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prima seduta consiliare -surroga e assessori esterni
Se si intende dopo le elezioni comunali 2012 nominare assessori tutti esterni (e lo statuto lo prevede) vi sono limitazioni normative a tanto? Cioe' e' possibile che gli assessori comunali siano tutti non consiglieri eletti ?
Io so che solo per il vicesindaco esterno vi sono perplessita' poiche' in mancanza del Sindaco non potrebbe presiedere il Consiglio comunale (tra l'altro nello statuto si recita che "in caso di assenza del Sindaco o impedimento di questo il consiglio e' convocato e presieduto dal Vice Sindaco. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del vicesindaco il Consiglio e' presieduto dall'assessore anziano").
Si vorrebbe che questi fossero 3 consiglieri dimissionari del consiglio neoeletto facendo subentrare per surroga nella carica di consigliere altri 3 non proclamati eletti (i primi della lista di magg).
E' possibile fare tutto nella prima seduta della consiliatura ? E' possibile, inoltre, siccome alla prima seduta deve comunicare i nomi degli assessori, che questi siano quelli eletti e poi dimissionari che rimarrebbero in carica poiche' nel provvedimento di nomina si inserisce nel dispositivo che "gli stessi assessori rimarranno in carica anche in caso di dimissioni dalla carica di consigliere"? E' possibile far notificare nei 10 gg l'odg senza surroga e poi integrare lo stesso nelle 24 ore prima aggiungendo l'odg "Surroga consigliere"?
Io so che solo per il vicesindaco esterno vi sono perplessita' poiche' in mancanza del Sindaco non potrebbe presiedere il Consiglio comunale (tra l'altro nello statuto si recita che "in caso di assenza del Sindaco o impedimento di questo il consiglio e' convocato e presieduto dal Vice Sindaco. Durante le sedute consiliari in caso di assenza anche del vicesindaco il Consiglio e' presieduto dall'assessore anziano").
Si vorrebbe che questi fossero 3 consiglieri dimissionari del consiglio neoeletto facendo subentrare per surroga nella carica di consigliere altri 3 non proclamati eletti (i primi della lista di magg).
E' possibile fare tutto nella prima seduta della consiliatura ? E' possibile, inoltre, siccome alla prima seduta deve comunicare i nomi degli assessori, che questi siano quelli eletti e poi dimissionari che rimarrebbero in carica poiche' nel provvedimento di nomina si inserisce nel dispositivo che "gli stessi assessori rimarranno in carica anche in caso di dimissioni dalla carica di consigliere"? E' possibile far notificare nei 10 gg l'odg senza surroga e poi integrare lo stesso nelle 24 ore prima aggiungendo l'odg "Surroga consigliere"?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
assessori
Le dimissioni dalla carica di consigliere comporterebbero le automatiche dimissioni da assessore se (e solo se) lo Statuto non prevedesse la possibilità di nominare cittadini non facenti parte del consiglio.
è uso nei comuni fino a 15.000 abitanti, dove vige il sistema maggioritario, di nominare alla carica di Assessore, i membri della lista che ha sostenuto il Sindaco.
Diciamo che in quasi tutti i comuni si utilizza questa forma. Soprattutto quando ci sono solo 2 liste che si contendono le elezioni, anche perchè la legge prevede (quantomeno in Sicilia!!) che il Sindaco vincenti traini anche la lista collegata. fando scattare la maggioranza assoluta dei seggi.
Per quanto riguarda le dimissioni, esse avvengono per surroga, quindi il Sindaco li nomina assessori e nel primo consiglio utile si dimettono facendo surroga ai consiglieri primi dei non eletti e nel contesto fanno il giuramento, cosicchè nella stessa sedut, i consiglieri subentrati fanno giuramento ed entrano in carica.
è uso nei comuni fino a 15.000 abitanti, dove vige il sistema maggioritario, di nominare alla carica di Assessore, i membri della lista che ha sostenuto il Sindaco.
Diciamo che in quasi tutti i comuni si utilizza questa forma. Soprattutto quando ci sono solo 2 liste che si contendono le elezioni, anche perchè la legge prevede (quantomeno in Sicilia!!) che il Sindaco vincenti traini anche la lista collegata. fando scattare la maggioranza assoluta dei seggi.
Per quanto riguarda le dimissioni, esse avvengono per surroga, quindi il Sindaco li nomina assessori e nel primo consiglio utile si dimettono facendo surroga ai consiglieri primi dei non eletti e nel contesto fanno il giuramento, cosicchè nella stessa sedut, i consiglieri subentrati fanno giuramento ed entrano in carica.
