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Adempimenti art. 48/bis.
Il nostro comune ha affidato ad una ditta privata il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani.
Al momento del pagamento del canone mensile l'avvocato di tale ditta, con apposita nota scritta e con riferimento alla circolare nr. 22 del 29/07/2008 invita i nostri uffici a non effettuare gli adempimenti di cui all'art. 48/bis in quanto: "... trattandosi di interventi di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali... concernenti la tutela delle condizioni igieniche sanitarie dell'intero territorio comunale rende i crediti di tale attività non pignorabili...".
Ma è possibile una cosa del genere oppure è follia allo stato puro?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Al momento del pagamento del canone mensile l'avvocato di tale ditta, con apposita nota scritta e con riferimento alla circolare nr. 22 del 29/07/2008 invita i nostri uffici a non effettuare gli adempimenti di cui all'art. 48/bis in quanto: "... trattandosi di interventi di raccolta rifiuti solidi urbani e speciali... concernenti la tutela delle condizioni igieniche sanitarie dell'intero territorio comunale rende i crediti di tale attività non pignorabili...".
Ma è possibile una cosa del genere oppure è follia allo stato puro?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Pola- Messaggi : 125
Data d'iscrizione : 15.01.11
48 bis
Il citato art. 48-bis, nella sua attuale formulazione, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedano al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Sotto il versante ermeneutico occorre nominare la circolare 29 luglio 2008, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 186 del 9 agosto 2008, con la quale e' stata fornita una lettura interpretativa in merito ad alcune delle problematiche apparse di maggiore importanza e di piu' generale interesse.
Nel caso di specie prima di effettuare un pagamento, potrebbe avvenire che sia stata erroneamente attivata la verifica prevista dall'art. 48-bis anche per casi in cui, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti con la circolare n. 22/2008 oppure per altre ragioni, l'obbligo di verifica doveva ritenersi escluso (ad esempio: il beneficiario ha la natura di pubblica amministrazione; il pagamento e' fondato su ragioni di preminente
interesse pubblico; eccetera).
La richiesta avanzata dalla ditta mi pare quindi legittima ancorche' mi pare irrituale che tale norma ( suepressa) venga avanzata da un legale .
Non vi e' infatti dubbio che la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale rivesta la fattispecie di "preminente interesse pubblico" che vanta tutela di privilegio nei confronti dei debiti erariali assicurabili ex 48 bis.
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifichino se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedano al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, al fine dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Sotto il versante ermeneutico occorre nominare la circolare 29 luglio 2008, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 186 del 9 agosto 2008, con la quale e' stata fornita una lettura interpretativa in merito ad alcune delle problematiche apparse di maggiore importanza e di piu' generale interesse.
Nel caso di specie prima di effettuare un pagamento, potrebbe avvenire che sia stata erroneamente attivata la verifica prevista dall'art. 48-bis anche per casi in cui, alla luce degli indirizzi interpretativi forniti con la circolare n. 22/2008 oppure per altre ragioni, l'obbligo di verifica doveva ritenersi escluso (ad esempio: il beneficiario ha la natura di pubblica amministrazione; il pagamento e' fondato su ragioni di preminente
interesse pubblico; eccetera).
La richiesta avanzata dalla ditta mi pare quindi legittima ancorche' mi pare irrituale che tale norma ( suepressa) venga avanzata da un legale .
Non vi e' infatti dubbio che la raccolta dei rifiuti sul territorio comunale rivesta la fattispecie di "preminente interesse pubblico" che vanta tutela di privilegio nei confronti dei debiti erariali assicurabili ex 48 bis.
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