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Utilizzazione di personale ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004.

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Messaggio  Michele57 Gio 20 Set 2012 - 10:09

Che ne pensate dei seguenti provvedimenti?
Io sono pressato.......ma rimango perplesso

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 63 del 03-09-2012
Oggetto: Autorizzazione alla copertura del posto vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, mediante l'istituto della utilizzazione di personale ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004.

TESTO DELLA PROPOSTA
Premesso che la struttura organizzativa dell’Ente è costituita, dopo la riduzione dei settori operata con
deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 30.6.2010, da 3 macro-strutture (denominate settori),
le cui attribuzioni sono state da ultimo rimodulate con deliberazione G.M. n.26 del 27.3.2012,
attribuendo in particolare al settore tecnico le competenze in materia di SUAP, prima assegnate al 1°
settore;
Considerato che il dipendente a tempo indeterminato che ha svolto le funzioni di responsabile del
settore tecnico con decorrenza dal 1° giugno 2012 è stato collocato in quiescenza;
Dato atto che, nelle more di individuare una soluzione organizzativa a regime compatibile con i vincoli
di finanza pubblica, il sindaco ha attribuito la responsabilità dirigenziale ad un dipendente di categoria
C a tempo indeterminato, già nominato sostituto del responsabile cessato dal servizio, avvalendosi
anche fino al 12 luglio scorso di un esperto ex art. 14 della L.R. 7/1992 per affrontare le implicazioni
tecnico-giuridiche dei numerosi e delicati procedimenti in itinere;
Considerato che, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 16 comma 8 del d.l. 95/2012 convertito
dalla legge n. 135/2012, non appare allo stato opportuno procedere a programmare nuove assunzioni di
personale, fra l’altro non consentite per il mancato rispetto da parte del comune del vincolo di rigidità
strutturale determinato nel limite del 50% del rapporto tra spese correnti e spese del personale;
Rilevato che, nelle more dell’acquisizione del parere richiesto della Corte dei Conti con nota del
sindaco prot. 5119 del 29.8.2012, non appare possibile procedere ad avvalersi di un esperto, laddove
dovesse ritenersi che la spesa per far fronte al relativo compenso rientra tra quelle soggette all’obbligo
di riduzione all’interno un programma complessivo di cui all’art. 6 del d.l. 78/2010, come già acclarato
con deliberazione della Giunta Municipale n. 60 del 3.8.2012;
Dato atto che il comune deve procedere entro poche settimane ad avviare almeno due procedure di
appalto di nuovi lavori per i quali sono stati notificati i decreti di finanziamento, nonché avviare altri
lavori già aggiudicati, e procedere alla revisione del piano regolatore generale in merito al quale la
Regione ha già preannunciato il commissariamento;
Dato atto che occorre individuare con un urgenza un nuovo responsabile del settore tecnico, munito di
esperienza e capacità nel settore, che consenta il celere ed ordinato avvio dei procedimenti nuovi e la
gestione di quelli in itinere, nel contempo mettendo in campo tutti gli atti necessari ad adeguare la
struttura organizzativa alle novelle normative di cui al d.l. 83/2012 convertito dalla L. 134/2012 in
materia di sportello unico dell’edilizia e al d.l. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 in materia di
nuove procedure di acquisto e approvvigionamento di beni e servizi tramite il MEPA;
Considerato che nella dotazione organica dell’ente non sussistono dipendenti in possesso delle capacità
professionali e dell’esperienza necessaria a svolgere con efficacia le funzioni di responsabile del
servizio tecnico, essendo due i tecnici (geometri) a tempo indeterminato, entrambi non dotati di
professionalità adeguata a svolgere il ruolo di dirigente;
Ritenuto, pertanto, necessario individuare un soggetto esterno, cui affidare la responsabilità del settore
finanziario;
Dato atto che, allo stato, le assunzioni di personale nei comuni non soggetti ai vincoli del patto di
stabilità sono subordinate al rispetto di alcune condizioni e vincoli stabiliti dalla legge e puntualmente
ricostruiti dalla magistratura contabile nell’esercizio della funzione di controllo collaborativo;
Considerato, in particolare, che –sulla scorta dell’indirizzo interpretativo che emerge delle pronunce
della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede di controllo nn. 52/2010, 3/2011, 4/2011, 5/2011 e
27/2011- i comuni non soggetti al patto di stabilità possono procedere ad assunzioni di personale in
presenza dei seguenti parametri:
a) la spesa di personale dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 1 comma 562 della l.
27.12.2006, n.296, non sia superiore al corrispondente ammontare dell’anno 2008,
confrontando in serie storica dati omogenei costituiti dalla spesa per retribuzioni, oneri ed Irap
al netto degli emolumenti riconducibili ai rinnovi contrattuali;
b) il numero delle assunzioni da effettuare, sempre ai sensi della norma prima richiamata, non sia
superiore a tutte le vacanze complessivamente verificatesi dal 2007 e non ancora coperte;
c) la “spesa di personale”, considerata complessivamente al lordo delle componenti escluse ai fini
