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LETTERA INFORMATIVA ARMONIZZAZIONE

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dora12
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ullifa
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Messaggio  marcella73 Gio 4 Dic 2014 - 6:57

Qualcuno ha predisposto una lettera informativa sulla nuova contabilità per i colleghi degli altri uffici?
marcella73
marcella73

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LETTERA INFORMATIVA ARMONIZZAZIONE Empty Re: LETTERA INFORMATIVA ARMONIZZAZIONE

Messaggio  ullifa Gio 4 Dic 2014 - 7:39

MIA BOZZA (potrebbe esserci qualche errore)

Con la presente sono a richiedere le formulazioni delle previsioni di bilancio 2015. Le previsioni di entrata ed uscita dovranno pervenire entro il 31/12/2014 al fine di poter formulare una prima bozza di bilancio .

Si precisa che il 2015 il bilancio sarà predisposto sulla base del modello sino ad oggi utilizzato (ex 267) che avrà valore autorizzatorio e sarà affiancato dal parallelo bilancio redatto ai sensi della nuova contabilità (bilancio armonizzato  118) che avrà valore conoscitivo.Mentre nel 2016 il bilancio armonizzato sarà a regime.

Si possono anticipare in sintesi le principali novità:

 Bilancio organizzato per missioni e programmi e nuova codifica (riclassificare le voci di bilancio secondo il nuovo piano dei conti integrato ed il glossario);
 Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015;
 Introduzione del principio competenza finanziaria potenziata e esigibilità;
 Introduzione del  fondo svalutazione crediti(FCDDE);
 Introduzione del  fondo pluriennale vincolato (FPV);

Pertanto le previsioni del bilancio 2015 devono essere predisposte come avviene di solito.

L’ufficio ragioneria sta provvedendo a riclassificare il bilancio, si evidenzia che si renderà necessaria la collaborazione dei singoli responsabili al fine di attribuire la corretta classificazione

Successivamente si provvederà al riaccertamento straordinario dei residui. Dovranno essere mantenuti i soli residui esigibili e indicata la data presunta di incasso/pagamento.

In fase di gestione del bilancio 2015 si dovrà iniziare a ragionare con il principio competenza finanziaria potenziata ed esigibilità. In sostanza per ogni accertamento/impegno dovrà essere indicata dal responsabile la data presunta di incasso/pagamento (L’iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito/debito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L’accertamento delle entrate è effettuato nell’esercizio in cui sorge l’obbligazione attiva con imputazione contabile all’esercizio in cui scade il credito..).

In fase di gestione di bilancio, al fine di prendere confidenza con la nuova classificazione, saranno indicate le vecchie codifiche affiancate da quelle nuove con indicazione della scadenza. Ad esempio (tratto da una determinazione del Comune di .....)


……..di di assumere impegno di spesa, per quanto in oggetto riportato, con imputazione al seguente capitolo…….
Missione Programma Titolo Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Ex- capitolo D.Lgs 267/2000

3 1 1 3 2 19 1 1.01.03.03/100

con imputazione all’esercizio…2015. anno in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadenza

Pacifico che si tratta di un lavoro che andrà fatto per gradi ma si rende necessario attivarsi in tempo utile.

ullifa

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Messaggio  Paolo Gros Ven 5 Dic 2014 - 0:09

a breve inviero una direttiva ai servizi dell'ente congiuntamenter al segretario e provvedero' a pubblicarla sperando possa essere utile
Paolo Gros
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Messaggio  dora12 Ven 5 Dic 2014 - 8:17

Paolo Gros ha scritto:a breve inviero una direttiva ai servizi dell'ente congiuntamenter al segretario e provvedero' a pubblicarla sperando possa essere utile
grazie infinite... come sempre...

dora12

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LETTERA INFORMATIVA ARMONIZZAZIONE Empty Re: LETTERA INFORMATIVA ARMONIZZAZIONE

Messaggio  marcella73 Sab 6 Dic 2014 - 7:20

dora12 ha scritto:
Paolo Gros ha scritto:a breve inviero una direttiva ai servizi dell'ente congiuntamenter al segretario e provvedero' a pubblicarla sperando possa essere utile
grazie infinite... come sempre...
GRAZIE MILLE!!!
marcella73
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Messaggio  finanziario99 Sab 6 Dic 2014 - 10:25

