aree montane e di collina devono essere considerati esenti dal tributo. La Suprema Corte nel rigettare il ricorso ha sostenuto che “incombeva certamente al contribuente la dimostrazione del preliminare presupposto oggettivo” e cioè “la diretta ed effettiva coltivazione all’epoca di riferimento. E, soprattutto, era onere di costui di fornire la prova di avere entrambi i requisiti normativamente prescritti per essere considerato imprenditore agricolo a titolo principale (art. 12, comma 1, legge 9 maggio 1975, n. 153): dedicare all’attività agricola “almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo ed, altresì (stante la congiuntiva “e”) di ricavare da tale attività “almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”. E tale prova deve essere addotta in modo rigoroso, vertendosi in tema di disciplina agevolativa”. Pertanto, in base a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione in presenza dell’agevolazione incombe sul contribuente l’onere di provare che si tratta di un terreno effettivamente coltivato perché solo in tale ipotesi interviene la norma di favore.
In ordine all’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, occorre ricordare che nel passato era sorto qualche dubbio applicativo in conseguenza dell’emanazione della deliberazione n. 13 del 1° febbraio 2001 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) con la quale è stata effettuata una riclassificazione delle zone svantaggiate ai sensi dell’art. 2, del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146.
La questione è stata risolta dalla risoluzione n. 5/d.P.F. del 17 settembre 2003, nella quale, sulla base dell’esame della normativa posta a fondamento della deliberazione citata, si è arrivati alla conclusione che l’elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993 continua ad essere valido. Infatti, tutte le disposizioni richiamate nella deliberazione del Cipe n. 13 del 2001 si riferiscono esclusivamente ad agevolazioni concernenti la previdenza sociale in agricoltura.
Detta conclusione deriva dalle seguenti riflessioni. L’art. 2 del d.lgs. n. 146 del 1997, attuativo della delega conferita dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola, dispone una nuova classificazione delle zone svantaggiate, da effettuarsi con delibera del Cipe, al fine di ridistribuire il complesso delle agevolazioni di cui all’art. 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all’art. 1, comma 50, del decretolegge 31 gennaio 1997, n. 11. Tali norme fanno esclusivo riferimento ad agevolazioni concernenti la previdenza sociale in agricoltura e al sistema delle agevolazioni contributive per le imprese agricole operanti nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’art. 15, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Pertanto, visto il riferimento da parte della normativa esaminata, al sistema delle agevolazioni in materia previdenziale, si ritiene che l’elenco allegato alla deliberazione n. 13 del 2001, non possa avere alcun effetto ai fini dell’individuazione delle zone svantaggiate nell’ambito delle quali applicare l’esenzione di cui all’art. 7, lett. h), del d.lgs. n. 504 del 1992.
Il dubbio interpretativo nasceva proprio dal riferimento all’art. 15 della legge n. 984 del 1977 che è la norma alla quale è collegata l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. h), del d.lgs. 504 che riguarda i terreni montani. Tuttavia, tale riferimento non può avere alcun valore ai fini dell’Ici in quanto in ogni caso la riclassificazione effettuata con la delibera in oggetto ha validità ai soli fini previdenziali.
Ad ogni modo va considerato che l’esame su detta tipologia di immobili non può prescindere da considerazioni sulla figura del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo a titolo principale.
A questo proposito si ricorda che nella normativa istitutiva dell’Ici si è fatto riferimento alla figura del coltivatore diretto o dell’imprenditore agricolo a titolo principale soltanto nell’art.9, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, recante disposizioni relative alle agevolazioni concesse per il calcolo dell’Ici dovuta sui terreni agricoli e nell’art. 2, comma 1, lett. b), dello stesso d.lgs. n. 504 del 1992, che faceva rimando all’art. 9.