Re: prima seduta consiliare -surroga e assessori esterni
intanto gli assessori esterni sono possibili sono se e nella misura in cui sia previsto dallo statuto...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
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Re: prima seduta consiliare -surroga e assessori esterni
Non ho precisato che trattasi di comune di circa 5.000 abitanti. Lo statuto prevede (come ho detto prima) la nomina assessori esterni ma non ne precisa il numero. Quindi visto che lo statuto non prevede numero massimo per nomina assessori esterni possono essere tutti esterni? Quindi 4 (di cui tre consiglieri dimissionari )piu' il Sindaco
Cio' premesso vi chiedo se sapere qual e' il procedimento affinche' gia' nella prima seduta post -elezioni si surroghino i non eletti (tre) della lista di maggioranza ai dimissionari che faranno (di seguito a dimissioni ) assessori esterni.
Io credo che l'iter da seguire sia il seguente:
1) Nomina assessori da parte del Sindaco neoeletto tra i consiglieri di maggioranza con l'espressa dizione nel dispositivo che la nomina resta efficace anche a seguito di eventuali dimissioni dalla carica di consigliere (altrimenti occorre farne due cioe' il primo atto di nomina prima del primo consiglio ed il secondo di seguito alle dimissioni ripetendo la comunicazione al secondo consiglio comunale)
2) Convocazione consiglio comunale per adempimenti prima seduta (tra cui comunicazione nomina assessori)
3) Dimissioni dei tre consiglieri con atto separatoal protocollo
4) Integrazione ordine del giorno max 24 ore prima della riunione consiliare con inserimento surroghe
(quindi sarebbe trattato come i tre ultimi punti).
Cio' premesso vi chiedo se sapere qual e' il procedimento affinche' gia' nella prima seduta post -elezioni si surroghino i non eletti (tre) della lista di maggioranza ai dimissionari che faranno (di seguito a dimissioni ) assessori esterni.
Io credo che l'iter da seguire sia il seguente:
1) Nomina assessori da parte del Sindaco neoeletto tra i consiglieri di maggioranza con l'espressa dizione nel dispositivo che la nomina resta efficace anche a seguito di eventuali dimissioni dalla carica di consigliere (altrimenti occorre farne due cioe' il primo atto di nomina prima del primo consiglio ed il secondo di seguito alle dimissioni ripetendo la comunicazione al secondo consiglio comunale)
2) Convocazione consiglio comunale per adempimenti prima seduta (tra cui comunicazione nomina assessori)
3) Dimissioni dei tre consiglieri con atto separatoal protocollo
4) Integrazione ordine del giorno max 24 ore prima della riunione consiliare con inserimento surroghe
(quindi sarebbe trattato come i tre ultimi punti).
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
Re: prima seduta consiliare -surroga e assessori esterni
dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco ,prima possibile i consiglieri (futuri assessori esterni) si dimettono e contestualmente vengono nominati assessori esterni ,nella prima seduta si procede a surroga
mi sembra non praticabile invece la nomina condizionata a dimissioni come indicato nel post 1) Nomina assessori da parte del Sindaco neoeletto tra i consiglieri di maggioranza con l'espressa dizione nel dispositivo che la nomina resta efficace anche a seguito di eventuali dimissioni dalla carica di consigliere
mi sembra non praticabile invece la nomina condizionata a dimissioni come indicato nel post 1) Nomina assessori da parte del Sindaco neoeletto tra i consiglieri di maggioranza con l'espressa dizione nel dispositivo che la nomina resta efficace anche a seguito di eventuali dimissioni dalla carica di consigliere
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: prima seduta consiliare -surroga e assessori esterni
Grazie Franco. In effetti le dimissioni degli assessori sono immediatamente efficaci e per tale motivo si puo' procedere alla nomina dei predetti subito dopo le stesse per individuare gli assessori esterni. Poi si provvede nel primo consiglio comunale dopo elezioni alle 3 surroghe. E circa la nomina di assessori tutti (quattro nel caso di specie) esterni? E' possibile? Lo statuto (che da' facolta' della nomina di assessori esterni) non impone un numero massimo ma si afferma che gli assessori possono essere esterni.
Io so che solo per vicesindaco si pongono dubbi poiche' questi, (a meno che lo statuto per la presidenza delle sedute consiliari in assenza del Sindaco non conferisca i poteri di presiederla all'assessore anziano), e' soggetto esterno alla compagine consiliare.
Nel caso concreto lo Statuto dice che, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, a presiedere il Consiglio comunale e' il Vicesindaco e, in caso di assenza di quest'ultimo, l'assessore anziano.