è una buona base da cui partire e anch'io sto pensando a fare una circolare .
Direi che è importante specificare che per il solo 2015 fino alla data di formazione di rendiconto i residui possono essere ancora incassati e pagati e che in generale potranno essere mantenuti i residui se la prestazione è stata resa al 31/12 e la fattura arriverà entro febbraio..
Credo sia opportuno inoltre specificare che oltre a indicare quello che si intende fare e con quali risorse d'ora in poi bisogna indicare esattamente i tempi in cui si ritiene di farlo e qualsiasi sforamento comporta una variazione di bilancio che per il 2015 sarà con le vecchie regole..

finanziario99

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Messaggio  FABIREM Ven 9 Gen 2015 - 1:39

Paolo Gros ha scritto:a breve inviero una direttiva ai servizi dell'ente congiuntamenter al segretario e provvedero' a pubblicarla sperando possa essere utile

Ciao Paolo
hai già postato da qualche parte la tua direttiva, o ancora no???

Grazieeeeeee mille!!!

FABIREM

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Messaggio  Paolo Gros Ven 9 Gen 2015 - 2:38

ancora no , faccio sapere

Attenzione : Da lunedì 9 febbraio, i moderatori non aggiorneranno più il presente forum, l'attività come da Voi conosciuta procedera’ su www.tuttopa.it. Il presente forum rimarra’ attivo in visualizzazione per i contenuti storici.
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LETTERA INFORMATIVA ARMONIZZAZIONE Empty Re: LETTERA INFORMATIVA ARMONIZZAZIONE

Messaggio  michela di colandrea Ven 9 Gen 2015 - 3:29

se può essere utile ho creato cartella in dropbox bilancio e contabiltià col mio nome dove ho inserito una lettera informativa.

michela di colandrea

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LETTERA INFORMATIVA ARMONIZZAZIONE Empty LETTERA INFORMATIVA PER ARMONIZZAZIONE.

Messaggio  LU Mar 13 Gen 2015 - 3:07


SERVIZIO FINANZIARIO

A TUTTI I
DIRIGENTI/RESPONSABILI DI SERVIZIO

e, p.c.
ALLA GIUNTA COMUNALE
AL SEGRETARIO COMUNALE
ALL’ORGANO DI REVISIONE

SEDE

OGGETTO: Apertura esercizio 2015. Novità inerenti la gestione delle spese conseguenti all’armonizzazione contabile di cui al d.Lgs. n. 118/2011 e all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In occasione dell’avvio del nuovo esercizio 2015, si ritiene opportuno informare le SS.LL. di alcune importanti novità che caratterizzano la gestione degli impegni e delle liquidazioni, derivanti sia dall’entrata in vigore della nuova legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che dall’applicazione dell’armonizzazione di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Vale la pena sottolineare che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore, per tutti gli enti locali, la riforma dell’ordinamento contabile di cui al citato decreto e trovano altresì piena applicazione le norme del Tuel, recentemente modificate ed integrate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Impegni di spesa: la riforma dell’ordinamento contabile recata dal d.Lgs. n. 118/2011 subordina l’assunzione degli impegni di spesa all’esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate che siano certe, liquide ed esigibili. Alla luce di questo inderogabile principio, il nuovo articolo 183, comma 2, del Tuel, consente l’assunzione di impegni automatici in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione (e successive variazioni) solamente per:
a) trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
b) rate di ammortamento dei mutui e prestiti;
c) contratti di somministrazione o altri contratti pluriennali nei quali sia esattamente determinato l’ammontare dell’obbligazione.
Conseguentemente non è più possibile “impegnare” automaticamente le spese per tutti quei contratti o convenzioni pluriennali nei quali non è esattamente determinato l’ammontare dell’obbligazione, come ad esempio le utenze (luce, acqua, telefono, riscaldamento), i contratti di somministrazione (refezione scolastica, sostegno handicap, assistenza domiciliare, ecc.) o altri contratti di servizio (es. smaltimento rifiuti) nei quali è solamente determinato o determinabile l’importo unitario (costo orario, costo a pasto, costo a tonnellata di rifiuto). Per tali contratti è ammessa una mera prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile. Ogni servizio – quindi - avrà cura di assumere autonome prenotazioni di spesa nei limiti dell’ultima spesa storica sostenuta desumibile dai dati di bilancio, prenotazioni che dovranno essere integrate allorquando vengano esaurite, e sulle quali sarà possibile liquidare direttamente le fatture. Nelle more dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione le prenotazioni sono ammesse con riferimento al periodo dell’esercizio provvisorio autorizzato.