Tuttavia, poiché nei primi anni di applicazione del tributo nonché dall’attività di accertamento svolta dagli enti locali, sono sorti legittimi dubbi in relazione alla figura del coltivatore diretto e dell’imprenditore agricolo, il legislatore con l’art. 3, comma 149, lett. f), n. 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha conferito la delega al Governo per chiarire appunto chi sono i soggetti passivi previsti dal citato art. 9, comma 1, del d.lgs. n.504 del 1992, che possono beneficiare delle detrazioni e delle riduzioni ivi disciplinate.
Il legislatore delegato, all’art. 58, comma 2, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha disposto che “Agli effetti dell’applicazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo”.
Il chiarimento risultante dalla norma si è reso necessario al fine di evitare che anche quei terreni destinati alle attività agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile da parte di soggetti non coltivatori diretti potessero godere delle agevolazioni previste nel citato art. 9 o nell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n.504 del 1992. Ci si riferisce in particolare agli ex coltivatori diretti in pensione oppure a quei soggetti che esercitano attività agricola a tempo determinato per un numero di giornate lavorative inferiori a 100. La scelta dell’interpretazione restrittiva operata dal legislatore con la norma in esame potrebbe essere giustificata dalle seguenti argomentazioni:
• esiste già una norma di esenzione dei terreni agricoli in aree montane o di collina che interessa il territorio di circa 4.000 comuni. Detti terreni non producono per i comuni interessati alcun gettito Ici;
• i terreni non edificatori, sui quali viene esercitata l’attività agricola in forma non imprenditoriale, si collocano fuori dal campo di applicazione dell’Ici;
• sono fuori dal campo di applicazione dell’Ici anche quei terreni non edificatori che risultano non coltivati;
• infine, sono esclusi dall’imposta anche i terreni pertinenziali di fabbricati e, pertanto, sarebbero assoggettati ad Ici i residui terreni, i quali, se edificatori, sconterebbero l’imposta con le agevolazioni contenute nell’art. 9, qualora venisse estesa la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo anche a soggetti diversi da quelli individuati con la norma contenuta nell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997.
In effetti, il fine della norma, come si legge dalla relazione illustrativa al d.lgs. n. 446 del 1997, era quello di introdurre disposizioni antielusive che evitassero cioè, a soggetti che potevano definirsi estranei al settore agricolo, di beneficiare dei favori fiscali. La disposizione recata dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, si riferisce soprattutto ai pensionati da attività agricola e a coloro che effettuano l’attività per un numero di giornate lavorative inferiori a 104. Relativamente ai primi la norma citata ha lo scopo di chiarire che le agevolazioni previste dalla normativa Ici per la determinazione del tributo per i terreni agricoli non si applicano nel caso in cui la conduzione sia effettuata dai pensionati che percepiscono la pensione da attività agricola. In tal caso i pensionati, non essendo obbligati al versamento dei contributi assicurativi per invalidità, vecchiaia e malattia, non rientrano tra i coltivatori diretti e quindi non possono usufruire delle menzionate agevolazioni. Il pensionato, inoltre, non potrà godere del regime di favore neanche nel caso in cui effettui i suddetti versamenti in modo spontaneo dato che non vi è alcun obbligo che gli imponga di effettuare il pagamento dei contributi.
Tuttavia, si deve osservare che nonostante il legislatore sia intervenuto in modo chiaro ponendo un punto fermo sulla questione non sono mancati interventi giurisprudenziali. Infatti, sulla questione si è pronunciata per ben due volte la Corte costituzionale con le ordinanze n. 336 del 7 novembre 2003 e n. 87 del 2 marzo 2005 con le quali è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997.
Dette questioni di legittimità sono state sollevate dalle Commissioni tributarie provinciali interessate (2) in riferimento agli artt. 3, 53, 70 e 76 della Costituzione. Una prima questione riguarda il fatto che l’iscrizione negli elenchi comunali è subordinata al fatto che la coltura praticata richieda un numero di giornate lavorative non inferiori a 104. Proprio in relazione a tale aspetto, secondo i giudici tributari il citato art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, deve essere considerato in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione perché non garantisce l’uguaglianza di trattamento per tutti i coltivatori diretti in quanto non riconosce l’agevolazione indicata all’art.9 del d.lgs. n. 504 del 1992 a quei coltivatori diretti che non possono essere iscritti negli elenchi in questione perché non svolgono l’attività lavorativa per un minimo di 104 giornate.