Basta quest'ultima dizione "in caso di assenza del Vicesindaco..." a legittimare la nomina del vicesindaco in un assessore esterno? Ossia puo' essere tale previsione essere intesa nel senso che se manca il Sindaco a presiedere il Consiglio comunale e' l'assessore anziano?
Io so che solo per vicesindaco si pongono dubbi poiche' questi, (a meno che lo statuto per la presidenza delle sedute consiliari in assenza del Sindaco non conferisca i poteri di presiederla all'assessore anziano), e' soggetto esterno alla compagine consiliare.
Nel caso concreto lo Statuto dice che, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, a presiedere il Consiglio comunale e' il Vicesindaco e, in caso di assenza di quest'ultimo, l'assessore anziano.
Basta quest'ultima dizione "in caso di assenza del Vicesindaco..." a legittimare la nomina del vicesindaco in un assessore esterno? Ossia puo' essere tale previsione essere intesa nel senso che se manca il Sindaco a presiedere il Consiglio comunale e' l'assessore anziano?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
Re: prima seduta consiliare -surroga e assessori esterni
se lo statuto non indica un numero massimo,il numero di assessori esterni sarà quello previsto come massimo dalla legge....il vicesindaco può essere assessore esterno...il problema è che ,se si vogliono nominare tutti assessori esterni,in caso di assenza per impedimento del sindaco ci sarebbero problemi nell'esercizio delle funzioni statali del sindaco (ordine pubblico e simili)che non sono esercitabili da esterni al consiglio...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
risposta assessori esterni
Quindi secondo te possono essere, in via di principio, gli assessori che si intendono nominare, tutti esterni.
Perplessita' sorgono unicamente per il Vicesindaco che non potrebbe sostituire il Sindaco, oltre che nella presidenza del Consiglio, anche per cio' che concerne il ruolo di ufficiale di Governo.
Quindi occorrerebbe che almeno il Vicesindaco fosse anche consigliere (quindi tre esterni nel mio caso e uno consigliere - Vicesindaco)-
Perplessita' sorgono unicamente per il Vicesindaco che non potrebbe sostituire il Sindaco, oltre che nella presidenza del Consiglio, anche per cio' che concerne il ruolo di ufficiale di Governo.
Quindi occorrerebbe che almeno il Vicesindaco fosse anche consigliere (quindi tre esterni nel mio caso e uno consigliere - Vicesindaco)-
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
Re: prima seduta consiliare -surroga e assessori esterni
che il vicesindaco sia consigliere mi sembra molto opportuno
parere 8stralcio)del Ministero dell’Interno del 2004
“……per quanto concerne l’ulteriore quesito prospettato, riguardante l’ammissibilità della nomina di un assessore esterno quale vicesindaco, si ritiene che la risposta debba essere data in senso affermativo. Si ritiene, invero, che l’evenienza di individuare il vicesindaco in un assessore esterno, piuttosto che in un componente del consiglio, rientri nella discrezionalità del sindaco (v. art. 46, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000). Vi sono però taluni limiti alle prerogative del vicesindaco esterno al consiglio, evidenziati dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 94/1996 reso nell’adunanza del 21.2.1996 (che ad ogni buon fine si allega, unitamente alla circolare esplicativa di questo Ufficio n. 7/1996 del 30.4.1996). In tale parere, il Supremo Consesso Amministrativo ha precisato che il vicesindaco esterno al consiglio non può svolgere le funzioni di componente, con diritto di voto, nel consiglio comunale, in quanto “appare difficilmente concepibile che esse vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci”, considerato che “nel nostro ordinamento non è ammessa la delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive”. Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale che spettano al sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti (salvo che l’ente si sia avvalso della facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio), il Consiglio di Stato ha distinto l’ipotesi che il vicesindaco sia anche consigliere comunale, da quella in cui è, viceversa, esterno al consiglio: nel primo caso deve reputarsi ammissibile la possibilità di sostituire il sindaco anche nelle funzioni presidenziali, mentre nel secondo caso il vicesindaco (esterno al consiglio) non può presiedere il consiglio, in quanto non può “fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. La presidenza sarà invece assunta dal membro del collegio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell’anzianità”. Il Consiglio di Stato, nel surriferito parere ha, infine, precisato che “resta salvo, ovviamente, il diritto – dovere del vicesindaco e di tutti i componenti della giunta in carica, pur non facenti parte del consiglio comunale, di intervenire alle adunanze di quest’ultimo, per riferire sulle questioni messe all’ordine del giorno, sostenere le proposte della giunta, rispondere alle interrogazioni e alle richieste di chiarimenti, e via dicendo. Questa facoltà non risulta esplicitamente dalla legge, ma è da ritenere insita nel sistema, anche in analogia alle regole (già presenti nello statuto albertino) che consentono ai membri dell’esecutivo di intervenire alle discussioni delle camere, ancorché non ne facciano parte”.
