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responsabile di procedimento
lavoro in un piccolo comune sono una ctg D ed il mio responsabile di servizio (P.O.) mi ha nominato responsabile di servizio per materie generali. Ad esempio: responsabile di tutti i procedimenti che riguardano la parte amministrativa del personale (?), di tutti i procedimenti, cause, vertenze, ecc.. in cui sia coinvolto il comune; promozione sport (?); deliberazioni e determinazioni ... e così via.
Ho rinunciato a litigare perchè sarebbe peggio e la Giunta è schierata.
Vorrei sapere in questo modo cosa rischio
grazie per eventuali risposte
guidur
Ho rinunciato a litigare perchè sarebbe peggio e la Giunta è schierata.
Vorrei sapere in questo modo cosa rischio
grazie per eventuali risposte
guidur
guidur- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 02.12.11
po
...ed il mio responsabile di servizio (P.O.) mi ha nominato responsabile di servizio per materie generali. ...
come ampiamente detto il titolare di PO ( come tale per delega sindacale9 non puo' delegare ( nominare) proprio nessuno poiche' il concetto di delega e' contrattualmente proprio solo dell'area dirigenziale.
Chi rischia...non sei tu
come ampiamente detto il titolare di PO ( come tale per delega sindacale9 non puo' delegare ( nominare) proprio nessuno poiche' il concetto di delega e' contrattualmente proprio solo dell'area dirigenziale.
Chi rischia...non sei tu
responsabile di procedimento
scusa mi è sfuggito: volevo dire mi ha nominato responsabile di procedimento
mi scuso ancora
guidur
mi scuso ancora
guidur
Paolo Gros ha scritto:...ed il mio responsabile di servizio (P.O.) mi ha nominato responsabile di servizio per materie generali. ...
come ampiamente detto il titolare di PO ( come tale per delega sindacale9 non puo' delegare ( nominare) proprio nessuno poiche' il concetto di delega e' contrattualmente proprio solo dell'area dirigenziale.
Chi rischia...non sei tu
guidur- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 02.12.11
responsabile
la L. n. 191/98, inserendo all’art. 51 della L. n. 142/90 il comma 3 ter ove si disponeva che “In attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni di cui al comma 3 bis (comuni privi di personale di qualifica dirigenziale n.d.r.), ai responsabili di uffici e servizi possono essere assegnate indennità di funzione localmente determinate, nell’ambito delle complessive disponibilità di bilancio dei comuni medesimi”. Successivamente il CCNL 31.3.1999 del comparto del personale delle Regioni – Autonomie locali negli artt. 8 e seguenti disciplinò l’area delle posizioni organizzative con relativa retribuzione al fine di ristabilire, almeno in parte, un equilibrio tra funzioni e responsabilità svolte e retribuzione percepita.
Leggendo in modo combinato le disposizioni sopraccitate e per quanto interessa in questa sede, pare si possa giungere alla conclusione che responsabile del procedimento, inteso come colui che adotta il provvedimento finale che impegna l’amministrazione verso l’esterno, debba essere individuato nel dirigente o, negli enti privi di dirigenza, nel responsabile di servizio nominato in base alle vigenti disposizioni ed indipendentemente dalla categoria giuridica di sua appartenenza. Non rileva infatti il fatto di appartenere alla categoria D oppure C o B ma ciò che conta è il fatto di essere nominato responsabile di servizio ed avere il potere di impegnare l’amministrazione verso l’esterno
Non si ritiene infatti corretto che un dirigente o responsabile di servizio deleghi l’adozione del provvedimento finale ad altro dipendente privo di tali qualifiche in quanto quest’ultimo risulta sprovvisto del generale potere di emanare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
L’atto che eventualmente venisse emanato risulterebbe viziato per incompetenza ed in caso di ricorso avverso lo stesso l’amministrazione potrebbe risultare soccombente.
Nulla vieta invece al dirigente o al responsabile di servizio di attribuire ad altro dipendente di qualsiasi categoria giuridica (B, C o D) l’istruttoria della pratica, ivi compresa l’emanazione di note interlocutorie ai soli fini istruttori (ad es. richiesta di chiarimenti o documenti per completare il fascicolo della pratica); in questi casi il responsabile dell’istruttoria concluderà il proprio lavoro con una relazione, con valenza puramente interna all’amministrazione, con la quale illustrerà il risultato della stessa al responsabile del procedimento e gli consiglierà il provvedimento finale da adottare. Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 6, c. 1 lett. e) della L. n. 241/90 il responsabile del procedimento, qualora competente ad emanare l’atto, non potrà discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
In considerazione anche del disposto dell’art. 29, c. 2 della L. n. 241/90 e s.m.i. ove si dispone che “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge” è necessario che gli enti locali nel loro regolamento disciplinino esattamente le figure del responsabile dell’istruttoria e del responsabile del procedimento tenendo conto della loro particolare organizzazione e struttura. In questo modo sarà quindi possibile definire esattamente “chi fa che cosa” e chiarire le responsabilità dei singoli soggetti che sono protagonisti del procedimento di emanazione di un provvedimento amministrativo.
