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http://www.irpef.info/ristrutturazione edilizia - aliquota iva
3 partecipanti
ristrutturazione edilizia - aliquota iva
I lavori di ristrutturazione edilizia di un edificio di proprietà comunale, precisamente riguardanti la demolizione e ridistribuzione di spazi interni, l'adeguamento degli impianti e la modifica di un prospetto (facciata esterna), si possono assoggettare ad aliquota iva ridotta?
se si, a quale norma si può fare riferimento?
grazie mille
se si, a quale norma si può fare riferimento?
grazie mille
lorena- Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 14.10.10
Età : 66
Località : casale sul sile
Aliquota Iva
Facciamo il punto:
La Finanziaria per il 2006 (legge 266/2005) non ha più prorogato l’agevolazione dell'Iva al 10% , ma ha innalzato dal 36 al 41% la detrazione a fini Irpef per tali interventi. Dal 1° gennaio 2006 quindi si è tornati ad applicare l’aliquota Iva del 20%.
Occorre però ricordare che alcuni tipi di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stabilmente assoggettati all'aliquota Iva del 10%, essendo esplicitamente indicati nella tabella A, parte III, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ai punti 127-duodecies e 127-quaterdecies.
Si tratta, in particolare di:
• lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr 380/2001, se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica;
• lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr 380/2001, se eseguiti in dipendenza di un contratto di appalto;
• interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr 380/2001.
Occorre verificare quindi la tipologia dell'edificio cui trattasi.
La Finanziaria per il 2006 (legge 266/2005) non ha più prorogato l’agevolazione dell'Iva al 10% , ma ha innalzato dal 36 al 41% la detrazione a fini Irpef per tali interventi. Dal 1° gennaio 2006 quindi si è tornati ad applicare l’aliquota Iva del 20%.
Occorre però ricordare che alcuni tipi di interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stabilmente assoggettati all'aliquota Iva del 10%, essendo esplicitamente indicati nella tabella A, parte III, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), ai punti 127-duodecies e 127-quaterdecies.
Si tratta, in particolare di:
• lavori di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del Dpr 380/2001, se eseguiti su edifici di edilizia residenziale pubblica;
• lavori di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del Dpr 380/2001, se eseguiti in dipendenza di un contratto di appalto;
• interventi di ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr 380/2001.
Occorre verificare quindi la tipologia dell'edificio cui trattasi.
Re: ristrutturazione edilizia - aliquota iva
Scusate, sapete se e' possibile applicare l'iva al 10% per ristrutturazione bagno (tubature-sanitari-muratori-piastrelle) su 1^ casa di residenza?
La ditta mi chiede una dichiarazione per avere l'agevolazione del 10% in fattura; ma non e' prevista per legge?
Il caf mi fa presente che se l’iva non è calcolata correttamente in fattura, perdo il diritto alla detrazione fiscale del 36% nei prox 730!
Sulla guida dell’agenzia delle entrate ristrutturazioni edilizie di dic2010, si legge che:
“i beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.(tra cui sanitari e rubinetteria da bagni)
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.”
Come posso procedere secondo voi?
RAGIO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 20.01.11
Aliquota Iva
Chiarito che :
I beni significativi cui si fa riferimento sono:
ascensori e montacarichi
infissi esterni ed interni
caldaie
videocitofoni
apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria
sanitari e rubinetterie da bagno
impianti di sicurezza.
Per tali beni, che vanno indicati distintamente in fattura, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria del 20 per cento
ho trovato sul web questo esempio che ci puo' aiutare
bene significativo: 8.000
bene non significativo: 3.000
posa in opera: 2.000.
L'aliquota del 10 per cento si applica sulla differenza tra valore complessivo (13.000) e il valore dei beni significativi (8.000) = 13.000 - 8.000 = 5.000 Sul bene significativo, il 10 per cento si applica sulla parte del suo valore corrispondente al valore netto della prestazione (3.000 + 2.000) = 5.000, in quanto il valore dei beni significativi supera la metà dell'importo dell'intervento (13.000/2= 6.500).
Il 20 per cento si applica alla parte del valore del bene significativo eccedente il valore netto della prestazione (8.000 - 5.000 = 3.000).
I beni significativi cui si fa riferimento sono:
ascensori e montacarichi
infissi esterni ed interni
caldaie
videocitofoni
apparecchi di condizionamento e riciclo dell'aria
sanitari e rubinetterie da bagno
impianti di sicurezza.
Per tali beni, che vanno indicati distintamente in fattura, l'aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di recupero e quello dei beni stessi. Il valore residuo del bene deve essere assoggettato all'aliquota ordinaria del 20 per cento
ho trovato sul web questo esempio che ci puo' aiutare
bene significativo: 8.000
bene non significativo: 3.000
posa in opera: 2.000.
L'aliquota del 10 per cento si applica sulla differenza tra valore complessivo (13.000) e il valore dei beni significativi (8.000) = 13.000 - 8.000 = 5.000 Sul bene significativo, il 10 per cento si applica sulla parte del suo valore corrispondente al valore netto della prestazione (3.000 + 2.000) = 5.000, in quanto il valore dei beni significativi supera la metà dell'importo dell'intervento (13.000/2= 6.500).
Il 20 per cento si applica alla parte del valore del bene significativo eccedente il valore netto della prestazione (8.000 - 5.000 = 3.000).
Re: ristrutturazione edilizia - aliquota iva
Perchè la ditta mi chiede l'autocertificazione? Sono tenuta a farla per ottenere qs trattamento iva?
grazie
grazie
RAGIO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 20.01.11
Iva agevolata
Beh, la ditta ha ragione e' prevista per legge l'autocertificazione per ottenere l’applicazione di un'aliquota IVA agevolata sulle ristrutturazioni (10% anziché 20%). L'autocertificazione va presentata all’impresa che esegue il lavoro e/o fornisce i materiali. (art.31 L.457/78 )
Se ovviamente certifichi in modo errato ne rispondi solo tu , del resto per la ditta l'Iva e' una partita di giro per te un costo ....in questo caso agevolato.
Se ovviamente certifichi in modo errato ne rispondi solo tu , del resto per la ditta l'Iva e' una partita di giro per te un costo ....in questo caso agevolato.
Re: ristrutturazione edilizia - aliquota iva
scusa se insisto, ma non avresti un fac simile di domanda da poter utilizzare?
grazie
grazie
RAGIO- Messaggi : 182
Data d'iscrizione : 20.01.11
Iva Agevolata
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http://www.moduli.it/item.php/3329
puoi compilare il modulo on line e stamparlo
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