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Vigilanza sullo scuolabus - Anci risponde -
DOMANDA:
Alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010, che afferma che il Comune che offra un servizio di scuolabus è tenuto a fornire anche un accompagnatore, oltre all'autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico. In caso contrario, risponde dei danni prodotti ai minori durante il trasporto, anche se tali danni sono causati dai minori stessi. Si chiede innanzitutto se a seguito di questa sentenza il Comune sia effettivamente obbligato a fornire un accompagnatore e se si possa utilizzare un volontario, ad esempio un genitore, un socio di una associazione, ecc. che svolga le funzioni di accompagnatore.
RISPOSTA:
La sentenza della Cassazione n. 23464/2010, con riguardo allo specifico infortunio occorso ad un alunno della suola elementare, ha rilevato che la presenza di un accompagnatore oltre all'autista, nella gestione del trasporto scolastico, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, discende direttamente dal principio per il quale grava sull'amministrazione l'adozione di cautele necessarie a tutelare la sicurezza dei minori durante tale servizio. La distinzione non appare di poco conto, nel senso che l'obbligo dell'accompagnatore, per gli alunni delle scuole elementari non è normativamente previsto; tuttavia eventuali infortuni che dovessero subire gli alunni durante il trasporto scolastico possono determinare la responsabilità dell'amministrazione, ovvero del gestore, per non aver adottato le cautele necessarie al verificarsi dell'evento, garantendo la presenza di un accompagnatore. Ciò è conseguenza del principio sancito dalla medesima Corte con la sentenza n. 2380/2002, per il quale "l'affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuarne il trasporto dall'abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che lo stesso non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori". Pertanto, l'assenza di un obbligo di legge non comporta che l'Amministrazione debba necessariamente assicurare la presenza di un accompagnatore per i casi in cui non è prevista. Nello stesso tempo la sentenza citata richiede una necessaria valutazione da parte dell'Amministrazione circa l'opportunità di assicurare la presenza di questa figura nel servizio in esame. In presenza di una decisione volta ad estendere la presenza dell'accompagnatore anche alle scuole elementari, le relative azioni vanno attuate sulla base dell'ordinamento. Ciò esclude che possa essere individuato un familiare in quanto non esiste una norma che preveda tale possibilità, che si potrebbe considerare come una forma surrettizia di assunzione in violazione ai principi generali in materia. È possibile, invece il ricorso ad associazioni di volontariato, in virtù della previsione dell¿art. 7 della legge n. 266/1991.
Alla luce di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 23464 del 19 novembre 2010, che afferma che il Comune che offra un servizio di scuolabus è tenuto a fornire anche un accompagnatore, oltre all'autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico. In caso contrario, risponde dei danni prodotti ai minori durante il trasporto, anche se tali danni sono causati dai minori stessi. Si chiede innanzitutto se a seguito di questa sentenza il Comune sia effettivamente obbligato a fornire un accompagnatore e se si possa utilizzare un volontario, ad esempio un genitore, un socio di una associazione, ecc. che svolga le funzioni di accompagnatore.
RISPOSTA:
La sentenza della Cassazione n. 23464/2010, con riguardo allo specifico infortunio occorso ad un alunno della suola elementare, ha rilevato che la presenza di un accompagnatore oltre all'autista, nella gestione del trasporto scolastico, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, discende direttamente dal principio per il quale grava sull'amministrazione l'adozione di cautele necessarie a tutelare la sicurezza dei minori durante tale servizio. La distinzione non appare di poco conto, nel senso che l'obbligo dell'accompagnatore, per gli alunni delle scuole elementari non è normativamente previsto; tuttavia eventuali infortuni che dovessero subire gli alunni durante il trasporto scolastico possono determinare la responsabilità dell'amministrazione, ovvero del gestore, per non aver adottato le cautele necessarie al verificarsi dell'evento, garantendo la presenza di un accompagnatore. Ciò è conseguenza del principio sancito dalla medesima Corte con la sentenza n. 2380/2002, per il quale "l'affidamento di un minore alla persona, alla quale un istituto scolastico ha assegnato il compito di effettuarne il trasporto dall'abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, comporta il particolare dovere di controllare che lo stesso non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori". Pertanto, l'assenza di un obbligo di legge non comporta che l'Amministrazione debba necessariamente assicurare la presenza di un accompagnatore per i casi in cui non è prevista. Nello stesso tempo la sentenza citata richiede una necessaria valutazione da parte dell'Amministrazione circa l'opportunità di assicurare la presenza di questa figura nel servizio in esame. In presenza di una decisione volta ad estendere la presenza dell'accompagnatore anche alle scuole elementari, le relative azioni vanno attuate sulla base dell'ordinamento. Ciò esclude che possa essere individuato un familiare in quanto non esiste una norma che preveda tale possibilità, che si potrebbe considerare come una forma surrettizia di assunzione in violazione ai principi generali in materia. È possibile, invece il ricorso ad associazioni di volontariato, in virtù della previsione dell¿art. 7 della legge n. 266/1991.
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