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RIMBORSO DANNI - TRANSAZIONE
Alla fine di dicembre 2011 si sono verificati due sinistri stradali a causa del fondo ghiacciato su strada privata a uso pubblico (in virtù di una convenzione con manutenzione straordinaria a carico del privato proprietario e manutenzione ordinaria a carico del Comune); i due proprietari delle vetture danneggiate (danni rispettivamente per € 3.000 ed € 2.000 circa) si sono rivolti ad uno studio legale che ha proposto al Comune una transazione, accettata con delibera di Giunta, con le seguenti motivazioni:
pur in presenza di una giusprudenza che porta in genere a ritenere responsabili della manutenzione delle strade gli enti proprietari o utilizzatori del bene, non è infrequente nel territorio comunale, che in periodi invernali, a causa di nevicate o di basse temperature, il fondo stradale possa risultare ghiacciato, richiedendo particolare prudenza da parte sia dei pedoni che degli automobilistia, è cosa ragionevole evitare contenziosi che comportano spese legali senza la certezza dell'esito delle vertenze intraprese;
la presenza di ghiacco sul fondo stradale è accertata anche dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto e tale circostanza fa propendere ad esaminare e, ove del caso, accogliere favorevolmente eventuali proposte transattive;
un accordo transattivo ante causam permette di evitare le lungaggini di un contenzioso civile e le relative spese legali.
il Comune ha stipulato apposita polizza assicurativa R.C.T. con franchigia pari ad Euro 8.000,00 e quindi non attivabile in caso di danni di minore entità;
lo studio legale che rappresenta i due danneggiati si è dichiarato disposto a chiudere la questione, con rinuncia ad ogni azione giudiziaria, a fronte di una risarcimento da riconoscere ai danneggiati rispettivamente quantificato in Euro 1.300,00 ed Euro 550,00.
L'imputazione contabile di detta transazione avviene su impegno a residuo 2011 assunto per regolazione premi assicurativi e pagamento franchigie.
Si chiede se la procedura adottata e l'imputazione della spesa siano regolari.
pur in presenza di una giusprudenza che porta in genere a ritenere responsabili della manutenzione delle strade gli enti proprietari o utilizzatori del bene, non è infrequente nel territorio comunale, che in periodi invernali, a causa di nevicate o di basse temperature, il fondo stradale possa risultare ghiacciato, richiedendo particolare prudenza da parte sia dei pedoni che degli automobilistia, è cosa ragionevole evitare contenziosi che comportano spese legali senza la certezza dell'esito delle vertenze intraprese;
la presenza di ghiacco sul fondo stradale è accertata anche dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto e tale circostanza fa propendere ad esaminare e, ove del caso, accogliere favorevolmente eventuali proposte transattive;
un accordo transattivo ante causam permette di evitare le lungaggini di un contenzioso civile e le relative spese legali.
il Comune ha stipulato apposita polizza assicurativa R.C.T. con franchigia pari ad Euro 8.000,00 e quindi non attivabile in caso di danni di minore entità;
lo studio legale che rappresenta i due danneggiati si è dichiarato disposto a chiudere la questione, con rinuncia ad ogni azione giudiziaria, a fronte di una risarcimento da riconoscere ai danneggiati rispettivamente quantificato in Euro 1.300,00 ed Euro 550,00.
L'imputazione contabile di detta transazione avviene su impegno a residuo 2011 assunto per regolazione premi assicurativi e pagamento franchigie.
Si chiede se la procedura adottata e l'imputazione della spesa siano regolari.
BARBARANTO- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 26.07.12
transazione
...L'imputazione contabile di detta transazione avviene su impegno a residuo 2011 assunto per regolazione premi assicurativi e pagamento franchigie...
Essendo spesa del titolo primo il creditore doveva essere certo a c he l'impegno transitasse a rrpp.
Solo se a quel tempo i creditori per francigia erano gia' i due automobilisti tale operazione e' possibile ma valutando che l'impegno sorge nel momento transattivo ritengo che il creditore a suo tempo fosse la compagnia di assicurazione ed in tal caso l'operazione non sarebbe contabilmente possibile in tal senso
Essendo spesa del titolo primo il creditore doveva essere certo a c he l'impegno transitasse a rrpp.
Solo se a quel tempo i creditori per francigia erano gia' i due automobilisti tale operazione e' possibile ma valutando che l'impegno sorge nel momento transattivo ritengo che il creditore a suo tempo fosse la compagnia di assicurazione ed in tal caso l'operazione non sarebbe contabilmente possibile in tal senso
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