Liquidazioni: come noto il nuovo ordinamento prevede che gli impegni siano assunti nel momento in cui sorge l’obbligazione, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadere. L’articolo 183, comma 5, del Tuel, prevede che “non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica”. In altri termini, le spese potranno essere liquidate a residuo solamente se entro il 31 dicembre 2014 la relativa obbligazione può considerarsi esigibile secondo le regole della competenza potenziata, ovvero nel caso in cui:
a) con riferimento ai lavori, sia stato emesso il SAL;
b) con riferimento a forniture e servizi, al 31 dicembre sia stata completata la prestazione o consegnata la fornitura prevista dal contratto;
c) con riferimento ad altre spese, si siano verificate le condizioni previste dai principi contabili per considerare esigibile l’obbligazione.
Nei caso di cui alle lettere a) e b), le relative fatture dovranno pervenire entro il 28 febbraio p.v. Si chiede pertanto ad ogni ufficio di sollecitare i propri fornitori all’invio delle fatture per prestazioni/forniture rese al 31 dicembre, entro e non oltre il 28 febbraio (termine ultimo). In mancanza della relativa fattura, l’impegno potrà essere mantenuto a residuo solamente dietro dichiarazione del responsabile dalla quale si evinca che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che la stessa è liquidabile.

Tutti gli impegni correlati ad obbligazioni non esigibili al 31 dicembre (ovvero per le quali il lavoro, la prestazione o la fornitura non sia stata resa entro tale data) dovranno essere reimputati in competenza dell’esercizio in cui la stessa obbligazione verrà a scadere, attraverso il riaccertamento dei residui che sarà approvato dalla Giunta Comunale in vista dell’approvazione del rendiconto (indicativamente entro il mese di marzo). E’ importante precisare che fino a quando l’impegno non verrà reimputato, non sarà comunque possibile liquidare a residuo. Nel caso in cui vi sia necessità di disporre il pagamento prima dell’approvazione del riaccertamento dei residui, sarà necessario chiedere al servizio finanziario di disporre la reimputazione parziale del residuo, reimputazione che sarà disposta con determina entro il termine di sette giorni, e previa acquisizione del parere dell’organo di revisione. In caso contrario l’ufficio ragioneria restituirà agli uffici gli atti di liquidazione disposti su impegni residui, per i quali l’obbligazione non era esigibile al 31 dicembre secondo le indicazioni appena fornite e secondo gli elementi desumibili dalla liquidazione stessa.

Modifica disciplina IVA. Un’altra importante novità in materia di spese è contenuta nella legge di stabilità 2015. I commi da 629 a 633 della legge n. 190/2014 hanno introdotto un nuovo meccanismo di corresponsione dell’IVA denominato “split payment”, riservato esclusivamente alle pubbliche amministrazioni. Mentre nulla cambia in ordine alle modalità con cui saranno emesse le fatture, che continueranno a riportato il totale dovuto comprensivo di IVA, ciò che cambia è sicuramente la fase del pagamento, in quanto le PA non dovranno più pagare l’IVA direttamente ai fornitori bensì all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con apposito decreto. Per quanto riguarda gli impegni, invece, si ritiene possibile continuare ad assumere un unico impegno a favore del fornitore, demandando alla fase del pagamento la gestione contabile dello sdoppiamento dell’IVA. Tale meccanismo, finalizzato ad evitare l’evasione IVA, trova applicazione su tutti i pagamenti disposti dal 1° gennaio 2015, anche relativi a fatture emesse entro il 2014, in quanto l’esigibilità dell’imposta scatta al momento del pagamento. Restano escluse dall’applicazione del nuovo sistema:
a) le fatture per le quali opera la ritenuta d’acconto;
b) le fatture emesse in regime di reverse charge (sistema che è stato ampliato dalla stessa legge n. 190/2014 e che ora si applica anche i servizi di pulizia e alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento riconducibili ad un bene qualificato come edificio, indipendentemente dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi).
Tenuto conto del forte impatto operativo di tali novità, sarà cura di questo servizio impartire ulteriori istruzioni non appena saranno forniti chiarimenti necessari a garantire la corretta applicazione delle norme in esame.

