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ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso
Salve.
Vorrei sapere se è possibile praticare un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione, da rurale a civile abitazione su un fabbricato agricolo non condonato ma solamente accatastato al catasto terreni e realizzato nel '72.
Grazie.
Vorrei sapere se è possibile praticare un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione, da rurale a civile abitazione su un fabbricato agricolo non condonato ma solamente accatastato al catasto terreni e realizzato nel '72.
Grazie.
Jack- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 22.04.11
Ex rurale
Tale edificio , ancorche' conservi le caratteristiche di ruralita' oppure no deve obbligatoriamente essere iscritto a catasto fabbricati entro fine aprile.
con D.L. 29.12.2010 n. 225 (c.d. “milleproroghe”), convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 è stato prorogato al 30/04/2011 il termine relativo all’accatastamento spontaneo dei c.d. “immobili fantasma”;
La regolarizzazione riguarda:
· i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto;
· i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità fiscale;
· gli immobili che, pur dichiarati in catasto, sono stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza (es. ampliamenti) o di destinazione (es. da abitazione a ufficio) non denunciate.
Per regolarizzare la situazione catastale dell’immobile, il titolare di diritti reali sullo stesso deve rivolgersi ad un professionista dell’area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi, agrotecnici).
La procedura di regolarizzazione in esame:
· consente di regolarizzare il solo illecito catastale, consistente nell’omessa presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione catastale, punito con sanzioni amministrative pecuniarie;
· ha effetto ai soli fini fiscali;
· non consente di regolarizzare anche gli illeciti urbanistici (es. intervento di nuova costruzione o di recupero edilizio effettuato in assenza del titolo abilitativo prescritto dalle norme urbanistiche nazionali, regionali e comunali, ovvero in difformità totale o parziale da esso).
Nel caso in cui il titolare di diritti reali lasci decorrere il termine del 30.4.2011 senza regolarizzare l’immobile, l’Agenzia del Territorio procederà all’attribuzione di una rendita presunta:
· con oneri a carico dell’interessato;
· sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
In deroga alla vigenti disposizioni, sia la rendita catastale presunta (attribuita in assenza di regolarizzazione entro il 30.4.2011) che quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dall’1.1.2007, a meno che il contribuente fornisca la prova idonea a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.
Pertanto, se il proprietario non è in grado di dimostrare che l’immobile è stato costruito o modificato dopo l’1.1.2007, la rendita presunta avrà efficacia retroattiva a partire dal 2007.
I tributi erariali (es. IRPEF) e locali (es. ICI), commisurati alla base imponibile determinata applicando la rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.
Si sottolinea che il termine del 30.4.2011 non riguarda i fabbricati non dichiarati in catasto che l’Agenzia del Territorio ha individuato nei Comuni contenuti nell’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.9.2010, che dovranno essere regolarizzati entro il 29.4.2011 (cioè entro il termine ordinario di 7 mesi dalla pubblicazione dell’elenco).
Si rammenta, infine, che la mancata denuncia prevede, a carico del titolare dell’immobile, pesanti sanzioni pecuniarie ovvero addebito di oneri e spese proporzionate alla data di costruzione del fabbricato.
Contestulamente alla pratica di accatastamento puo' essere presentata la Scia ( ex Dia ) per la ristrutturazione.
con D.L. 29.12.2010 n. 225 (c.d. “milleproroghe”), convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 è stato prorogato al 30/04/2011 il termine relativo all’accatastamento spontaneo dei c.d. “immobili fantasma”;
La regolarizzazione riguarda:
· i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto;
· i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità fiscale;
· gli immobili che, pur dichiarati in catasto, sono stati oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato variazioni di consistenza (es. ampliamenti) o di destinazione (es. da abitazione a ufficio) non denunciate.
Per regolarizzare la situazione catastale dell’immobile, il titolare di diritti reali sullo stesso deve rivolgersi ad un professionista dell’area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, periti edili e agrari, dottori agronomi, agrotecnici).
La procedura di regolarizzazione in esame:
· consente di regolarizzare il solo illecito catastale, consistente nell’omessa presentazione della denuncia di nuova costruzione o di variazione catastale, punito con sanzioni amministrative pecuniarie;
· ha effetto ai soli fini fiscali;
· non consente di regolarizzare anche gli illeciti urbanistici (es. intervento di nuova costruzione o di recupero edilizio effettuato in assenza del titolo abilitativo prescritto dalle norme urbanistiche nazionali, regionali e comunali, ovvero in difformità totale o parziale da esso).
Nel caso in cui il titolare di diritti reali lasci decorrere il termine del 30.4.2011 senza regolarizzare l’immobile, l’Agenzia del Territorio procederà all’attribuzione di una rendita presunta:
· con oneri a carico dell’interessato;
· sulla cui base dovranno essere assolti gli obblighi fiscali.
In deroga alla vigenti disposizioni, sia la rendita catastale presunta (attribuita in assenza di regolarizzazione entro il 30.4.2011) che quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva, producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, con decorrenza dall’1.1.2007, a meno che il contribuente fornisca la prova idonea a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza.
Pertanto, se il proprietario non è in grado di dimostrare che l’immobile è stato costruito o modificato dopo l’1.1.2007, la rendita presunta avrà efficacia retroattiva a partire dal 2007.
I tributi erariali (es. IRPEF) e locali (es. ICI), commisurati alla base imponibile determinata applicando la rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio.
