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Passaggio in azienda srl a totale partecipazione comunale
è stata costituita a imola una azienda srl a totale partecipazione comunale il giorno prima del decreto spending rewiew che prevede che queste aziende a fine 2013 verranno chiuse o alienate con i disastrosi effetti che potrenno ricadere sui dipendenti trasferiti.può un Comune trasferire obbligatoriamente in una società privata anche se a totale partecipazione pubblica, i propri dipendenti, oppure è prevista l'accettazione da parte dei lavoratori?
rizzello lucio- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 18.07.12
Partecipata
Il trasferimento del personale alla partecipata cui vengono affidati compiti prima svolti all'interno con proprio personale puo' avvenire proprio anche in rapporto a tale personale .
L'obbligo del trasferimento del personale (oltre che delle necessarie risorse finanziarie e strumentali) alle società di nuova costituzione o partecipazione (disposto dalla legge finanziaria 2008) rappresenta, un formidabile ostacolo al ricorso alla forma societaria di gestione, quantomeno per attività e servizi già esistenti, in forza delle comprensibili resistenze che si registrano sul piano sindacale e da parte dei dipendenti coinvolti (che raramente interpretano come un'opportunità la perdita dello status di dipendenti pubblici, tanto più nella prospettiva di essere impiegati presso società che potrebbero essere anche integralmente privatizzate).
La Corte dei conti Lombardia ha chiarito che l'ente locale potrà procedere alla reinternalizzazione del personale delle partecipate a condizione che “vi sia stato trasferimento di personale al momento della costituzione della società o dell'affidamento del servizio alla medesima e sia stato previsto , a norma di statuto o di regolamento di servizio, ovvero mediante un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione locale e le organizzazioni sindacali di settore, il reintegro nel ruolo dell'ente locale in caso di scioglimento della società o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali”.
Tale clausola costituisce una condizione risolutiva dell'atto di trasferimento, legata ad una pluralità di circostanze, quali, da un lato, l'espressa volontà dei dipendenti trasferiti di rientrare nell'ambito dell'apparato comunale, dall'altra, l'esistenza di un concreto interesse pubblico alla riammissione dei dipendenti stessi.
In questa prospettiva, la riammissione del personale del comune all'interno dell'organico dell'apparato municipale appare legittima in quanto conforme all'interesse pubblico
Tale interpretazione è stata ritenuta corretta anche dalle sezioni riunite della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 8/2010, hanno precisato che le condizioni necessarie perché si possa procedere alla riammissione in servizio sono:
la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;
la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento;
l'espressa volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti;
l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria.
L'obbligo del trasferimento del personale (oltre che delle necessarie risorse finanziarie e strumentali) alle società di nuova costituzione o partecipazione (disposto dalla legge finanziaria 2008) rappresenta, un formidabile ostacolo al ricorso alla forma societaria di gestione, quantomeno per attività e servizi già esistenti, in forza delle comprensibili resistenze che si registrano sul piano sindacale e da parte dei dipendenti coinvolti (che raramente interpretano come un'opportunità la perdita dello status di dipendenti pubblici, tanto più nella prospettiva di essere impiegati presso società che potrebbero essere anche integralmente privatizzate).
La Corte dei conti Lombardia ha chiarito che l'ente locale potrà procedere alla reinternalizzazione del personale delle partecipate a condizione che “vi sia stato trasferimento di personale al momento della costituzione della società o dell'affidamento del servizio alla medesima e sia stato previsto , a norma di statuto o di regolamento di servizio, ovvero mediante un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione locale e le organizzazioni sindacali di settore, il reintegro nel ruolo dell'ente locale in caso di scioglimento della società o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali”.
Tale clausola costituisce una condizione risolutiva dell'atto di trasferimento, legata ad una pluralità di circostanze, quali, da un lato, l'espressa volontà dei dipendenti trasferiti di rientrare nell'ambito dell'apparato comunale, dall'altra, l'esistenza di un concreto interesse pubblico alla riammissione dei dipendenti stessi.
In questa prospettiva, la riammissione del personale del comune all'interno dell'organico dell'apparato municipale appare legittima in quanto conforme all'interesse pubblico
Tale interpretazione è stata ritenuta corretta anche dalle sezioni riunite della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 8/2010, hanno precisato che le condizioni necessarie perché si possa procedere alla riammissione in servizio sono:
la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;
la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento;
l'espressa volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti;
l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria.
rifiuto
in caso di rifiuto da parte del lavoratore al passaggio del ramo di azienda(visto le alte probabilità che la società venga chiusa o alienata) a cosa andrebbe incontro?Paolo Gros ha scritto:Il trasferimento del personale alla partecipata cui vengono affidati compiti prima svolti all'interno con proprio personale puo' avvenire proprio anche in rapporto a tale personale .
L'obbligo del trasferimento del personale (oltre che delle necessarie risorse finanziarie e strumentali) alle società di nuova costituzione o partecipazione (disposto dalla legge finanziaria 2008) rappresenta, un formidabile ostacolo al ricorso alla forma societaria di gestione, quantomeno per attività e servizi già esistenti, in forza delle comprensibili resistenze che si registrano sul piano sindacale e da parte dei dipendenti coinvolti (che raramente interpretano come un'opportunità la perdita dello status di dipendenti pubblici, tanto più nella prospettiva di essere impiegati presso società che potrebbero essere anche integralmente privatizzate).