L’Avvocatura dello Stato, intervenuta in giudizio, ritiene che nella fattispecie in esame non si verifica la violazione del principio di uguaglianza lamentata dal ricorrente, in quanto non è irragionevole, da parte del legislatore, la previsione di determinati requisiti per poter usufruire delle agevolazioni, dettati sostanzialmente per evitare elusioni dall’applicazione dell’imposta.
Inoltre, secondo l’Avvocatura, il legislatore ha la discrezionalità, in ogni caso nel rispetto della non arbitrarietà, di individuare alcune ipotesi di agevolazione tributaria.
Inoltre, come accennato, i giudici tributari hanno sollevato questione di legittimità costituzionale all’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, anche in relazione agli artt. 3, 70 e 76 della Costituzione, in quanto la norma, considerando coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale coloro che sono soggetti all’obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, escluderebbe dalle agevolazioni dell’art. 9, del d.lgs. n. 504 del 1992, i coltivatori diretti già titolari di pensione in quanto non soggetti all’obbligo previsto dalla norma.
Anche in questo caso l’Avvocatura ribadisce le motivazioni sopra riportate sostenendo che “l’individuazione dell’ambito di applicazione dell’agevolazione rientra nella discrezionalità del legislatore salva la manifesta irragionevolezza”.
Va peraltro osservato che in entrambi i casi si tratta di agevolazioni fiscali che trovano giustificazione nell’intento del legislatore di incentivare l’attività agricola, anche nel rispetto delle finalità di razionale sfruttamento del suolo cui fa riferimento l’art. 44 della Costituzione. Ciò considerato, la Corte costituzionale non ha valutato irragionevole che dal beneficio in commento vengano esclusi quei soggetti che per il limitato numero di ore dedicate all’attività agricola o perché già titola ri di trattamenti pensionistici, non traggono dal lavoro agricolo la fonte esclusiva del loro reddito.
Occorre peraltro aggiungere che gli stessi ragionamenti svolti sul coltivatore diretto e sull’imprenditore agricolo, in relazione alle agevolazioni recate dall’art. 9, del d.lgs. n. 504 del 1992, per la determinazione dell’imposta dovuta, valgono anche per quanto riguarda l’art. 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1992.
Su un’altra questione interpretativa riguardante il più volte menzionato art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, e concernente il valore retroattivo della disposizione citata occorre ricordare che il Ministero dell’economia e delle finanze nella risoluzione n. 139/E del 25 agosto 1999 aveva affermato che la citata norma aveva carattere interpretativo con efficacia, quindi, anche per il passato. Tale interpretazione risulterebbe, peraltro, anche dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. n.446 del 1997, dove si precisa che la norma in commento individua i soggetti che hanno diritto alle agevolazioni recate dall’art. 9 e dall’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992.
Su tale ultimo aspetto, è intervenuta la Corte di Cassazione che con la sentenza n. 19375 del 17 dicembre 2003, non riconosce efficacia retroattiva all’art. 58, comma 2, del d.lgs. n.446 del 1997, per diversi motivi:
• innanzitutto la norma non contiene espressioni esplicite in tal senso;
• l’attività interpretativa del legislatore ha carattere eccezionale e quindi dovrebbe essere esplicitamente manifestata;
• una relazione di accompagnamento, per consolidata giurisprudenza, non può avere valore vincolante nel procedimento di interpretazione.
Peraltro, alla norma in esame, sempre secondo la giurisprudenza va riconosciuto carattere innovativo e non semplicemente interpretativo, in quanto il suo contenuto presenta elementi nuovi rispetto alla precedente disciplina. Infatti, l’iscrizione negli elenchi va vista come una novità, peraltro restrittiva, della possibilità di usufruire delle agevolazioni di cui all’art. 9, del d.lgs. n. 504 del 1992.
