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http://www.irpef.info/Si dovrà attendere il 21 gennaio 2015 per sapere se i cittadini dovranno pagare l'IMU sui terreni agricoli nel termine fissato del 26 gennaio 2015.
Si dovrà attendere il 21 gennaio 2015 per sapere se i cittadini dovranno pagare l'IMU sui terreni agricoli nel termine fissato del 26 gennaio 2015.
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1130
TAR LAZIO - DECRETO CAUTELARE N. 6651 ADOTTATO IN DATA 22 DICEMBRE 2014
La Sezione seconda del TAR Lazio con decreto cautelare n. 6651 adottato in data 22 dicembre ha sospeso il decreto interministeriale del 28.11.14 avente ad oggetto "esezione dall'imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 504/92" fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 21 gennaio 2015.
Queste le motivazioni della sospensiva :
1. assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell’imposizione non legata all’effettiva natura e posizione del bene);
2. trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento;
tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all’anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un’operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta;
3. tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l’attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi.
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Queste le motivazioni della sospensiva :
1. assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell’altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall’art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 qui impugnato (irragionevolezza dell’imposizione non legata all’effettiva natura e posizione del bene);
2. trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti con effetti gravi sul pareggio di bilancio tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento;
tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all’anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un’operazione contabile forzatamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla sua affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponenza si tratta;
3. tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l’attivazione di adempimenti relativi a provvedimenti impositivi.
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