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rimborso spese personale in convenzione sezione calabria

2 partecipanti

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rimborso spese personale in convenzione sezione calabria Empty rimborso spese personale in convenzione sezione calabria

Messaggio  francodan Mer 2 Nov 2011 - 9:03

la sezione calabria 356 2011 discostandosi da alcuni pareri di altre sezioni ritiene che l'art 9 della legge 417 1978 non è stato disapplicato dal dl 78 2010 e si ritiene che un comune possa rimborsare al proprio personale che opera in convenzione presso altro comune le spese di missione per recarsi presso l'altro ente con l'unico limite che nel 2011 vanno ridotte del 50 per cento rispetto al 2009
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rimborso spese personale in convenzione sezione calabria Empty Spese

Messaggio  Paolo Gros Mer 2 Nov 2011 - 23:57

Nel caso ritengo che il personale in convenzione presso l'ente convenzionato non si rechi in missione ma operi come normale sede di servizio .
Il dipendente dell'ente A capoconvenzione si reca al 50% presso il comune B convenzionato .
Orbene il comune B non e' sede di missione ma sede ordinaria di servizio.

Mi pare davvero uno strano parere della corte. (....rimborsare al proprio personale che opera in convenzione presso altro comune le spese di missione per recarsi presso l'altro ente )
Paolo Gros
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rimborso spese personale in convenzione sezione calabria Empty Re: rimborso spese personale in convenzione sezione calabria