Si informa infine che il servizio finanziario resterà a disposizione per eventuali informazioni e per fornire il supporto necessario agli uffici.

Il Dirigente/Responsabile finanziario





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Messaggio  LU Mar 13 Gen 2015 - 3:11

Qui di seguito vi riporto la lettera informativa inerente all'armonizzazione contabile .                                          


                                      SERVIZIO FINANZIARIO

                                                                   A TUTTI I      
                                                                 DIRIGENTI/RESPONSABILI DI SERVIZIO

e, p.c.
ALLA GIUNTA COMUNALE
AL SEGRETARIO COMUNALE
ALL’ORGANO DI REVISIONE
SEDE

OGGETTO: Apertura esercizio 2015. Novità inerenti la gestione delle spese conseguenti all’armonizzazione contabile di cui al d.Lgs. n. 118/2011 e all’entrata in vigore della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In occasione dell’avvio del nuovo esercizio 2015, si ritiene opportuno informare le SS.LL. di alcune importanti novità che caratterizzano la gestione degli impegni e delle liquidazioni, derivanti sia dall’entrata in vigore della nuova legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che dall’applicazione dell’armonizzazione di cui al d.Lgs. n. 118/2011. Vale la pena sottolineare che dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore, per tutti gli enti locali, la riforma dell’ordinamento contabile di cui al citato decreto e trovano altresì piena applicazione le norme del Tuel, recentemente modificate ed integrate dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126.

Impegni di spesa: la riforma dell’ordinamento contabile recata dal d.Lgs. n. 118/2011 subordina l’assunzione degli impegni di spesa all’esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate che siano certe, liquide ed esigibili. Alla luce di questo inderogabile principio, il nuovo articolo 183, comma 2, del Tuel, consente l’assunzione di impegni automatici in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione (e successive variazioni) solamente per:
a) trattamento economico tabellare attribuito al personale dipendente e relativi oneri riflessi;
b) rate di ammortamento dei mutui e prestiti;
c) contratti di somministrazione o altri contratti pluriennali nei quali sia esattamente determinato l’ammontare dell’obbligazione.
Conseguentemente non è più possibile “impegnare” automaticamente le spese per tutti quei contratti o convenzioni pluriennali nei quali non è esattamente determinato l’ammontare dell’obbligazione, come ad esempio le utenze (luce, acqua, telefono, riscaldamento), i contratti di somministrazione (refezione scolastica, sostegno handicap, assistenza domiciliare, ecc.) o altri contratti di servizio (es. smaltimento rifiuti) nei quali è solamente determinato o determinabile l’importo unitario (costo orario, costo a pasto, costo a tonnellata di rifiuto). Per tali contratti è ammessa una mera prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell’ultimo esercizio per il quale l’informazione è disponibile. Ogni servizio – quindi - avrà cura di assumere autonome prenotazioni di spesa nei limiti dell’ultima spesa storica sostenuta desumibile dai dati di bilancio, prenotazioni che dovranno essere integrate allorquando vengano esaurite, e sulle quali sarà possibile liquidare direttamente le fatture. Nelle more dell’approvazione del nuovo bilancio di previsione le prenotazioni sono ammesse con riferimento al periodo dell’esercizio provvisorio autorizzato.