parere 8stralcio)del Ministero dell’Interno del 2004
“……per quanto concerne l’ulteriore quesito prospettato, riguardante l’ammissibilità della nomina di un assessore esterno quale vicesindaco, si ritiene che la risposta debba essere data in senso affermativo. Si ritiene, invero, che l’evenienza di individuare il vicesindaco in un assessore esterno, piuttosto che in un componente del consiglio, rientri nella discrezionalità del sindaco (v. art. 46, co. 2 del T.U.E.L. n. 267/2000). Vi sono però taluni limiti alle prerogative del vicesindaco esterno al consiglio, evidenziati dal Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 94/1996 reso nell’adunanza del 21.2.1996 (che ad ogni buon fine si allega, unitamente alla circolare esplicativa di questo Ufficio n. 7/1996 del 30.4.1996). In tale parere, il Supremo Consesso Amministrativo ha precisato che il vicesindaco esterno al consiglio non può svolgere le funzioni di componente, con diritto di voto, nel consiglio comunale, in quanto “appare difficilmente concepibile che esse vengano esercitate di volta in volta dal sindaco o da chi ne fa occasionalmente le veci”, considerato che “nel nostro ordinamento non è ammessa la delega o sostituzione nelle funzioni di componente delle assemblee elettive”. Per quanto concerne le funzioni di presidente del consiglio comunale che spettano al sindaco nei comuni sino a 15.000 abitanti (salvo che l’ente si sia avvalso della facoltà di prevedere nello statuto la figura del presidente del consiglio), il Consiglio di Stato ha distinto l’ipotesi che il vicesindaco sia anche consigliere comunale, da quella in cui è, viceversa, esterno al consiglio: nel primo caso deve reputarsi ammissibile la possibilità di sostituire il sindaco anche nelle funzioni presidenziali, mentre nel secondo caso il vicesindaco (esterno al consiglio) non può presiedere il consiglio, in quanto non può “fungere da presidente di un collegio un soggetto che non ne fa parte. La presidenza sarà invece assunta dal membro del collegio che ne ha titolo in base alle consuete regole dell’anzianità”. Il Consiglio di Stato, nel surriferito parere ha, infine, precisato che “resta salvo, ovviamente, il diritto – dovere del vicesindaco e di tutti i componenti della giunta in carica, pur non facenti parte del consiglio comunale, di intervenire alle adunanze di quest’ultimo, per riferire sulle questioni messe all’ordine del giorno, sostenere le proposte della giunta, rispondere alle interrogazioni e alle richieste di chiarimenti, e via dicendo. Questa facoltà non risulta esplicitamente dalla legge, ma è da ritenere insita nel sistema, anche in analogia alle regole (già presenti nello statuto albertino) che consentono ai membri dell’esecutivo di intervenire alle discussioni delle camere, ancorché non ne facciano parte”.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: prima seduta consiliare -surroga e assessori esterni
Per quanto riguarda il problema della presidenza del Consiglio il tema è stato recentemente approfondito in questo forum: sezione segretari comunali "Presidenza Consiglio Comunale".
ivano- Messaggi : 753
Data d'iscrizione : 09.12.10
Surroga del consigliere ante primo consiglio
Può il Sindaco, prima del primo consiglio comunale e pertanto prima della convalida degli eletti, disporre:
1) sostituzione di 2 consiglieri proclamati eletti (A e B) che hanno rinunciato alla carica con altri 2 candidati (C e D);
2) sostituzione dei 2 candidati (C e D) che hanno presentato al protocollo una dichiarazione di non accettazione della carica di consigliere con altri 2 candidati (E e F);
3) predisposizione della proposta di delibera di Consiglio per la convalida degli eletti consiglieri con già inseriti i nominativi (E e F) quali consiglieri effettivi;
4) in nessun atto o documento si trova traccia della surroga.
1) sostituzione di 2 consiglieri proclamati eletti (A e B) che hanno rinunciato alla carica con altri 2 candidati (C e D);
2) sostituzione dei 2 candidati (C e D) che hanno presentato al protocollo una dichiarazione di non accettazione della carica di consigliere con altri 2 candidati (E e F);
3) predisposizione della proposta di delibera di Consiglio per la convalida degli eletti consiglieri con già inseriti i nominativi (E e F) quali consiglieri effettivi;
4) in nessun atto o documento si trova traccia della surroga.
acp54- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 30.06.11
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