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4 partecipanti
elezioni amministrative
Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, ai fini della presentazione della lista, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura. Ma chi deve essere considerato presentatore materiale della lista, nel caso in cui si presentato tutti i candidati ivi compreso il candicato sindaco? e questi deve essere iscritto nelle liste elettorali del comune in cui si terranno le votazioni?
annamor- Messaggi : 63
Data d'iscrizione : 05.10.11
Liste
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:
nei nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti il numro di presentatori della lista e' non meno di 25 e nn piu' di 50 elettori.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Nello specifico i presentatore e' il candidato sindaco a prescindere dalla sua iscrizione nelle liste elettorali dell'ente
Diverse le novità, a partire dai termini di presentazione delle liste. Con decreto legge n. 15, dello scorso 27 febbraio, “i termini per la presentazione delle liste e delle candidature, previsti dagli artt.28, decimo comma, e 32, decimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono stati anticipati al trentaquattresimo e al trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Tali termini cadranno pertanto nei giorni di lunedì 2 aprile (dalle ore 8 alle ore 20) e di martedì 3 aprile (dalle ore 8 alle ore 12)”. Il provvedimento, emanato per “evitare l’apertura degli uffici comunali nei giorni della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo”, non rappresenta l’unica novità. Con il decreto legge n. 158, del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, è stata stabilita, infatti, la nuova composizione degli organi. Il consiglio comunale subirà, infatti, una sostanziale riduzione, passando da nove a sei consiglieri.
nei nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti il numro di presentatori della lista e' non meno di 25 e nn piu' di 50 elettori.
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Nello specifico i presentatore e' il candidato sindaco a prescindere dalla sua iscrizione nelle liste elettorali dell'ente
Diverse le novità, a partire dai termini di presentazione delle liste. Con decreto legge n. 15, dello scorso 27 febbraio, “i termini per la presentazione delle liste e delle candidature, previsti dagli artt.28, decimo comma, e 32, decimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sono stati anticipati al trentaquattresimo e al trentatreesimo giorno antecedenti la data della votazione. Tali termini cadranno pertanto nei giorni di lunedì 2 aprile (dalle ore 8 alle ore 20) e di martedì 3 aprile (dalle ore 8 alle ore 12)”. Il provvedimento, emanato per “evitare l’apertura degli uffici comunali nei giorni della Pasqua e del Lunedì dell’Angelo”, non rappresenta l’unica novità. Con il decreto legge n. 158, del 13 agosto 2011, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, è stata stabilita, infatti, la nuova composizione degli organi. Il consiglio comunale subirà, infatti, una sostanziale riduzione, passando da nove a sei consiglieri.
alcuni dubbi
Giusto per discutere: comune < 1000 abitanti. Non esiste più la giunta le cui funzioni sono demandate al Sindaco. Che veste formale rivestono i suoi atti nell'esercizio di dette funzioni? Il Sindaco continua a percepire la sua indennità, ed il vicesindaco che nominerà? E se effettua una delega a favore di due consiglieri costoro hanno diritto all'indennità? Grazie
salvino- Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: elezioni amministrative
non esiste nessuna norma che attribuisceespressamente al sindaco nei comuni sub 1000, le funzioni e le competenze che prima erano in capo alla giunta....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: elezioni amministrative
ART. 16 COMMA 17 D.L. 138/2011 CONVERTITO DALLA L. 148/2011
salvino- Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: elezioni amministrative
((17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:))
(( a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;))
questo articolo dice semplicemente che nei comuni sotto i 1000 ci sarà un consiglio e un sindaco....non che le competenze prima della giunta passano al sindaco !!!!!!!
(( a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri;))
questo articolo dice semplicemente che nei comuni sotto i 1000 ci sarà un consiglio e un sindaco....non che le competenze prima della giunta passano al sindaco !!!!!!!
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: elezioni amministrative
MA SE IL NUMERO DEGLI ASSESSORI è 0?
salvino- Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: elezioni amministrative
nei comuni sotto i 1000 sparisce la giunta,ma nessuna norma dice chi esercita le competenze che prima erano della giunta........
