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aumento di capitale sociale
Salve,
chiedo cortesemente se è possibile utilizzare l'avanzo 2011 per aumentare il capitale sociale della società partecipata al 100% al fine di realizzare un'opera su terreno di proprietà comunale? La società ha chiuso tutti gli esercizi precedenti in utile e chiuderà in utile anche il 2011.
Grazie.
chiedo cortesemente se è possibile utilizzare l'avanzo 2011 per aumentare il capitale sociale della società partecipata al 100% al fine di realizzare un'opera su terreno di proprietà comunale? La società ha chiuso tutti gli esercizi precedenti in utile e chiuderà in utile anche il 2011.
Grazie.
Pimmu- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 29.04.12
societa'
Stante la chiusura in utile non si e' in presenza di ricapitalizzazione ex lege ma di spontanea volonta' di aumento del capitale sociale ( che mal si coniuga alla chiusura in utile9, ma detto questo e' possibile con avanzo solo in sede di assestamento essendo tale spesa di natura corrente e non capitale
Re: aumento di capitale sociale
Scusa,
ma non riesco a capire....... ricapitalizzare una s.r.l 100% comunale (ossia aumentare il capitale sociale) costituita per l'esercizio di servizi pubblici locali è una spesa corrente?
come mai non viene considerata spesa di investimento quando l'aumento di capitale avviene per realizzare un'opera pubblica su proprietà comunale e non per ripianare perdite?
a quale riferimento normativo occorre fare riferimento ?
grazie scusa l'insistenza ma è una cosa urgente.
ma non riesco a capire....... ricapitalizzare una s.r.l 100% comunale (ossia aumentare il capitale sociale) costituita per l'esercizio di servizi pubblici locali è una spesa corrente?
come mai non viene considerata spesa di investimento quando l'aumento di capitale avviene per realizzare un'opera pubblica su proprietà comunale e non per ripianare perdite?
a quale riferimento normativo occorre fare riferimento ?
grazie scusa l'insistenza ma è una cosa urgente.
Pimmu- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 29.04.12
Aumento
Il continuo flusso di risorse comunali per il ripiano delle perdite e la ricostituzione del capitale delle partecipate, «non può inquadrarsi tra la spesa in conto capitale ma deve gravare sulla spesa corrente». Lo afferma la Sezione regionale di controllo perla Puglia della Corte dei conti nella pronuncia 65/2007. Nella circostanza il collegio, esercitando il controllo previsto dai commi 166 e seguenti della Finanziaria 2006, ha preso atto della reiterata attività di ricapitalizzazione di una società partecipata - sempre in perdita negli ultimi anni - a opera del Comune di Lecce. L'ente in effetti già nel novembre 2006 era stato oggetto di verifiche della Corte proprio per i bilanci in rosso della società nel 2004 e 2005. Verifiche terminate con l'ammonimento della Corte che le continue operazioni di ripiano delle perdite avrebbero potuto costituire, se ripetute, un rischio per gli equilibri di bilancio del Comune (deliberazione n. 99/2006). Ciononostante anche nel 2007 il Comune ha provveduto a far fronte a un ulteriore bilancio in rosso della partecipata, con perdite addirittura superiori a quelle degli anni precedenti. La Corte ha pertanto precisato che, contrariamente alle valu-tazioni dell'ente, «l'operazione di ripiano delle perdite non può inquadrarsi nell'alveo delle spese di investimento», come avviene più in generale per gli aumenti di capitale di società in attivo. Qui invece, l'intervento del Comune deve intendersi ai sensi dell'articolo 2447 del Codice civile, per ripianare dunque perdite che hanno comportato la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale con conseguente obbligo per l'assemblea dei soci di riduzione e contemporaneo aumento dello stesso. Strada scelta dal Comune per evitare lo scioglimento o la trasformazione della controllata. Nel caso, come ha osservato la Corte, l'esatta collocazione in bilancio della spesa per la ricapitalizzazione avrebbe dovuto individuarsi tra la spesa corrente, e precisamente al Titolo I, intervento 8, relativo agli oneri straordinari della gestione corrente (principio contabile n. 3 dell'osservatorio per la Finanza degli enti locali). Di diverso avviso il Comune che come detto ha considerato l'operazione di ricapitalizzazione tra gli investimenti, la cui copertura, tra l'altro, è stata garantita individuando tra le fonti (articolo 199 del Tuel) anche i proventi della rimodulazione di un contratto di swap le cui modifiche tuttavia come ha sottolineato la Corte «devono essere valutate e monitorate dal Comune con particolare cautela perché potrebbero aver rinviato al futuro il rimborso delle quote di capitale del prestito obbligazionario operando esclusivamente sugli interessi». Apprezzabile in ogni caso, a evitare ulteriori situazioni patologiche, il «processo di autocorrezione» avviato dal Comune attraverso la definizione di un piano strategico 2008-2010 elaborato per raggiungere nel prossimo triennio la riorganizzazione dellapartecipata. Non solo operazioni finanziarie dunque per coprire i buchi di bilancio ma anche un occhio al sistema di governance ed alla necessità di pianificare, organizzare, controllare in un'ottica di medio termine attività e risultati delle partecipate. Unico neo per il Comune i tempi per il raggiungimento di tale equilibrio, previsto nor prima del 2010. ungimento di tale equilibrio, previsto non prima del 2010.
Fonte:Il Sole 24 Ore
Fonte:Il Sole 24 Ore
Re: aumento di capitale sociale
Sono alle prese con la ricapitalizzazione ai sensi dell'art. 2447 c.c. di una società partecipata....
Mi viene il dubbio: la delibera è di competenza della Giunta o del Consiglio????
Datemi anche qualche riferimento normativo...
Grazie
Mi viene il dubbio: la delibera è di competenza della Giunta o del Consiglio????
Datemi anche qualche riferimento normativo...
Grazie
rizzi79- Messaggi : 170
Data d'iscrizione : 19.01.12
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