Messaggio  francodan Gio 3 Nov 2011 - 2:14

Si registra, invece, divergenza di opinioni in merito all'applicazione deil'art. 9
della legge dei 1978 n. 417, che così dispone:"quando particolari esigenze di servizio
lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio
mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i
limiti della circoscrizione provinciale".
Partendo dalla considerazione che l'art. 9 della legge 417/1978 non è stata
espressamente disapplicata dal D.L. n. 78/2010, secondo una prima tesi, la
disposizione medesima continuerebbe ad esplicare i suoi effetti non soltanto nei
riguardi del personale ispettivo ma per tutto il personale contrattualizzato, in quanto
"attiene alle modalità di organizzazione dei servizi pubblici e non riguarda la
razionalizzazione della spesa del personale, inq uad ra bi Ie ne I p iù amp io
genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione". Per
giustificare siffatta asserzione si sostiene che "il quadro normativo innanzi delineato
attiene ai casi di autorizzazione ali'uso del mezzo proprio da parte dei dipendente,
funzionale ad un più agevole spostamento sul territorio del soggetto interessato. A
diversa logica risponderebbero le diverse ipotesi nelle quali l'uso del mezzo proprio da
parte del dipendente è funzionale all'organizzazione del servizio e risponde perciò a
finalità proprie dell'amministrazione di assicurare particolari esigenze di servizio non
conseguibili o più difficilmente conseguibili con diverse modalità organizzative. In
queste ipotesi la spesa conseguente all'uso del mezzo proprio non attiene alla natura
della razionalizzazione e riduzione della spesa del personale, ma più propriamente alla
natura delle pubbliche amministrazioni, la cui attività deve rispondere ai ben noti
criteri di buon andamento, costituzionalmente sanciti. In quest'ottica, il rimborso
spese al dipendente, quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servlziò
da prendere in esame a fronte del costo di altre modalità di resa del serviziO"per'
accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa". ,.
In altri termini, sempre secondo questo indirizzo, la sopravvivenza dell'art. 9
della legge n. 417 del 1978 comporterebbe che, ove l'uso del mezzo proprio da parte
del dipendente costituisca lo strumento per garantire un più efficace ed economico
perseguimento dell'interesse pubblico, le amministrazioni, previo rilascio di un'attenta
e responsabile autorizzazione, potranno ancora avvalersi dell'istituto.
Secondo un altro orientamento, la sopravvivenza dell'art. 9 della legge n. 417
del 1978 giustificherebbe l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio da parte del
dipendente ai soli fini della copertura assicurativa e senza alcun diritto al rimborso
delle spese per carburante e per pedaggi autostradali.
Le Sezioni riunite in sede di controllo hanno accolto quest'ultimo indirizzo
interpretativo, osservando che "opinando diversamente, l'art. 6, comma 12, della
legge n. 122 del 2010 non avrebbe introdotto alcuna innovazione. Anche nel sistema
pregresso, l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente pubblico presupponeva
un'accurata valutazione dei benefici per l'ente (in merito, ad esempio al risparmio
delle spese di pernottamento ove la località non potesse essere raggiunta nell'arco
della giornata ovvero al costo del trasporto di documenti e materiali). Ritenere che
l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio legittimi comunque il dipendente a conseguire il
rimborso delle spese sostenute per l'acquisto del carburante ovvero per il
pagamento dei pedaggi autostradali equivarrebbe a neutralizzare l'intento di
riduzione della spesa sotteso all'art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010".
Questa Sezione ritiene che non sussistano valide ragioni per discostarsi dal
principio di diritto pronunciato dalle Sezioni riunite in sede di controllo, con ii quale si
afferma ''l'applicazione presso gli enti locali dell'art. 6, comma 12 del decreto legge 31
5
maggio 2010, n. 78, convertita in legge con la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante:
"Misure urgenti in materia di stabilizzaziane finanziaria e di competitività
economica", con cui si è posto il divieto di effettuare spese per missioni per un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, con
contestuale cessazione di .ogni effetto delle disposizioni contenute nei contratti
collettivi inerenti il rimorso delle spese per missioni".
Nan appare, tuttavia, condivisibile l'indirizzo, sastenuta anche dalle Sezioni
riunite, secondo il quale continuerebbe ad .operare, anche nei confranti del personale
contrattualizzata, in forza dell'art. 9 della citata legge n. 417 del 1978, l'istituto
dell'autorizzaziane all'usa del mezzo proprio di trasparto, al limitato effetto di garantire al personale dipendente la copertura assicurativa connessa all'uso del
mezzo proprio
'" . Non è dato, infatti, rinvenire nell'impianto normativo vigente alcun elemento " logico-testuale a sastegno di siffatta indirizzo interpretativo. Ritiene la Sezione che, la ratio dell'art. 9 è quella di attribuire al datore di lavoro pubblico la facoltà di
autorizzare i dipendenti all'uso del propria mezzo di trasparto laddove sussistano
"particolari esigenze di servizio", sempre che ciò risulti econamicamente più
conveniente, si .offre all'interprete la possibilità di accogliere una delle seguenti
soluzioni ermeneutiche:
1) Ritenere l'art. 9 della legge n. 417/1978 pienamente applicabile anche a
seguita dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, in considerazione della volantà
espressa del legislatare di disapplicare soltanto l'art. 8 e non anche l'art. 9 della citata
legge. In taie prospettiva nan appare sastenibile, sia sotta il prafilo logico che
giuridica, un'efficacia parziale dell'art. 9 al limitata fine di far gravare sull'ente pubblico
il salo .onere della copertura assicurativa connessa all'uso del mezzo praprio, con
esclusione della spesa di trasparto.
2) Ritenere, invece, l'art. 9 della legge 417/1978 non più applicabile, in quanto
incompatibile can l'impianto della nuova disciplina normativa in materia di missioni,
quale risulta dall'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010.
La Seziane ritiene preferibile la prima saluzione per quanta si andrà appresso a
considerare.
Facendo uso dei comuni canoni ermeneutici (letterale, logico, sistematico), non
può essere sottavalutata la precisa volantà del legislatare di disapplicare, nei confranti
del personale contrattualizzata, soltanta l'art. 8 e non anche l'art. 9 della legge
417/1978. Invero, quest'ultima disposizione, riconascendo all'ente pubblico, in deroga
all'ordinaria disciplina dell'indennità di missione, la facoltà di autorizzare, con
pravvedimento motivato, il personale dipendente all'uso del proprio mezzo di trasparto
anche altre i limiti della circoscrizione provinciale - sempre che tale strumento si riveli
economicamente più conveniente per l'amministrazione - garantisce la possibilità di
assicurare il soddisfacimento di particoiari esigenze di servizio, che non potrebbero
essere altrimenti soddisfatte.
Appare evidente che la mancata disapplicazione dell'art. 9 della legge 417/1978
non può assumere altro significato, nel quadro della recente manovra di contenimento
della spesa pubblica e nel contesto della pur stringente disciplina vincolistica in
materia di missioni, se non che detta norma costituisce una valvoia di chiusura del
sistema, alla quale è consentito ricorrere in casi eccezionali, per far fronte a
"particolari esigenze di servizio", che la norma stessa rimette alla valutazione
discrezionale e responsabile dell'ente. Va, infatti, considerato il disposto dell'art. 6,
comma 12, del D.L. n. 78/2010, secondo il quale "gli atti e i contratti posti in in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale". .,
Alla medesima logica sembra ispirarsi la disposizione, contenuta nell'art. 6,
comma 12, del D.L. 78/2010 citato, secondo ia quale il limite del 50 per cento.della
spesa per missioni sostenuto nell'anno 2009 "può essere superato soltanto in casi
eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di
vertice dell'amministrazione".
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritiene la Sezione che la convenzione
stipulata tra il Comune di Canna ed il Comune di Roseto Capo Spulico, in forza della
quale il primo Comune si impegna a rimborsare al personale dipendente del secondo le
spese di missione per le prestazioni lavorative effettuate in regime di missione in
favore e presso il medesimo comune, sia divenuta inefficace a decorrere dal 31
maggio 2010, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 12, del D.L. n.
78/2010, ai sensi del quale "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio
1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale
contrattualizzato di cui al d. 19s. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali
analoghe disposizioni contenute nei contratti collettive".
Ciò non di meno, il Comune di Canna, ai sensi dell'art. 9 della legge n.
417/1978, è tuttora legittimato ad autorizzare il personale dipendente all'uso del
proprio mezzo di trasporto, se più conveniente economicamente per l'Amministrazione
comunale, allo scopo di far fronte a particolari esigenze di servizio, che il medesimo
Ente avrà cura di individuare con provvedimento motivato e responsabile, nel rispetto
del limite quantitativo di spesa fissato dail'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010,
convertito in legge n. 122/2010 (50% della spesa per missioni sostenuta nell'anno
2009).
P. Q. M.
nelle suestese osservazioni è il parere di questa Sezione.
7

,.

Dispone la trasmissione della presente deliberazione al Comune di Canna.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio dell'lI aprile 2011.
- Dr.
francodan
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