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: elezioni amministrative
beh! la curiosità ce la toglieremo presto visto l'approssimarsi della data delle elezioni. Qualcuno dirà ki eserciterà le funzioni della giunta e attraverso quali atti formali espliciterà la sua volontà. Con la mia domanda volevo semplicemente promuovere una discussione dei partecipanti al forum, azzardando delle ipotesi.francodan ha scritto:nei comuni sotto i 1000 sparisce la giunta,ma nessuna norma dice chi esercita le competenze che prima erano della giunta........
salvino- Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: elezioni amministrative
27/02/2012
Giallo sulle Giunte dei mini-sindaci
Verso le elezioni. Sancita l'abolizione ma competenze al buio
Giallo sulle Giunte negli oltre 1.900 Comuni con meno di mille abitanti. Una delle problematiche rimaste aperte con l'entrata in vigore dell'articolo 16, comma 17, del Dl 138/2011 148 2011 concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i Comuni fino a 10mila abitanti, è quella della sopravvivenza o meno delle Giunte nei comuni sotto i mille; in caso di mancata sopravvivenza, va poi chiarito quale sia l'organo cui vanno devolute le competenze della Giunta . Il problema non è marginale soprattutto dal momento che sono molti i Comuni con meno di mille abitanti chiamati al turno elettorale amministrativo di primavera. Al riguardo, la circolare del ministero dell'Interno, Dipartimento affari interni del 16 febbraio 2012 prende una posizione netta, nel senso di ritenere alla luce della lettera a) dell'articolo 16, comma 17, che ha previsto la sola presenza nei Comuni sotto i mille abitanti dei soli consiglieri comunali, non essendo previste le figure di assessori per questi Comuni, risulterebbe abrogata di fatto la figura della Giunta e verrebbero attribuite esclusivamente al sindaco le ex competenze degli assessori. In realtà, il quadro è caratterizzato da una lacuna normativa che il Parlamento deve colmare anche in sede di Codice delle autonomie. Dalla normativa non sembra emergere nessuna disposi-zione che attribuisca espressamente al sindaco le com-petenze che prima erano in capo alla giunta, competenze che tra l'altro non sono indifferenti e che spaziano dall'approvazione dei progetti di opere pubbliche ai progetti di bilancio e della relazione al rendiconto di gestione.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Giallo sulle Giunte dei mini-sindaci
Verso le elezioni. Sancita l'abolizione ma competenze al buio
Giallo sulle Giunte negli oltre 1.900 Comuni con meno di mille abitanti. Una delle problematiche rimaste aperte con l'entrata in vigore dell'articolo 16, comma 17, del Dl 138/2011 148 2011 concernente la riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali per i Comuni fino a 10mila abitanti, è quella della sopravvivenza o meno delle Giunte nei comuni sotto i mille; in caso di mancata sopravvivenza, va poi chiarito quale sia l'organo cui vanno devolute le competenze della Giunta . Il problema non è marginale soprattutto dal momento che sono molti i Comuni con meno di mille abitanti chiamati al turno elettorale amministrativo di primavera. Al riguardo, la circolare del ministero dell'Interno, Dipartimento affari interni del 16 febbraio 2012 prende una posizione netta, nel senso di ritenere alla luce della lettera a) dell'articolo 16, comma 17, che ha previsto la sola presenza nei Comuni sotto i mille abitanti dei soli consiglieri comunali, non essendo previste le figure di assessori per questi Comuni, risulterebbe abrogata di fatto la figura della Giunta e verrebbero attribuite esclusivamente al sindaco le ex competenze degli assessori. In realtà, il quadro è caratterizzato da una lacuna normativa che il Parlamento deve colmare anche in sede di Codice delle autonomie. Dalla normativa non sembra emergere nessuna disposi-zione che attribuisca espressamente al sindaco le com-petenze che prima erano in capo alla giunta, competenze che tra l'altro non sono indifferenti e che spaziano dall'approvazione dei progetti di opere pubbliche ai progetti di bilancio e della relazione al rendiconto di gestione.
Fonte: Il Sole 24 Ore
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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