del calcolo di cui alla superiore lettera a), non sia superiore al 50% delle spese correnti, ai sensi
dell’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008, e successive modifiche;
Dato atto, in particolare, che il comune allo stato rispetta i primi due parametri, in quanto la spesa di
personale, al netto dei rinnovi contrattuali, risultante dal rendiconto 2011 è sensibilmente inferiore a
quella corrispondente risultante dal rendiconto 2008, come attestato dal responsabile del servizio
finanziario con atto del 2.8.2012 prot. 4731 che si allega, e nel periodo 2008-2011 si sono verificate n.
6 vacanze non coperte da alcuna assunzione;
Rilevato, tuttavia, che l’indicatore relativo alla “spesa di personale” di cui al comma 7 dell’art. 76 del
d.l. 112/2008 e succ. mod. è superiore al 50% delle spese correnti, calcolato sia con riferimento ai dati
relativi agli impegni del rendiconto 2011 che agli impegni definitivi dell’esercizio in corso 2012;
Dato atto che, secondo il richiamato indirizzo interpretativo, il superamento del limite quantitativo di
carattere generale, parametrato sull’incidenza massima che la spesa di personale può presentare rispetto
alle spese correnti, non consente di effettuare alcuna assunzione di personale;
Visto il comma 557 dell’articolo unico della L. 30.12.2004, n.311 che prevede che “i comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti… possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo
pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza”;
Ritenuto che tale norma prevede, eccezionalmente per i piccoli comuni, una forma di utilizzazione di
personale in atto dipendente da altri enti locali, al chiaro scopo di consentire a tali enti lo svolgimento
delle funzioni fondamentali, anche nei casi –statisticamente più numerosi- di mancato rispetto dei rigidi
vincoli di finanza pubblica che legittimano nuove assunzioni di personale;
Dato atto che secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti:
a) la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introduce una deroga
al principio dell’unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall’art. 53 del
d. lgs. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in capo
all’amministrazione di provenienza ( sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);
b) in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico in questione all’assegnazione temporanea o
distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, essendo
sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza: “ l’istituto trova la sua
ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione di provenienza
nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”(
sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009 );
c) la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata
al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008 e succ. mod. (
sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281) e a quelli di cui all’art. 9 comma 28 del d.l.
78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile,
ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un
unico rapporto di lavoro a tempo pieno ( sez. regionale Toscana, n. 6 del 31.1.2012, sez.
regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);
d) la spesa che deriva dall’utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque,
inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale e, pertanto, ai sensi dell’art. 1
comma 562 l. 296/2006, la spesa complessiva del personale sostenuta nell’anno 2012, inclusa
anche quella derivante dalla presente utilizzazione, non può essere superiore a quella del 2008(
sez. regionale Toscana n. 6 del 31.1.2012, cui adde sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281);
Ritenuto che è assolutamente necessario dotare l’ente di un responsabile dell’ufficio tecnico 3° settore
che per competenza ed esperienza nel settore possa assicurare il rispetto del principio di sana gestione
finanziaria dei procedimenti di competenza, la cui violazione esporrebbe l’ente a gravi sanzioni sia sul
piano della responsabilità amministrativa di funzionari ed amministratori sia sul piano dei vincoli alle
scelte organizzative e gestionali, con refluenza sulla efficace erogazione dei servizi ai cittadini;
Visto l’art. 6 del d. lgs. n. 165/2001 e succ.mod.;
PROPONE
1) di procedere alla copertura del posto vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con le
funzioni di responsabile del 3° settore, mediante l’utilizzazione per n. 12 ore settimanali di un
soggetto già dipendente a tempo pieno di un ente locale, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L.
30.11.2004, n.311;
2) di stabilire che alla individuazione del dipendente provvederà il sindaco, con proprio decreto;
3) di stabilire che l’utilizzazione avrà la durata di 4 mesi, fino al 31.12.2012, si svolgerà per n. 12
ore settimanali, in aggiunta all’orario di lavoro già svolto dal soggetto individuato presso il
proprio datore di lavoro pubblico, che la retribuzione sarà parametrata ad 1/3 della retribuzione
prevista dal CCNL del comparto enti locali per i dipendenti di categoria D, nella fascia
economica di inquadramento del soggetto individuato presso l’ente di provenienza e che il
sindaco attribuirà l’indennità di posizione e di risultato secondo i criteri ed i parametri vigenti
presso il comune.

