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http://www.irpef.info/liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa
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liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa
il dipendente è ancora in servizio e stanno concordando un verbale di conciliazione
il verbale stabilirà un importo netto
imponibile fiscale? tassazione separata?
imponibile contributivo e irap ? no?
il verbale stabilirà un importo netto
imponibile fiscale? tassazione separata?
imponibile contributivo e irap ? no?
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Transazione
Puoi fornire maggiori dettagli ?
"un verbale di conciliazione
" controversia di lavoro per il riconoscimento di ...?
"un verbale di conciliazione
" controversia di lavoro per il riconoscimento di ...?
Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa
si tratta di rinuncia da parte del dipendente ad ogni azione legale per l'attivazione di un giudizio di secondo grado avanti alla Corte d'Appello a fronte del riconoscimento da parte dell'ente di una somma nettaPaolo Gros ha scritto:Puoi fornire maggiori dettagli ?
"un verbale di conciliazione
" controversia di lavoro per il riconoscimento di ...?
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Risarcimento
E questa e' una materia che conosco e ti rispondo di botto
Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 7/12/2007 n. 356
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disposizione contenuta nella prima parte del comma 2 dell'art. 6 del Tuir, la quale stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Con riferimento alle indennità risarcitorie, la norma in esame prevede l'assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi, dirette a risarcire il c.d. lucro cessante.
Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (il c.d. danno emergente).
Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 7/12/2007 n. 356
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disposizione contenuta nella prima parte del comma 2 dell'art. 6 del Tuir, la quale stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Con riferimento alle indennità risarcitorie, la norma in esame prevede l'assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi, dirette a risarcire il c.d. lucro cessante.
Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (il c.d. danno emergente).
Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa
oddiomio non ho capito
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Risarcimento
Cerco di spiegarmi:
se la somma che il comune ha deciso in conciliazine di dare al dipendente riguarda un importo dovuto per il suo lavoro e non retribuito sara' tassato come lavoro dipendente " costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti."
Faccio un esempio: il dipendente richiede in conciliazione una somma di reperibilita' prestata e non pagata .
La somma richiesta sara' ordinariamente tassata come reperibilita' mentre se al dipendente viene riconosciuta una somma puramente risarcitoria per il danno subito ( patrimoniale o anche morale ) la stessa non sara' oggetto di tassazione.(non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie )
Se poi mi e' permesso esprimerei una opinione assai negativa al ricorso delle transazioni novative in materia di lavoro dipendente .
La prospettazione di un ricorso alle cd. transazioni novative – correttamente identificate dai più quali soluzioni marcatamente elusive della normativa fiscale, predilette da datori e lavoratori – non mi pare una delle più geniali.
Va ricordato che con la pubblicazione nel cd. decreto Dini del 1995 (art. 32, L. n. 85/1995, rubricato “Transazioni e somme risarcitorie”) il legislatore intese mandare in soffitta le transazioni novative escogitate eminentemente quale espediente per sottrarre somme a contenuto retributivo all’assoggettamento fiscale.
La natura retributiva di una dazione in danaro – con il connesso obbligo di essere gravata fiscalmente oltreché contributivamente – la si desume (così fa la Finanza) dall’oggetto e dai titoli della controversia insorta, non da una bilaterale e collusiva intesa delle due parti in controversia che decidono di appiccicare alla soluzione transattiva l’etichetta di “transazione novativa”.
Ma evidentemente molti altri la pensano altrimenti!
Aggiungo ancora che anche nel caso di "redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti" se proprio si vuole e' anche possibile con la formula della transazione novativa non pagare i contributi in quanto l'accordo transattivo non risulta opponibile dagli istituti quali l'Inps o l'Inpdap (La Suprema Corte Sezione Lavoro n. 3122 del 3 marzo 2003)
...e mi fermo in quanto e' la forma transattiva sia essa novativa oppure non novativa in materia di lavoro dipendente mi trova critico e contrario .
se la somma che il comune ha deciso in conciliazine di dare al dipendente riguarda un importo dovuto per il suo lavoro e non retribuito sara' tassato come lavoro dipendente " costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti."
Faccio un esempio: il dipendente richiede in conciliazione una somma di reperibilita' prestata e non pagata .
La somma richiesta sara' ordinariamente tassata come reperibilita' mentre se al dipendente viene riconosciuta una somma puramente risarcitoria per il danno subito ( patrimoniale o anche morale ) la stessa non sara' oggetto di tassazione.(non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie )
Se poi mi e' permesso esprimerei una opinione assai negativa al ricorso delle transazioni novative in materia di lavoro dipendente .
La prospettazione di un ricorso alle cd. transazioni novative – correttamente identificate dai più quali soluzioni marcatamente elusive della normativa fiscale, predilette da datori e lavoratori – non mi pare una delle più geniali.