Va anche sottolineato che l’intervento della Suprema Corte è in perfetta sintonia con quanto disposto in materia dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, che prevede espressamen te che “l’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”. In sostanza, poiché la norma agevolativa ha carattere eccezionale, tale intento deve essere esplicitamente manifestato, circostanza questa che, come giustamente evidenziato dai giudici di legittimità, non ricorre nel caso dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997.
Dello stesso avviso risulta peraltro anche la dottrina (3) ritenendo appunto che la disposizione in questione sia innovativa e non abbia natura interpretativa dal momento che la nozione di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo era contenuta anche nell’art. 1647 del codice civile e nell’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.
Invece, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, individuando il coltivatore diretto e l’imprenditore agricolo a titolo principale ha innovato nel sistema dando una definizione nuova ai fini del tributo in esame. Tuttavia, la disposizione appena richiamata, riconoscendo la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale alla persona fisica iscritta negli elenchi comunali lascia aperto il dubbio alla possibilità di inserire negli elenchi comunali anche le società alla luce delle disposizioni recate dall’art. 10 del d.lgs. n. 228 del 2001 il quale dispone che: “Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola ed inoltre: a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale; c) nel caso di società di capitali qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Tale condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni.
A tal fine lo statuto può prevedere un diritto di prelazione a favore dei soci che abbiano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, nel caso in cui altro socio avente la stessa qualifica intenda trasferire a terzi a titolo oneroso, in tutto o in parte, le proprie azioni o la propria quota, determinando le modalità e i tempi di esercizio di tale diritto. Il socio che perde la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale è tenuto a darne comunicazione all’organo di amministrazione della società entro quindici giorni”.
Ad ogni modo pur riconoscendo il fatto che l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, si riferisce esclusivamente alle persone fisiche, secondo la dottrina (4) occorre riflettere sulla estensione delle agevolazioni di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992. Ciò in quanto l’art. 9, del d.lgs. n. 228 del 2001, dispone che “Ai soci delle società di persone esercenti attività agricole, in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad essere riconosciuti e si applicano i diritti e le agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l’apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare”.
A ciò occorre aggiungere che con il d.lgs. 29 marzo 2004, n.99, emanato in attuazione della legge delega 7 marzo 2003, n.38, in coerenza con la politica agricola dell’Unione europea, si intende favorire lo sviluppo della forma societaria nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. In detto provvedimento, modificato dal d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101 (5), viene portato a completamento il riordino della disciplina fiscale, relativamente alle imposte indirette, e previdenziale dell’imprenditore agricolo singolo ed associato, secondo la riformulazione dell’art. 2135 del codice civile attraverso importanti modifiche rispetto alle novità già introdotte in materia dal d.lgs. n. 228 del 2001. Sostanzialmente, la normativa citata ridefinisce il profilo dell’imprenditore agricolo a titolo principale che assume la nuova figura di imprenditore agricolo professionale ed estende alle società agricole la nuova discipli na a condizioni meno restrittive rispetto alla precedente legislazione.
Pertanto, pur volendo considerare il fatto che il legislatore delegato del d.lgs. n. 446 del 1997, ha voluto riconoscere un regime di favore al lavoro svolto dalle persone fisiche va comunque osservato che detta disciplina contrasta sia con la normativa interna sia con la normativa comunitaria le quali invece riconoscono l’estensione della normativa prevista per l’imprenditore agricolo professionale – persona fisica – anche alle società di persone e addirittura alle persone giuridiche (6).
A questo punto si ritiene che sarebbe propizio ai fini della soluzione della questione un intervento del legislatore che tolga ogni dubbio in merito e che chiarisca l’effettiva portata del ripetuto art. 58, comma 2.
Un altro dubbio interpretativo riguarda i coloni ed i mezzadri i quali essendo iscritti negli appositi elenchi ma non in quelli dei coltivatori diretti non possono essere considerati dal punto di vista fiscale al pari di questi ultimi e quindi non possono usufruire, per la determinazione dell’Ici, delle agevolazioni recate dall’art.2, comma 1, lett. b) e dall’art. 9, del d.lgs. n. 504 del 1992.
