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regolamento uffici e servizi

2 partecipanti

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regolamento uffici e servizi Empty regolamento uffici e servizi

Messaggio  novità Lun 26 Mar 2012 - 10:44

volevo sapere se questo ragionamento lo trovate logico:
a)il vecchio regolamento degli uffici e dei servizi non provedeva alcunchè per quanto concerne la possibilità che il Sindaco avochi a sè la responsabilità dei servizi
b) si è ovviato a ciò con delibera di giunta
c) il nuovo regolamento da poco approvato prevede questa possibilità:
ma adesso secondo voi è necessario un atto con il quale si stabilisce che richiamando anche quanto stabilito nel nuovo regolamento degli uffici e dei servizi di confermare che il Sindaco avochi a sè tale possibilità? e di che atto si tratta conferma? o altro?? o rimane in vigore la precedente delibera ?
e nell'intervallo tra il nuovo regolamento e l'emanando atto occorre specificare di sanare gli atti posti in essere??

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Messaggio  Paolo Gros Lun 26 Mar 2012 - 23:20

Per effetto della previsione di cui al comma 23 dell'art. 53 della legge finanziaria per il 2001 si introduce un ulteriore importante elemento di eterogeneità nell'ordinamento degli enti locali, correlato ancora una volta all'elemento della popolazione residente. Nei comuni e negli altri enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti potrà infatti introdursi, per effetto di una scelta effettuata a livello regolamentare locale, un regime, quanto ad esercizio delle competenze degli organi, difforme da quello previsto per tutti gli altri enti, con ripercussione sulle competenze:
a) del sindaco;
b) degli assessori;
c) dei responsabili degli uffici e dei servizi;
d) del segretario comunale. A ciò si aggiunga come relativamente ai soggetti di cui sub c) una siffatta scelta da parte dell'ente abbia l'effetto di precludere ad essi o ad alcuni di essi l'accesso all'area delle posizioni organizzative, con i conseguenti benefici anche di ordine economico
Presupposti per la legittima previsione a livello regolamentare dell'esercizio di competenze gestionali da parte dei componenti delle giunte sono:
a) la popolazione dell'ente che dovrà essere inferiore a 3.000 abitanti;
b) il riscontro e la dimostrazione della "mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti". Ciò significa quindi che non tutti gli enti locali al di sotto della soglia di popolazione suindicata potranno avvalersi della facoltà di cui al comma 23 dell'art. 53.
Dovrà infatti preventivamente non solo darsi atto ma dimostrarsi, attraverso evidentemente il ricorso ad elementi oggettivi, quali ad esempio categoria di appartenenza, profilo, titolo di studio ed ogni altro elemento desumibile dal curriculum del dipendente, che nell'ambito del personale, relativamente alla responsabilità di tutti od alcuni degli uffici e servizi dell'ente, non esistono figure professionalmente idonee.
La legge parla di "mancanza non rimediabile"; ciò significa che prima di ricorrere all'attribuzione di responsabilità gestionali ai membri della giunta l'ente dovrà valutare ogni possibile diverso intervento di natura organizzativa nell'ambito della struttura e del personale dipendente, quali ad esempio una revisione dell'assetto organizzativo, al fine di concentrare la responsabilità di una pluralità di servizi in capo ad un unico dipendente, oppure provvedimenti di mobilità interna o, per meglio dire, di ottimale utilizzo delle risorse umane in modo tale da garantire comunque la presenza di una figura professionalmente idonea al vertice di ogni ufficio o servizio.
La verifica di cui sopra sarà limitata comunque all'ambito del personale dipendente, non potendosi pretendere, contrastando ciò con la finalità di contenimento della spesa, che l'ente apporti modifiche alla dotazione organica o proceda a nuove assunzioni, seppur a tempo determinato.
La scelta dell'eventuale conferimento di competenze gestionali ai membri della giunta sembra anche essere privilegiato dal legislatore rispetto all'eventuale ricorso alla stipula di convenzioni od altre forme associative o cooperative con altri enti locali, le quali di per se implicherebbero un aumento della spesa se non altro in relazione alla necessità di attribuire comunque un'indennità aggiuntiva al responsabile di servizio convenzionato, anche se non va sottovalutato come, in virtù dei contributi di natura finanziaria previsti dalla legislazione sia statale che regionale in favore di enti, convenzioni, ed unioni di comuni, in realtà all'aumento di spesa faccia fronte un più sensibile aumento di entrate.
Da ultimo ci sia consentito aggiungere come se è vero che il comma 23 dell'art. 53 della legge finanziaria per il 2001 fa salva la possibile attribuzione della responsabilità gestionale di uffici e servizi al segretario comunale, ai sensi della lett. d) del comma 4 dell'art. 97 del t.u., sia altrettanto vero che questa viene citata come mera facoltà, non sembrando avere rilevanza alcuna il riscontro di idoneità professionale di quella figura in ordine all'eventuale conferimento di dette ulteriori competenze.
Con ciò intendiamo dire che mentre, prima di potersi legittimamente conferire le competenze in argomento ai membri della giunta, sia necessario accertare la mancanza di idoneità professionale nel personale dipendente, la scelta tra investire di detta competenza il segretario comunale oppure il sindaco od un assessore sembri rientrare nella discrezionalità dell'organo di governo.
Ci sia consentita un'ultima notazione: il legislatore pone quale presupposto per il conferimento di responsabilità gestionali ai membri della giunta, l'assenza di idonea professionalità nell'ambito del personale dipendente, ma non si preoccupa in alcun modo di accertare che una qualche professionalità, in relazione ai servizi ed uffici cui viene anche gestionalmente preposto, debba sussistere in capo al politico.

Ne consegue che dall'esecutivita' del nuovo strumento regolamentare e' possibile con atto di GC riferire le singole responsabilita' o alcune di esse a sindaco ed assessori .
Paolo Gros
Paolo Gros
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