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Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004

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Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 Empty Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004

Messaggio  Michele57 Mer 26 Set 2012 - 2:51

La legge 311/2004, articolo 1, comma 557, dispone:
I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti…… possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DEL VENETO
8 maggio 2008 - deliberazione 17/2008:
l’ istituto è assimilabile al comando.
il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato.
non é necessario la stipula di un contratto di lavoro, in quanto la formula organizzativa introdotta dall’art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell’amministrazione di provenienza.
Le modalità operative dell’utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE
Delibera n. 281/2012/SRCPIE/PAR
…la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali di cui all’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008 e a quelli di cui all’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010, non trattandosi di una nuova assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile, ma di un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti orari di un unico rapporto di lavoro a tempo pieno ( sez. regionale Toscana, n. 6 del 31.1.2012, sez. regionale Piemonte n. 200 del 25.5.2012);
la spesa che deriva dall’utilizzazione del personale ai sensi del citato comma 557 va, comunque, inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale e, pertanto, ai sensi dell’art. 1 comma 562 l. 296/2006, la spesa complessiva del personale sostenuta nell’anno 2012, inclusa anche quella derivante dalla presente utilizzazione, non può essere superiore a quella del 2008( sez. regionale Toscana n. 6 del 31.1.2012, cui adde sez. regionale Piemonte 18.7.2012, n. 281).

CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO FRIULI VENEZIA GIULIA
- Deliberazione n. 14 del 5 maggio 2011
L'utilizzazione temporanea di personale già dipendente da altro ente locale (c.d. "quasi comando") costituisce una formula organizzativa introdotta con l'art. 1, comma 557, della legge n. 331/2004, per far fronte alle esigenze dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, con la finalità di fronteggiare l'esiguità dei relativi organici e le concomitanti, ridotte disponibilità dei rispettivi bilanci. Il "quasi comando" trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorganizzazione dell'Amministrazione originaria e ad esso può farsi correttamente ricorso, per esempio, in caso di assenza di personale per maternità.
L'ente locale nell'utilizzare l'istituto non infrange i limiti imposti all'assunzione di personale; per contro, le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative non potranno che computarsi nella spesa per il personale e, di conseguenza, soggiacere ai relativi limiti.


PER QUANTO SOPRA
A questo punto, per un Ente con popolazione inferiore a 5000 abitanti – con spesa del personale superiore al 50% delle spese correnti – con spesa del personale anno 2012 inferiore a quella dell'anno 2008, è corretto utilizzare l’istituto in argomento per coprire momentaneamente il posto (da tempo vacante ed altrimenti non copribile) di Capo dell'ufficio tecnico (D3) - con attribuzione P.O., considerato che:
non siamo in presenza di nuova assunzione e quindi non opera il limite del 50% (rapporto spesa personale/spesa corrente).
La spesa derivante dall’ utilizzazione, inclusa nella spesa del personale, non comporta per l’ anno 2012 il superamento della spesa del personale dell’ anno 2008.

Michele57

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Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 Empty 557

Messaggio  Paolo Gros Mer 26 Set 2012 - 3:20

...con spesa del personale superiore al 50% delle spese correnti –...

a mio avviso ne deriva l'impossibilita' di ricorrere a tale forma di lavoro subordinato e meno che mai ad attribuire la po con rapporto di lavoro inferiore al 50%.
Paolo Gros
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Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 Empty Re: Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004

Messaggio  Michele57 Mer 26 Set 2012 - 3:27

Paolo Gros ha scritto:...con spesa del personale superiore al 50% delle spese correnti –...

a mio avviso ne deriva l'impossibilita' di ricorrere a tale forma di lavoro subordinato e meno che mai ad attribuire la po con rapporto di lavoro inferiore al 50%.

