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Vice segretario requisiti
In tema di requisiti soggettivi ed in particolare in riferimento al titolo di studio per la nomina a vice-segretario, esistono orientamenti di prassi e giurisprudenza difformi.
Il TAR della Lombardia con sentenza 19.02.1996 riferita all’art. 52, comma 4°, legge 08.06.1990 n.142 definiva quella di vice-segretario una funzione vicaria che ben poteva essere integralmente disciplinata dallo statuto comunale.
Il TAR del Lazio con pronuncia del 19.02.1997 n. 338, pur dando atto che non sussiste identità di stato giuridico tra il segretario comunale ed il vice-segretario, riteneva comunque che l’analogia di professionalità richiedesse il possesso del diploma di laurea. Va in proposito notato che la sentenza si richiama agli articoli 70 e 52 DPR 13.05.1987 n. 268 che presupponevano un diverso rapporto tra le due carriere comportante la necessità di una sostanziale continuità.
Va altresì accennato che il consiglio di amministrazione dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali in data 29 novembre 2000 autorizzava la sezione regionale del Piemonte ad impugnare uno degli statuti comunali che prevedevano la figura del vice-segretario priva dei requisiti di legge della laurea in giurisprudenza od economia e commercio.
Ritengo che la previsione contenuta nel regolamento che disciplina la nomina del vice-segretario sia del tutto legittima, in quanto i casi in cui per l’accesso ad una funzione amministrativa, è previsto il titolo di studio sono tassativamente previsti e non possono pertanto essere dedotti in via analogica.
Va pertanto individuata la normativa titolata a disciplinare la disciplina della figura del vice-segretario comunale e provinciale.
Essa, come previsto dall’art. 97, comma 5°, D.Lgs. 18.08.2000 (testo unico sugli enti locali) è data dal regolamento dell’ente sull’ordinamento degli uffici, stante l’assenza di principi di legge che impongano il requisito della laurea per la nomina del vice segretario comunale, esso ben può prevedere l’acceso a detta qualifica per il personale per cui possa sostenersi la presenza di idonei requisiti professionali e l’assenza di figure di maggiore idoneità.
Va tenuto presente che il nuovo ordinamento degli enti locali ha ampliato notevolmente lo spazio regolamentare delle province e dei comuni.
Il termine “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto” contenuto all’art. 7 del testo unico sugli enti locali, nel riferirsi ai principi, anziché alle norme, lascia supporre un certo margine di diversità.
La recente modifica del titolo quinto della costituzione valorizza ulteriormente i poteri di organizzazione degli enti locali.
Ne deriva che un conflitto normativo tra legge e regolamento deve essere quanto mai netto e preciso per comportare l’illegittimità di quest’ultimo.
Infine , parlando spesso di successione delle norme non dimentichiamo che fu il testo unico legge comunale e provinciale del 1934 n. 383 all’art. 222 a regolare espressamente la nomina e le attribuzioni di tale figura, ponendo come requisito di per l’attribuzione delle funzioni il “diploma di abilitazione” alle funzioni di segretario comunale. Sussisteva inoltre un espresso divieto per il conferimento delle funzioni a personale impiegatizio del comune. Naturalmente la figura del vice-segretario comunale doveva presentare i medesimi requisiti di scolarità del segretario comunale.
L’articolo 98 Testo Unico - che ha fatto seguito alla legge n. 127/1997 - stabilisce la necessità del requisito della laurea (giurisprudenza - economia - scienze politiche) per l’accesso all’istituendo albo dei segretari comunali e provinciali.
Va pertanto individuata la normativa titolata a disciplinare la disciplina della figura del vice-segretario comunale e provinciale.
Essa, come previsto dall’art. 97, comma 5°, D.Lgs. 18.08.2000 (testo unico sugli enti locali) è data dal regolamento dell’ente sull’ordinamento degli uffici, stante l’assenza di principi di legge che impongano il requisito della laurea per la nomina del vice segretario comunale, esso ben può prevedere l’acceso a detta qualifica per il personale per cui possa sostenersi la presenza di idonei requisiti professionali e l’assenza di figure di maggiore idoneità.
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