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2 partecipanti
pignoramento pensione statale
Potrei avere il pignoramento da parte di una banca della pensione statale, la quale si compone di fue distinte voci:
1-Indennità integrativa speciale
2-pensione.
Sono entrambe queste voci aggredibili, o la banca si può rivalere solamente sulla voce "pensione"?
1-Indennità integrativa speciale
2-pensione.
Sono entrambe queste voci aggredibili, o la banca si può rivalere solamente sulla voce "pensione"?
mimmox- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 13.09.12
pignoramento
nel caso ritengo d si tratti di pensione alquanto datata.
Possiamo sommariamente distinguere i pensionati in tre fasce:
1) Pensionamenti a partire dal 1/1/95: l'IIS è conglobata nella pensione in quanto la pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile comprensiva dell'IIS.
2) Pensionamenti compresi tra il 1/7/88 e il 31/12/94: l'indennità integrativa è corrisposta separatamente, in misura ridotta per il conglobamento dal 30/6/88 di una quota di IIS (£ 1.081.000) nella voce "stipendio". Prima nel cedolino veniva indicato l'importo reale, dal 1/7/2009 viene indicato l'importo intero e separatamente, tra le ritenute (IIS CONGLOBATA) la quota della riduzione.
3) Pensionamenti fino al 30/6/88: è corrisposto un importo di IIS intero, ovvero maggiore, in quanto calcolata sull'IIS ricevuta dai lavoratori dipendenti prima del conglobamento di una parte nello stipendio.
nel caso sempre di componente pensionistica si tratta ed e' assogettabile a pegno
Possiamo sommariamente distinguere i pensionati in tre fasce:
1) Pensionamenti a partire dal 1/1/95: l'IIS è conglobata nella pensione in quanto la pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile comprensiva dell'IIS.
2) Pensionamenti compresi tra il 1/7/88 e il 31/12/94: l'indennità integrativa è corrisposta separatamente, in misura ridotta per il conglobamento dal 30/6/88 di una quota di IIS (£ 1.081.000) nella voce "stipendio". Prima nel cedolino veniva indicato l'importo reale, dal 1/7/2009 viene indicato l'importo intero e separatamente, tra le ritenute (IIS CONGLOBATA) la quota della riduzione.
3) Pensionamenti fino al 30/6/88: è corrisposto un importo di IIS intero, ovvero maggiore, in quanto calcolata sull'IIS ricevuta dai lavoratori dipendenti prima del conglobamento di una parte nello stipendio.
nel caso sempre di componente pensionistica si tratta ed e' assogettabile a pegno
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