Si sottolinea che il termine del 30.4.2011 non riguarda i fabbricati non dichiarati in catasto che l’Agenzia del Territorio ha individuato nei Comuni contenuti nell’elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.9.2010, che dovranno essere regolarizzati entro il 29.4.2011 (cioè entro il termine ordinario di 7 mesi dalla pubblicazione dell’elenco).
Si rammenta, infine, che la mancata denuncia prevede, a carico del titolare dell’immobile, pesanti sanzioni pecuniarie ovvero addebito di oneri e spese proporzionate alla data di costruzione del fabbricato.
Contestulamente alla pratica di accatastamento puo' essere presentata la Scia ( ex Dia ) per la ristrutturazione.
ulteriore informazione
Grazie per le informazione.
Mettiamo però il caso che l'immobile sia regolarmente iscritto al catasto fabbricati e che a livello fiscale e catastale sia tutto in regola.
Il problema è che questo fabbricato non risulta negli archivi comunali. Non è stato condonato e non è stato realizzato prima del '67.
La mia domanda consiste nel sapere se è possibile o meno fare un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso su tale fabbricato.
Grazie ancora per l'attenzione.
Mettiamo però il caso che l'immobile sia regolarmente iscritto al catasto fabbricati e che a livello fiscale e catastale sia tutto in regola.
Il problema è che questo fabbricato non risulta negli archivi comunali. Non è stato condonato e non è stato realizzato prima del '67.
La mia domanda consiste nel sapere se è possibile o meno fare un intervento di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso su tale fabbricato.
Grazie ancora per l'attenzione.
Jack- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 22.04.11
Catasto
Se :
l'immobile sia regolarmente iscritto al catasto fabbricati e che a livello fiscale e catastale sia tutto in regola.
non e' possible che non risulti negli archivi comunali ( ovvero nelle mappe particellari che gli Utc scaricano da Sister ovvero dall'agenzia del territorio.)
l'immobile sia regolarmente iscritto al catasto fabbricati e che a livello fiscale e catastale sia tutto in regola.
non e' possible che non risulti negli archivi comunali ( ovvero nelle mappe particellari che gli Utc scaricano da Sister ovvero dall'agenzia del territorio.)
Re: ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso
Grazie ancora. Ho capito.
Mettiamo un altro caso però.
Se il fabbric. è censito al catasto fabbricati questo non toglie il fatto che tale fabbricato sia abusivo a livello comunale perchè non è stato comunque condonato ed inoltre noi non ci possiamo neanche attaccare al fatto che sia stato realizzato prima del 1967 perchè ci sono degl iatti che certificano la sua inesistenza prima di tale data.
Quindi secondo me, se io presento la pratica di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione (p.d.c.) in Comune, credo che mi verrà bloccata la pratica proprio perchè
il fabbricato risulta abusivo. Secondo voi è sufficiente che basti solo che il fabbricato sia solamente accatastato?
Mettiamo un altro caso però.
Se il fabbric. è censito al catasto fabbricati questo non toglie il fatto che tale fabbricato sia abusivo a livello comunale perchè non è stato comunque condonato ed inoltre noi non ci possiamo neanche attaccare al fatto che sia stato realizzato prima del 1967 perchè ci sono degl iatti che certificano la sua inesistenza prima di tale data.
Quindi secondo me, se io presento la pratica di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione (p.d.c.) in Comune, credo che mi verrà bloccata la pratica proprio perchè
il fabbricato risulta abusivo. Secondo voi è sufficiente che basti solo che il fabbricato sia solamente accatastato?
Jack- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 22.04.11
Ristrutturazione edilizia
Questo e' certamenter materia del servizio tecnico ma per quello che ricordo una tale situazione e' di fatto autorizzabile in sanatoria in considerazione del numero di anni su cui insiste.
Se nella zona non ci sono vincoli paesaggistici particolari credo sia comunque sanabile enon demolibile.
Se nella zona non ci sono vincoli paesaggistici particolari credo sia comunque sanabile enon demolibile.
imprenditore agricolo a titolo principale
Va bene.
Poi ci sarebbe un'altro problema in merito alla fattibilità o meno del progetto di ristrutturazione, che riguarda il proprietario dell'immobile in oggetto; infati esso non possiede i requesiti di ruralità dovuti alla condizione di imprenditore agricolo a titolo principale ed ora è in pensione.
In ogni caso il catasto non ha ancora scritto nessuna comunicazione al proprietario riguardante un eventuale accatastamento dell'immobile entro il 30 Aprile.
Grazie per le risposte.
Poi ci sarebbe un'altro problema in merito alla fattibilità o meno del progetto di ristrutturazione, che riguarda il proprietario dell'immobile in oggetto; infati esso non possiede i requesiti di ruralità dovuti alla condizione di imprenditore agricolo a titolo principale ed ora è in pensione.
In ogni caso il catasto non ha ancora scritto nessuna comunicazione al proprietario riguardante un eventuale accatastamento dell'immobile entro il 30 Aprile.
Grazie per le risposte.
Jack- Messaggi : 4
Data d'iscrizione : 22.04.11
Imprenditore agricolo
Visiona il link
https://entilocali.forumattivo.it/t1342-come-classificare-gli-immobili-fantasma
e trovi la procedura a riguardo.
https://entilocali.forumattivo.it/t1342-come-classificare-gli-immobili-fantasma
e trovi la procedura a riguardo.
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