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RAVVEDIMENTO OPEROSO AMPIO
La legge di stabilità 2015 prevede un ravvedimento operoso che in un certo senso avvantaggia sicuramente il contribuente, ma non mi è chiaro se la norma riguarderà solo i tributi erariali o anche quelli locali.
Grazie
Grazie
Ruggiero61- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 29.12.14
Re: RAVVEDIMENTO OPEROSO AMPIO
Forse converrà aspettare quando vi sarà una legge di stabilità 2015 in vigore.Ruggiero61 ha scritto:La legge di stabilità 2015 prevede un ravvedimento operoso che in un certo senso avvantaggia sicuramente il contribuente, ma non mi è chiaro se la norma riguarderà solo i tributi erariali o anche quelli locali.
Grazie
Linus24- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 29.12.14
Re: RAVVEDIMENTO OPEROSO AMPIO
È stata pubblicata: legge n. 190/2014. Il cui art. 1, comma 637 consente di rispondere al quesito posto.
Linus24- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 29.12.14
Ravvedimento operoso 90 giorni legge di stabilità 2015
Buon giorno!
il comma 637 prevede delle modifiche all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall'omissione o dall'errore»;
A differenza dei successivi paragrafi "b-bis", "b-ter" e "b-quater" sarei dell'avviso che tale nuovo termine di ravvedimento operoso debba essere applicato anche ai tributi comunali, visto che la limitazione dell'applicazione ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate è stata espressa solo per i paragrafi "b-bis" e "b-ter".
La sucitata disposizione mi lascia però un po' perplessa, per il seguente motivo:
Nella nuova disposizione si distinguono come nell'originario articolo 13 due situazioni, ovverosia l'esistenza o meno dell'obbligo di presentare una dichiarazione periodica. Nel primo caso il ravvedimento lungo va fino alla scadenza della presentazione della dichiarazione periodica (per l'IMU il 30 giugno dell'anno seguente a quello a cui si riferisce l'omissione o l'errore - art. 13, comma 12-ter del DL n. 201/2011 come novellato dal D.L. n. 35/2013), nel secondo caso fino ad un anno dall'omissione o dall'errore. La nuova disposizione, introducendo la riduzione ad 1/9 in caso di ravvedimento del contribuente fissa i due momenti in questo modo: per l'ipotesti della dichiarazione periodica il periodo decorre dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione (e cioè va dal 1° luglio al 28 settembre), mentre nell'altra ipotesi il periodo decorre dal momento dell'omissione o dell'errore (e cioè dal 17 dicembre dell'anno precedente al 16 marzo). Nella seconda ipotesi mi sembra logico: la sanzione aumenta progessivamente (1/10, 1/9, 1/ con il trascorre del tempo (30 giorni, 90 giorni, 1 anno). Nella prima ipotesi no: il contribuente che si ravvede dal 1° luglio al 28 settembre va a pagare meno (1/9 = 3,33%) di quello che si ravvede entro il 30 giugno (1/8 = 3,75%).
Ma forse non riesco a cogliere bene la norma ...
Secondo me non serviva distinguere le due ipotesi nella nuova disposizione, ma bastava prevedere il termine di 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
Condividete?
il comma 637 prevede delle modifiche all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in tema di ravvedimento operoso:
1) al comma 1:
1.1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori
e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul
pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo
al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando
non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni
dall'omissione o dall'errore»;
A differenza dei successivi paragrafi "b-bis", "b-ter" e "b-quater" sarei dell'avviso che tale nuovo termine di ravvedimento operoso debba essere applicato anche ai tributi comunali, visto che la limitazione dell'applicazione ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate è stata espressa solo per i paragrafi "b-bis" e "b-ter".
La sucitata disposizione mi lascia però un po' perplessa, per il seguente motivo:
Nella nuova disposizione si distinguono come nell'originario articolo 13 due situazioni, ovverosia l'esistenza o meno dell'obbligo di presentare una dichiarazione periodica. Nel primo caso il ravvedimento lungo va fino alla scadenza della presentazione della dichiarazione periodica (per l'IMU il 30 giugno dell'anno seguente a quello a cui si riferisce l'omissione o l'errore - art. 13, comma 12-ter del DL n. 201/2011 come novellato dal D.L. n. 35/2013), nel secondo caso fino ad un anno dall'omissione o dall'errore. La nuova disposizione, introducendo la riduzione ad 1/9 in caso di ravvedimento del contribuente fissa i due momenti in questo modo: per l'ipotesti della dichiarazione periodica il periodo decorre dal termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione (e cioè va dal 1° luglio al 28 settembre), mentre nell'altra ipotesi il periodo decorre dal momento dell'omissione o dell'errore (e cioè dal 17 dicembre dell'anno precedente al 16 marzo). Nella seconda ipotesi mi sembra logico: la sanzione aumenta progessivamente (1/10, 1/9, 1/ con il trascorre del tempo (30 giorni, 90 giorni, 1 anno). Nella prima ipotesi no: il contribuente che si ravvede dal 1° luglio al 28 settembre va a pagare meno (1/9 = 3,33%) di quello che si ravvede entro il 30 giugno (1/8 = 3,75%).
Ma forse non riesco a cogliere bene la norma ...
Secondo me non serviva distinguere le due ipotesi nella nuova disposizione, ma bastava prevedere il termine di 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
Condividete?
onestone- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 28.11.12
re
si condivido
Attenzione : Da lunedì 9 febbraio, i moderatori non aggiorneranno più il presente forum, l'attività come da Voi conosciuta procedera’ su www.tuttopa.it. Il presente forum rimarra’ attivo in visualizzazione per i contenuti storici.
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