Infatti, la citata normativa di favore riconosce le agevolazioni solo ai terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale purché dai medesimi condotti, richiedendo quindi la coincidenza tra il titolare del diritto reale sul terreno ed il conduttore dello stesso, cosa che invece non accade in presenza di un contratto di colonia o di mezzadria.
Pertanto, poiché i coloni ed i mezzadri, non sono iscritti negli elenchi previsti dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. 446 del 1997, non possono godere delle suddette agevolazioni.
L’intento antielusivo del legislatore che ha dettato i criteri per il godimento delle richiamate agevolazioni per il calcolo dell’Ici dovuta sui terreni agricoli, si evince anche dalla disposizione recata dall’art. 59, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997. In base a tale norma, infatti, il comune con regolamento adottato ai sensi dell’art. 52, dello stesso d.lgs. n. 446 del 1997, può stabilire ulteriori condizioni di carattere oggettivo – attinenti la qualità e la quantità del lavoro svolto in agricoltura – ai fini delle agevolazioni concernenti la tassazione delle aree fabbricabili possedute dai soggetti indicati nell’art.58, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997.
Sappiamo infatti che, ai sensi della norma contenuta nel secondo periodo, lett. b), comma 1, art. 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, le aree edificabili possedute e condotte da imprenditori agricoli o da coltivatori diretti sono assoggettate ad Ici non sulla base del valore venale ma assumendo come base imponibile il reddito dominicale del terreno, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75. I comuni possono, pertanto, regolamentare la relativa materia prevedendo che questo particolare sistema di tassazione possa applicarsi tutte quelle volte che, oltre alle condizioni già indicate dalla norma primaria – requisito soggettivo del possessore e requisito oggettivo della coltivazione diretta – sussistano anche altri requisiti riferibili alla qualità ed alla quantità del lavoro dedicato all’attività agricola esercitata sul terreno medesimo come per esempio il numero di giornate lavorative richieste per la coltivazione in relazione al tipo di coltura praticata sul fondo, oppure il volume di affari inferiore ad un prefissato limite minimo, e così via. La regolamentazione dell’esistenza delle ulteriori condizioni dovrebbe servire a ridurre le manovre elusive poste in essere dai possessori di tali superfici edificatorie che facilmente riescono a dimostrare di avere i requisiti previsti dalla norma primaria.
Una situazione particolare in cui può trovarsi un terreno agricolo si può rinvenire nel cosiddetto set-aside che comporta una sorta di messa a riposo del terreno per conservarlo in buone condizioni agronomiche, per proteggere il suolo dall’erosione dei sali minerali senza trascurare alcuni aspetti ambientali come il mantenimento di condizioni idonee all’alimentazione, al rifugio ed alla risproduzione della fauna selvatica. Il set-aside consiste, quindi, in una particolare tecnica colturale incentivata dall’Unione europea nell’ambito della politica agricola comune (PAC) attraverso la concessione di finanziamenti. Dal punto di vista fiscale sono sorti dubbi circa l’assoggettabilità ad Ici di terreni sui quali è effettuato il set-aside in quanto la mancata coltivazione del terreno sembrerebbe non far rientrare gli stessi nella lettera c) dell’art. 2, del d.lgs. n. 504 del 1992. Tuttavia, da un più attento esame della questione sembrerebbe che anche il set-aside in realtà è una tecnica colturale in base alla quale il terreno, anche se non viene completamente sfruttato in relazione alle sue potenzialità, è comunque in minima parte coltivato.
Pertanto, si può senz’altro ritenere che anche nel periodo di messa a riposo il terreno può essere considerato agricolo con conseguente applicazione del regime Ici previsto per tali immobili.
Del resto, detta tesi è avvalorata dal fatto che la Ue concede degli incentivi economici proprio per sopperire ai mancati introiti derivanti dalla coltivazione del terreno.
Paolo Gros
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