Va ricordato che con la pubblicazione nel cd. decreto Dini del 1995 (art. 32, L. n. 85/1995, rubricato “Transazioni e somme risarcitorie”) il legislatore intese mandare in soffitta le transazioni novative escogitate eminentemente quale espediente per sottrarre somme a contenuto retributivo all’assoggettamento fiscale.
La natura retributiva di una dazione in danaro – con il connesso obbligo di essere gravata fiscalmente oltreché contributivamente – la si desume (così fa la Finanza) dall’oggetto e dai titoli della controversia insorta, non da una bilaterale e collusiva intesa delle due parti in controversia che decidono di appiccicare alla soluzione transattiva l’etichetta di “transazione novativa”.
Ma evidentemente molti altri la pensano altrimenti!
Aggiungo ancora che anche nel caso di "redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti" se proprio si vuole e' anche possibile con la formula della transazione novativa non pagare i contributi in quanto l'accordo transattivo non risulta opponibile dagli istituti quali l'Inps o l'Inpdap (La Suprema Corte Sezione Lavoro n. 3122 del 3 marzo 2003)
...e mi fermo in quanto e' la forma transattiva sia essa novativa oppure non novativa in materia di lavoro dipendente mi trova critico e contrario .
Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa
più chiaro di così!!
ma ... e se per caso fosse riconducibile a emolumenti coorrelati al lavoro dipendente la tassazione sarebbe separata vero se è relativa ad anni pregressi?
ma ... e se per caso fosse riconducibile a emolumenti coorrelati al lavoro dipendente la tassazione sarebbe separata vero se è relativa ad anni pregressi?
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa
continua la tedia:
e secondo voi è da ricomprendere tra le "spese di personale" ?
e secondo voi è da ricomprendere tra le "spese di personale" ?
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Liquidazione
Sicuramente deve essere ricompreso l'importo tra le spese di personale ma tra le spese di competenza dell'anno o degli anni cui competevano detti importi.
Non puo' essere condierato un arretrato se non dal punto di vista fiscale per non alterare gli scaglioni irpef dell'anno di cassa.( 2011 )
Non puo' essere condierato un arretrato se non dal punto di vista fiscale per non alterare gli scaglioni irpef dell'anno di cassa.( 2011 )
Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa
Paolo Gros ha scritto:Sicuramente deve essere ricompreso l'importo tra le spese di personale ma tra le spese di competenza dell'anno o degli anni cui competevano detti importi.
Non puo' essere condierato un arretrato se non dal punto di vista fiscale per non alterare gli scaglioni irpef dell'anno di cassa.( 2011 )
ma non si tratta di competenze dovute ma di una quota concordata per non proseguire nel contenzioso.
aidi- Messaggi : 190
Data d'iscrizione : 23.08.10
Località : dalla via emilia al west
Liquidazione
Come detto Aidi allora se si tratta di una somma "risarcitoria2 o di natura comunque non riconducibile ad istituti contrattuali tale somma puo' essere esentata da qualsiasi tipo di tassazione .
risarcimento danni
Nel mio ente a seguito di un lavoro fognario è stato procurato un danno all'abitazione di un privato il quale ha poi provveduto a proprie spese ai lavori di riparazione, ora ha presentato all'ufficio tecnico le spese sostenute e chiede il risarcimento, dove può essere imputata la spesa?
michela di colandrea- Messaggi : 375
Data d'iscrizione : 30.03.11
Risarcimento danni
Il quesito mi pare un po' carente ovvero:
Chi ha eseguito i lavori , il comune in economia o una ditta esterna?
Perche' il privato ha provveduto sua sponte alla riparazione?
L'ente e' assicurato rc ?
In assenza di queste informazioni non e' possibile una risposta adeguata.
Chi ha eseguito i lavori , il comune in economia o una ditta esterna?
Perche' il privato ha provveduto sua sponte alla riparazione?
L'ente e' assicurato rc ?
In assenza di queste informazioni non e' possibile una risposta adeguata.
Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa
Mi scuso per le informazioni poco dettagliate, ma la questione è ingarbugliata,cerco di essere più chiara: in seguito ad una somma urgenza per il crollo di un muro a cui il comune ha provveduto affidando ad una ditta esterna il lavoro, ci si è accorti che c'erano delle infiltrazioni che hanno causato il danno al privato, quindi il danno presumo non sia da addebitare alla ditta.
Il privato ha poi eseguito i lavori immediatamente per non subire ulteriori danni.
L'ente non è coperto da assicurazione
Il privato ha poi eseguito i lavori immediatamente per non subire ulteriori danni.
L'ente non è coperto da assicurazione
michela di colandrea- Messaggi : 375
Data d'iscrizione : 30.03.11
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