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liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa

3 partecipanti

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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa

Messaggio  aidi Gio 24 Mar 2011 - 12:37

il dipendente è ancora in servizio e stanno concordando un verbale di conciliazione
il verbale stabilirà un importo netto
imponibile fiscale? tassazione separata?
imponibile contributivo e irap ? no?

aidi

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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty Transazione

Messaggio  Paolo Gros Gio 24 Mar 2011 - 12:45

Puoi fornire maggiori dettagli ?
"un verbale di conciliazione
" controversia di lavoro per il riconoscimento di ...?
Paolo Gros
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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa

Messaggio  aidi Gio 24 Mar 2011 - 12:50

Paolo Gros ha scritto:Puoi fornire maggiori dettagli ?
"un verbale di conciliazione
" controversia di lavoro per il riconoscimento di ...?
si tratta di rinuncia da parte del dipendente ad ogni azione legale per l'attivazione di un giudizio di secondo grado avanti alla Corte d'Appello a fronte del riconoscimento da parte dell'ente di una somma netta

aidi

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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty Risarcimento

Messaggio  Paolo Gros Gio 24 Mar 2011 - 12:52

E questa e' una materia che conosco e ti rispondo di botto Laughing

Agenzia delle Entrate - Risoluzione del 7/12/2007 n. 356

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito la disposizione contenuta nella prima parte del comma 2 dell'art. 6 del Tuir, la quale stabilisce che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Con riferimento alle indennità risarcitorie, la norma in esame prevede l'assoggettabilità a tassazione solo delle indennità dirette a sostituire un reddito non conseguito, quindi, dirette a risarcire il c.d. lucro cessante.

Diversamente, non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate al fine di reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (il c.d. danno emergente).
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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa

Messaggio  aidi Gio 24 Mar 2011 - 12:55

Crying or Very sad Question oddiomio non ho capito

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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty Risarcimento

Messaggio  Paolo Gros Gio 24 Mar 2011 - 13:54

Cerco di spiegarmi:
se la somma che il comune ha deciso in conciliazine di dare al dipendente riguarda un importo dovuto per il suo lavoro e non retribuito sara' tassato come lavoro dipendente " costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti."
Faccio un esempio: il dipendente richiede in conciliazione una somma di reperibilita' prestata e non pagata .
La somma richiesta sara' ordinariamente tassata come reperibilita' mentre se al dipendente viene riconosciuta una somma puramente risarcitoria per il danno subito ( patrimoniale o anche morale ) la stessa non sara' oggetto di tassazione.(non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie )

Se poi mi e' permesso esprimerei una opinione assai negativa al ricorso delle transazioni novative in materia di lavoro dipendente .
La prospettazione di un ricorso alle cd. transazioni novative – correttamente identificate dai più quali soluzioni marcatamente elusive della normativa fiscale, predilette da datori e lavoratori – non mi pare una delle più geniali.
Va ricordato che con la pubblicazione nel cd. decreto Dini del 1995 (art. 32, L. n. 85/1995, rubricato “Transazioni e somme risarcitorie”) il legislatore intese mandare in soffitta le transazioni novative escogitate eminentemente quale espediente per sottrarre somme a contenuto retributivo all’assoggettamento fiscale.
La natura retributiva di una dazione in danaro – con il connesso obbligo di essere gravata fiscalmente oltreché contributivamente – la si desume (così fa la Finanza) dall’oggetto e dai titoli della controversia insorta, non da una bilaterale e collusiva intesa delle due parti in controversia che decidono di appiccicare alla soluzione transattiva l’etichetta di “transazione novativa”.

Ma evidentemente molti altri la pensano altrimenti! pirat

Aggiungo ancora che anche nel caso di "redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti" se proprio si vuole e' anche possibile con la formula della transazione novativa non pagare i contributi in quanto l'accordo transattivo non risulta opponibile dagli istituti quali l'Inps o l'Inpdap (La Suprema Corte Sezione Lavoro n. 3122 del 3 marzo 2003)

...e mi fermo in quanto e' la forma transattiva sia essa novativa oppure non novativa in materia di lavoro dipendente mi trova critico e contrario .
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Messaggio  aidi Ven 25 Mar 2011 - 0:25

più chiaro di così!!
ma ... e se per caso fosse riconducibile a emolumenti coorrelati al lavoro dipendente la tassazione sarebbe separata vero se è relativa ad anni pregressi?

aidi

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Messaggio  Paolo Gros Ven 25 Mar 2011 - 0:42

A mio parere sicuramente si.
Buon lavoro.
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Messaggio  aidi Mer 6 Apr 2011 - 7:03

continua la tedia:
e secondo voi è da ricomprendere tra le "spese di personale" ?

aidi

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Messaggio  Paolo Gros Mer 6 Apr 2011 - 7:07

Sicuramente deve essere ricompreso l'importo tra le spese di personale ma tra le spese di competenza dell'anno o degli anni cui competevano detti importi.
Non puo' essere condierato un arretrato se non dal punto di vista fiscale per non alterare gli scaglioni irpef dell'anno di cassa.( 2011 )
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Messaggio  aidi Mer 6 Apr 2011 - 23:57

Paolo Gros ha scritto:Sicuramente deve essere ricompreso l'importo tra le spese di personale ma tra le spese di competenza dell'anno o degli anni cui competevano detti importi.
Non puo' essere condierato un arretrato se non dal punto di vista fiscale per non alterare gli scaglioni irpef dell'anno di cassa.( 2011 )

ma non si tratta di competenze dovute ma di una quota concordata per non proseguire nel contenzioso.

aidi

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Messaggio  Paolo Gros Gio 7 Apr 2011 - 0:21

Come detto Aidi allora se si tratta di una somma "risarcitoria2 o di natura comunque non riconducibile ad istituti contrattuali tale somma puo' essere esentata da qualsiasi tipo di tassazione .
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Messaggio  michela di colandrea Mer 27 Apr 2011 - 5:42

Nel mio ente a seguito di un lavoro fognario è stato procurato un danno all'abitazione di un privato il quale ha poi provveduto a proprie spese ai lavori di riparazione, ora ha presentato all'ufficio tecnico le spese sostenute e chiede il risarcimento, dove può essere imputata la spesa?

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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty Risarcimento danni

Messaggio  Paolo Gros Mer 27 Apr 2011 - 5:45

Il quesito mi pare un po' carente ovvero:
Chi ha eseguito i lavori , il comune in economia o una ditta esterna?
Perche' il privato ha provveduto sua sponte alla riparazione?
L'ente e' assicurato rc ?

In assenza di queste informazioni non e' possibile una risposta adeguata.
Paolo Gros
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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty Re: liquidazione competenze a titolo di transazione generale e novativa

Messaggio  michela di colandrea Mer 27 Apr 2011 - 6:24

Mi scuso per le informazioni poco dettagliate, ma la questione è ingarbugliata,cerco di essere più chiara: in seguito ad una somma urgenza per il crollo di un muro a cui il comune ha provveduto affidando ad una ditta esterna il lavoro, ci si è accorti che c'erano delle infiltrazioni che hanno causato il danno al privato, quindi il danno presumo non sia da addebitare alla ditta.
Il privato ha poi eseguito i lavori immediatamente per non subire ulteriori danni.
L'ente non è coperto da assicurazione

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liquidazione competenze a titolo di transazione generale  e novativa Empty Danni

Messaggio  Paolo Gros Mer 27 Apr 2011 - 6:41

Ok tutto chiaro.
1.01.08.08 Oneri straordinari della gestione corrente
Paolo Gros
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