Liquidazioni: come noto il nuovo ordinamento prevede che gli impegni siano assunti nel momento in cui sorge l’obbligazione, con imputazione all’esercizio in cui la stessa viene a scadere. L’articolo 183, comma 5, del Tuel, prevede che “non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica”. In altri termini, le spese potranno essere liquidate a residuo solamente se entro il 31 dicembre 2014 la relativa obbligazione può considerarsi esigibile secondo le regole della competenza potenziata, ovvero nel caso in cui:
a) con riferimento ai lavori, sia stato emesso il SAL;
b) con riferimento a forniture e servizi, al 31 dicembre sia stata completata la prestazione o consegnata la fornitura prevista dal contratto;
c) con riferimento ad altre spese, si siano verificate le condizioni previste dai principi contabili per considerare esigibile l’obbligazione.
Nei caso di cui alle lettere a) e b), le relative fatture dovranno pervenire entro il 28 febbraio p.v. Si chiede pertanto ad ogni ufficio di sollecitare i propri fornitori all’invio delle fatture per prestazioni/forniture rese al 31 dicembre, entro e non oltre il 28 febbraio (termine ultimo). In mancanza della relativa fattura, l’impegno potrà essere mantenuto a residuo solamente dietro dichiarazione del responsabile dalla quale si evinca che la prestazione è stata regolarmente eseguita e che la stessa è liquidabile.

Tutti gli impegni correlati ad obbligazioni non esigibili al 31 dicembre (ovvero per le quali il lavoro, la prestazione o la fornitura non sia stata resa entro tale data) dovranno essere reimputati in competenza dell’esercizio in cui la stessa obbligazione verrà a scadere, attraverso il riaccertamento dei residui che sarà approvato dalla Giunta Comunale in vista dell’approvazione del rendiconto (indicativamente entro il mese di marzo). E’ importante precisare che fino a quando l’impegno non verrà reimputato, non sarà comunque possibile liquidare a residuo.  Nel caso in cui vi sia necessità di disporre il pagamento prima dell’approvazione del riaccertamento dei residui, sarà necessario chiedere al servizio finanziario di disporre la reimputazione parziale del residuo, reimputazione che sarà disposta con determina entro il termine di sette giorni, e previa acquisizione del parere dell’organo di revisione. In caso contrario l’ufficio ragioneria restituirà agli uffici gli atti di liquidazione disposti su impegni residui, per i quali l’obbligazione non era esigibile al 31 dicembre secondo le indicazioni appena fornite e secondo gli elementi desumibili dalla liquidazione stessa.

Modifica disciplina IVA. Un’altra importante novità in materia di spese è contenuta nella legge di stabilità 2015. I commi da 629 a 633 della legge n. 190/2014 hanno introdotto un nuovo meccanismo di corresponsione dell’IVA denominato “split payment”, riservato esclusivamente alle pubbliche amministrazioni. Mentre nulla cambia in ordine alle modalità con cui saranno emesse le fatture, che continueranno a riportato il totale dovuto comprensivo di IVA, ciò che cambia è sicuramente la fase del pagamento, in quanto le PA non dovranno più pagare l’IVA direttamente ai fornitori bensì all’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con apposito decreto. Per quanto riguarda gli impegni, invece, si ritiene possibile continuare ad assumere un unico impegno a favore del fornitore, demandando alla fase del pagamento la gestione contabile dello sdoppiamento dell’IVA. Tale meccanismo, finalizzato ad evitare l’evasione IVA, trova applicazione su tutti i pagamenti disposti dal 1° gennaio 2015, anche relativi a fatture emesse entro il 2014, in quanto l’esigibilità dell’imposta scatta al momento del pagamento. Restano escluse dall’applicazione del nuovo sistema:
a) le fatture per le quali opera la ritenuta d’acconto;
b) le fatture emesse in regime di reverse charge (sistema che è stato ampliato dalla stessa legge n. 190/2014 e che ora si applica anche i servizi di pulizia e alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento riconducibili ad un bene qualificato come edificio, indipendentemente dalla qualifica soggettiva dei soggetti prestatori/cessionari dei servizi).
Tenuto conto del forte impatto operativo di tali novità, sarà cura di questo servizio impartire ulteriori istruzioni non appena saranno forniti chiarimenti necessari a garantire la corretta applicazione delle norme in esame.

Si informa infine che il servizio finanziario resterà a disposizione per eventuali informazioni e per fornire il supporto necessario agli uffici.

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