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto:“ Autorizzazione alla copertura del posto
vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante l'istituto della utilizzazione di personale ex
art. 1 comma 557 della L. 311/2004 ”, si acquisiscono i seguenti pareri, ai sensi dell’articolo 53, comma
1, della l. 142/1990, come recepita dalla Regione siciliana con la l.r. 48/1991 e successive modifiche ed
integrazioni:
1) Per quanto concerne la Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole

2) Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere: Favorevole

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di cui infra, avente ad oggetto: “Autorizzazione alla copertura del
posto vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante l'istituto della utilizzazione di
personale ex art. 1 comma 557 della L. 311/2004”, che qui si intende riportata e trascritta;
Viste le norme vigenti in materia;
Per i motivi citati nella proposta sopra descritta;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi di legge;
D E L I B E R A
- Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Autorizzazione alla copertura del posto
vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante l'istituto della utilizzazione di personale ex
art. 1 comma 557 della L. 311/2004”, che qui si intende riportata e trascritta.
-- Dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente
eseguibile, ricorrendone i presupposti di legge.

























DETERMINAZIONE SINDACALE
Numero 18 DEL 03-09-12

Oggetto: Utilizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 dell'ing. ….. nel posto vacante di istruttore direttivo tecnico categoria D; nomina di responsabile del 3 settore ed attribuzione delle funzioni dirigenziali.
IL SINDACO
Premesso che con deliberazione n. 63 del 03.09.2012 la Giunta Municipale ha deciso di procedere
alla copertura del posto vacante di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante l’istituto
dell’utilizzazione di un soggetto già dipendente di un ente locale ai sensi dell’art. 1 comma 557
della L. 30.11.2004, n.311;
Considerato che occorre procedere alla individuazione di un soggetto in possesso dei requisiti e
capacità da utilizzare nel detto posto vacante;
Considerato che il Sindaco, competente alla nomina, con nota prot. 4143 del 5.7.2012 ha avanzato
al sindaco del comune di ………….. la richiesta di utilizzazione, ai sensi della
norma citata, dell’ing. ………., dipendente di quel comune inquadrato nella categoria D, che
in atto svolge le funzioni di responsabile dell’ufficio tecnico;
Vista la nota prot.11392 del 24.7.2012 con la quale il sindaco del comune di ………autorizza l’ing. …….. a prestare attività lavorativa presso il comune di Salaparuta, per n. 12 ore settimanali in aggiunta all’orario di lavoro svolto presso quel comune;
Dato atto che secondo il più recente orientamento delle sezioni regionali della Corte dei Conti:
a) la disposizione di cui al citato comma 557, come fonte normativa speciale, introduce una
deroga al principio dell’unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso
dall’art. 53 del d. lgs. 165/2001, non altera la titolarità del rapporto di lavoro che resta in
capo all’amministrazione di provenienza ( sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);
b) in ragione dell’assimilazione dell’istituto giuridico in questione all’assegnazione temporanea
o distacco di personale, non occorre la sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro,
essendo sufficiente un atto di consenso dell’amministrazione di provenienza: “ l’istituto
trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell’amministrazione
di provenienza nell’ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto
pubblico principale”( sez. regionale Lombardia n. 3 del 22.1.2009 );
c) la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è
subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008 e
succ. mod. ( sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281) e a quelli di cui all’art. 9 comma 28
del d.l. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di
lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei
limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno ( sez. regionale Toscana, n. 6 del
31.1.2012, sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);
d) la spesa che deriva dall’utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va,
comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale e, pertanto, ai
sensi dell’art. 1 comma 562 l. 296/2006, la spesa complessiva del personale sostenuta
nell’anno 2012, inclusa anche quella derivante dalla presente utilizzazione, non può essere
superiore a quella del 2008( sez. regionale Toscana n. 6 del 31.1.2012, cui adde sez.
regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281);
Dato atto che, secondo la certificazione del 2.8.2012 prot. 4731 a firma del responsabile del servizio
finanziario, il comune rispetta il richiamato comma 562 dell’articolo unico della L. 296/2006,
avendo ridotto di oltre 200.000 euro la spesa di personale rispetto all’anno 2008;
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’utilizzazione dell’ing……. nel posto vacante di
categoria D di istruttore direttivo tecnico;
Visti gli artt.50, 107, 109 e 153 del Tuel;
DETERMINA
1) di utilizzare, ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004, n. 311, l’ing…. nato a … il …, dipendente del comune di …, a copertura del posto vacante di istruttore direttivo tecnico,
categoria D;
2) di stabilire che l’utilizzazione avrà la durata di 4 mesi, sino al 31.12.2012, e si svolgerà
per n. 12 ore settimanali, in aggiunta all’orario di lavoro già svolto dal soggetto
individuato presso il proprio datore di lavoro pubblico;
3) di attribuire all’ing….le funzioni dirigenziali ex art. 107 e 109 del Tuel connesse alle competenze di responsabile del III settore dell’organigramma comunale, con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;
4) di assegnare al nuovo dirigente il personale già assegnato al settore con determinazione
sindacale n. 12 del 11.6.2012, che qui deve intendersi richiamata e trascritta;
5) di stabilire che la retribuzione sarà parametrata ad 1/3 della retribuzione prevista dal
CCNL del comparto enti locali per i dipendenti di categoria D, nella fascia economica in
godimento dal dipendente presso l’ente di appartenenza;
6) di stabilire la misura dell’indennità di posizione organizzativa nel massimo previsto dal
CCNL per un dipendente di categoria D;
7) di incaricare l’ufficio economico del personale di dare esecuzione alla presente decisione,
adottando tutti gli atti gestionali di competenza
Il Sindaco

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Messaggio  Paolo Gros Ven 21 Set 2012 - 0:55

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