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Le sanzioni tributarie dal 1.2.2011
Riassumo il concetto cercando di renderlo leggibile omettendo i riferimenti normativi :
Accertamento con adesione : solo se il Comune si era dotato di tale regolameto puo' e non deve inserire nel regolamento la sanzione ridotta pari non opiu' ad un quarto ma ad un terzo della sanzione applicata.
Accertamenti per omessa ,tardiva,e/o infedele denuncia : (Ici Tarsu Tosap etc )
Il Comune puo' continuare ad emettere gli accertamenti alla vecchia maniera ovvero contestando nello stesso atto imposta ed emettendo sanzione.
Occorre pero' aggiungere una frase del tipo :
Qualora il contribuente aderisca all'accertamento potra' pagare entro 60 gg una somma per sanzione ridotta ad 1/4 della sanzione emessa.
In tal caso sara' definito l'accertamento ed il contribuente non potra' piu' ricorrere nei modi espressi nell'accertamento stesso.
Qualora invece il contribuente intenda ricorrere esclusivamente sulla determinazione dell'imposta ma non sulle sanzioni applicate potra' pagare le stesse entro 60 gg ridotte ad un terzo della sanzione applicata facendo salva la possibilita' di impugnazione del tributo.
Accertamento con adesione : solo se il Comune si era dotato di tale regolameto puo' e non deve inserire nel regolamento la sanzione ridotta pari non opiu' ad un quarto ma ad un terzo della sanzione applicata.
Accertamenti per omessa ,tardiva,e/o infedele denuncia : (Ici Tarsu Tosap etc )
Il Comune puo' continuare ad emettere gli accertamenti alla vecchia maniera ovvero contestando nello stesso atto imposta ed emettendo sanzione.
Occorre pero' aggiungere una frase del tipo :
Qualora il contribuente aderisca all'accertamento potra' pagare entro 60 gg una somma per sanzione ridotta ad 1/4 della sanzione emessa.
In tal caso sara' definito l'accertamento ed il contribuente non potra' piu' ricorrere nei modi espressi nell'accertamento stesso.
Qualora invece il contribuente intenda ricorrere esclusivamente sulla determinazione dell'imposta ma non sulle sanzioni applicate potra' pagare le stesse entro 60 gg ridotte ad un terzo della sanzione applicata facendo salva la possibilita' di impugnazione del tributo.
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