La Corte dei conti Lombardia ha chiarito che l'ente locale potrà procedere alla reinternalizzazione del personale delle partecipate a condizione che “vi sia stato trasferimento di personale al momento della costituzione della società o dell'affidamento del servizio alla medesima e sia stato previsto , a norma di statuto o di regolamento di servizio, ovvero mediante un protocollo d'intesa tra l'Amministrazione locale e le organizzazioni sindacali di settore, il reintegro nel ruolo dell'ente locale in caso di scioglimento della società o di parziale reinternalizzazione dei servizi pubblici locali”.
Tale clausola costituisce una condizione risolutiva dell'atto di trasferimento, legata ad una pluralità di circostanze, quali, da un lato, l'espressa volontà dei dipendenti trasferiti di rientrare nell'ambito dell'apparato comunale, dall'altra, l'esistenza di un concreto interesse pubblico alla riammissione dei dipendenti stessi.
In questa prospettiva, la riammissione del personale del comune all'interno dell'organico dell'apparato municipale appare legittima in quanto conforme all'interesse pubblico
Tale interpretazione è stata ritenuta corretta anche dalle sezioni riunite della Corte dei conti che, nella deliberazione n. 8/2010, hanno precisato che le condizioni necessarie perché si possa procedere alla riammissione in servizio sono:
la persistenza di una carenza organica nei ruoli e per le funzioni di competenza dei dipendenti già trasferiti presso la società concessionaria;
la disponibilità di risorse economiche per sostenere gli oneri connessi al reinquadramento;
l'espressa volontà dell'amministrazione di procedere alla copertura dei posti scoperti mediante la riammissione dei dipendenti;
l'inquadramento dei dipendenti nella medesima posizione giuridico-economica rivestita anteriormente al trasferimento presso la società concessionaria.
rizzello lucio- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 18.07.12
rifiuto
in caso di rifiuto da parte del lavoratore al passaggio nella società partecipata(visto le alte probabilità che la società venga chiusa o alienata) a cosa andrebbe incontro?.rizzello lucio ha scritto:è stata costituita a imola una azienda srl a totale partecipazione comunale il giorno prima del decreto spending rewiew che prevede che queste aziende a fine 2013 verranno chiuse o alienate con i disastrosi effetti che potrenno ricadere sui dipendenti trasferiti.può un Comune trasferire obbligatoriamente in una società privata anche se a totale partecipazione pubblica, i propri dipendenti, oppure è prevista l'accettazione da parte dei lavoratori?
rizzello lucio
Messaggi: 2
Data d'iscrizione: 18.07.12
Ultima modifica di rizzello lucio il Gio 19 Lug 2012 - 1:19 - modificato 1 volta.
rizzello lucio- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 18.07.12
quale legge
quale legge e articolo prevede la risoluzione del rapporto di lavoro con l' ente pubblico per il rifiuto del passaggio del dipendente pubblico alla società privata partecipata?Paolo Gros ha scritto:alla risoluzione del rapporto di lavoro
rizzello lucio- Messaggi : 6
Data d'iscrizione : 18.07.12
partecipata
In materia di “mobilità collettiva obbligata” nella pubblica
amministrazione, il legislatore è intervenuto a tutela della stabilità del posto e
a salvaguardia dei diritti del dipendente pubblico coinvolto nei processi di
riorganizzazione strutturale. L’art. 31 del D. Lgs. n.165/2001, nel disciplinare
il passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività ha stabilito
che: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che
passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’art. 2112 c.c. e si
osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428”.
In materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il
legislatore è intervenuto positivizzando principi di matrice giurisprudenziale,
oramai affermati nell’ordinamento giuridico, mediante l’entrata in vigore
dell’art. 18, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133, il quale dispone che
“le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165”. La norma, al pari della disciplina sul personale, sugli incarichi di
collaborazione autonoma e sul rispetto dei principi in tema di Patto di stabilità,
specificati rispettivamente negli artt. 76, commi 1 e 3, 46 e 23 bis, comma
10, della citata legge finanziaria, ha introdotto un corpus omogeneo di norme
che assimilano la società a totale partecipazione pubblica all’amministrazione
locale in senso stretto e ne condizionano il suo stare nell’ordinamento
giuridico.
al link
http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2009/delibera_987_2009.pdf&%5d
la corte lombardia
amministrazione, il legislatore è intervenuto a tutela della stabilità del posto e
a salvaguardia dei diritti del dipendente pubblico coinvolto nei processi di
riorganizzazione strutturale. L’art. 31 del D. Lgs. n.165/2001, nel disciplinare
il passaggio di dipendenti per effetto del trasferimento di attività ha stabilito
che: “Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o
loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che
passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’art. 2112 c.c. e si
osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’art. 47,
commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428”.
In materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il
legislatore è intervenuto positivizzando principi di matrice giurisprudenziale,
oramai affermati nell’ordinamento giuridico, mediante l’entrata in vigore
dell’art. 18, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.133, il quale dispone che
“le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il
reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.165”. La norma, al pari della disciplina sul personale, sugli incarichi di
collaborazione autonoma e sul rispetto dei principi in tema di Patto di stabilità,
specificati rispettivamente negli artt. 76, commi 1 e 3, 46 e 23 bis, comma
10, della citata legge finanziaria, ha introdotto un corpus omogeneo di norme
che assimilano la società a totale partecipazione pubblica all’amministrazione
locale in senso stretto e ne condizionano il suo stare nell’ordinamento
giuridico.
al link
http://www.corteconti.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/lombardia/pareri/2009/delibera_987_2009.pdf&%5d
la corte lombardia
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