Ma non viene qualificata come assunzione, per questo non opera il 50%

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Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 Empty 557

Messaggio  Paolo Gros Mer 26 Set 2012 - 3:32

Ora, comprendo che molti illustri cultori della materia asseriscano che il 557 non e' lavoro a tempo determinato poiche' il soggetto non genera precariato poiche' comunque un posto di lavoro l'ha, capisco che una morma speciale si adatti a mille interpretazioni ma questo benedetto soggetto che non ha un contratto, non e' tempo determinato, non costituisce assunzione .....che caspita e'?
Non credo si possa anche asserire che non e' spesa per il personale
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Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 Empty Re: Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004

Messaggio  Michele57 Mer 26 Set 2012 - 3:35

Paolo Gros ha scritto:Ora, comprendo che molti illustri cultori della materia asseriscano che il 557 non e' lavoro a tempo determinato poiche' il soggetto non genera precariato poiche' comunque un posto di lavoro l'ha, capisco che una morma speciale si adatti a mille interpretazioni ma questo benedetto soggetto che non ha un contratto, non e' tempo determinato, non costituisce assunzione .....che caspita e'?
Non credo si possa anche asserire che non e' spesa per il personale

E' spesa per il personale, ma per i Comuni sotto 5000, basta che la spesa che deriva dall' utilizzazione e calcolata nel 2012 non superi quella per il 2008.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 26 Set 2012 - 3:57

...spesa del personale superiore al 50% delle spese correnti ...
non c'e' trippa per igatti e non basta che per i Comuni sotto 5000, basta che la spesa che deriva dall' utilizzazione e calcolata nel 2012 non superi quella per il 2008.
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Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004 Empty Re: Utilizzazione di personale ex art. 1, comma 557, Legge 311/2004

Messaggio  Michele57 Mer 26 Set 2012 - 4:11

Paolo Gros ha scritto:...spesa del personale superiore al 50% delle spese correnti ...
non c'e' trippa per igatti e non basta che per i Comuni sotto 5000, basta che la spesa che deriva dall' utilizzazione e calcolata nel 2012 non superi quella per il 2008.

Il ragionamento delle Sezioni delle Corte dei Conti è questo

Regole per gli Enti sotto 5000 ab. Per le assunzioni:
a) la spesa di personale dell’anno di riferimento, ai sensi dell’art. 1 comma 562 della l.
27.12.2006, n.296, non sia superiore al corrispondente ammontare dell’anno 2008,
confrontando in serie storica dati omogenei costituiti dalla spesa per retribuzioni, oneri ed Irap
al netto degli emolumenti riconducibili ai rinnovi contrattuali;
b) il numero delle assunzioni da effettuare, sempre ai sensi della norma prima richiamata, non sia
superiore a tutte le vacanze complessivamente verificatesi dal 2007 e non ancora coperte;
c) la “spesa di personale”, considerata complessivamente al lordo delle componenti escluse ai fini
del calcolo di cui alla superiore lettera a), non sia superiore al 50% delle spese correnti, ai sensi
dell’art. 76 comma 7 del d.l. 112/2008, e successive modifiche;

Siccome non si tratta di assunzione non opera quanto indicato nelle lettere b) e c) – mentre se includo la spesa derivante dall’ utilizzazione nell’ anno 2012, questa è ancora inferiore a quella del 2008.…e quindi?

Capisco che una norma speciale si adatti a mille interpretazioni....ma ormai ritengo che detta legge questa benedetta Corte dei Conti....

Il mio Ente (19 dipendenti a tempo indeterminato,, per colpa delle società partecipate (carrozzoniiiiiiiii ATO), per mantenere il rapporto spesa corrente/spesa personale al 50% dovrebbe rientrare di circa 130.000 euro...cosa impossibile....non ci sono pensionamenti a vista.......non assume dal 1980....e non ha un capo dell' ufficio tecnico e dell' ufficio ragioneria...l' unico di categoria D sono io. E' chiaro che si va a cercare il pelo nell' uovo per utilizzare qualche professionalità specifica................perché non tenere conto di questi pareri??

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Messaggio  Paolo Gros Mer 26 Set 2012 - 4:20

il mio e' un semplice e se vogliamo demagogico ragionamento sulla filosofia giuscontrattuale e nel caso ritengo ti stia muovendo coerentemente per poter far funzionare la macchina pubblica per cui , comunque, solidarizzo.
Paolo Gros
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Messaggio  Michele57 Mer 26 Set 2012 - 4:33

Paolo Gros ha scritto:il mio e' un semplice e se vogliamo demagogico ragionamento sulla filosofia giuscontrattuale e nel caso ritengo ti stia muovendo coerentemente per poter far funzionare la macchina pubblica per cui , comunque, solidarizzo.

Concordo con il tuo ragionamento...e ti ringrazio della disponibilità...............ma questa p.a. comincia a nauseare...

Michele57

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