Leggendo in modo combinato le disposizioni sopraccitate e per quanto interessa in questa sede, pare si possa giungere alla conclusione che responsabile del procedimento, inteso come colui che adotta il provvedimento finale che impegna l’amministrazione verso l’esterno, debba essere individuato nel dirigente o, negli enti privi di dirigenza, nel responsabile di servizio nominato in base alle vigenti disposizioni ed indipendentemente dalla categoria giuridica di sua appartenenza. Non rileva infatti il fatto di appartenere alla categoria D oppure C o B ma ciò che conta è il fatto di essere nominato responsabile di servizio ed avere il potere di impegnare l’amministrazione verso l’esterno
Non si ritiene infatti corretto che un dirigente o responsabile di servizio deleghi l’adozione del provvedimento finale ad altro dipendente privo di tali qualifiche in quanto quest’ultimo risulta sprovvisto del generale potere di emanare atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
L’atto che eventualmente venisse emanato risulterebbe viziato per incompetenza ed in caso di ricorso avverso lo stesso l’amministrazione potrebbe risultare soccombente.
Nulla vieta invece al dirigente o al responsabile di servizio di attribuire ad altro dipendente di qualsiasi categoria giuridica (B, C o D) l’istruttoria della pratica, ivi compresa l’emanazione di note interlocutorie ai soli fini istruttori (ad es. richiesta di chiarimenti o documenti per completare il fascicolo della pratica); in questi casi il responsabile dell’istruttoria concluderà il proprio lavoro con una relazione, con valenza puramente interna all’amministrazione, con la quale illustrerà il risultato della stessa al responsabile del procedimento e gli consiglierà il provvedimento finale da adottare. Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 6, c. 1 lett. e) della L. n. 241/90 il responsabile del procedimento, qualora competente ad emanare l’atto, non potrà discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.
In considerazione anche del disposto dell’art. 29, c. 2 della L. n. 241/90 e s.m.i. ove si dispone che “Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge” è necessario che gli enti locali nel loro regolamento disciplinino esattamente le figure del responsabile dell’istruttoria e del responsabile del procedimento tenendo conto della loro particolare organizzazione e struttura. In questo modo sarà quindi possibile definire esattamente “chi fa che cosa” e chiarire le responsabilità dei singoli soggetti che sono protagonisti del procedimento di emanazione di un provvedimento amministrativo.
Re: responsabile di procedimento
Puo' essere un dipendente di categoria d responsabile di procedimento della materia commercio? Si precisa che il responsabile del servizio commercio e' il Segretario comunale che regge ad interim la responsabilita' dell'area amministrativa in cui a breve transitera' la materia commercio proveniente dall'area vigilanza.
Per trasferire la materia commercio e' sufficiente una delibera di g.m. inviata in via successiva ai sindacati e alle RSU?
Per trasferire la materia commercio e' sufficiente una delibera di g.m. inviata in via successiva ai sindacati e alle RSU?
online67- Messaggi : 369
Data d'iscrizione : 08.05.12
procedimento
come piu' volte detto la responsabilita' non e' delegabile se non dal titolare ( Sindaco nel caso o dirigente nei comuni con dirigenza)
responsabile del procedimento, inteso come colui che adotta il provvedimento finale che impegna l’amministrazione verso l’esterno, debba essere individuato nel dirigente o, negli enti privi di dirigenza, nel responsabile di servizio nominato in base alle vigenti disposizioni ed indipendentemente dalla categoria giuridica di sua appartenenza. N
responsabile del procedimento, inteso come colui che adotta il provvedimento finale che impegna l’amministrazione verso l’esterno, debba essere individuato nel dirigente o, negli enti privi di dirigenza, nel responsabile di servizio nominato in base alle vigenti disposizioni ed indipendentemente dalla categoria giuridica di sua appartenenza. N
Re: responsabile di procedimento
Non so se ho ben capito, ma se il dirigente può comunque delegar solo attività di responsabile di procedimento in quanto come riportato nel post ......... il provvedimento finale che impegna l’amministrazione verso l’esterno, debba essere individuato nel dirigente o, negli enti privi di dirigenza, nel responsabile di servizio nominato in base alle vigenti disposizioni ed indipendentemente dalla categoria giuridica di sua appartenenza) Come vanno inquadrati quindi gli atti con i quali il dirigente attribuisce alla Posizioni Organizzative e/o Alte Professionalità tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno per le funzioni attribuite ? E possibile quindi di rifiutarsi di firmare un atto vs. l'esterno ... perchè in qualche modo illegittimo ??
soci- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 14.04.11
Re: responsabile di procedimento
fondamentalmente quindi la giunta può decidere che un responsabile di PO (sindaco, segretario o dipendente appositamente individuato che sia):
a - sia anche responsabile di tutti i procedimenti della sua area;
b - oppure sia anche responsabile di solo alcuni procedimenti della sua area e che dei rimanenti procedimenti sia responsabile un dipendente (B, C o D...) non PO.
giusto?
grazie
a - sia anche responsabile di tutti i procedimenti della sua area;
b - oppure sia anche responsabile di solo alcuni procedimenti della sua area e che dei rimanenti procedimenti sia responsabile un dipendente (B, C o D...) non PO.
giusto?
grazie
Rag.- Messaggi : 467
Data d'iscrizione : 30.10.13
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