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INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO

2 partecipanti

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INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO Empty INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO

Messaggio  Rag1 Mer 17 Ott 2012 - 2:42

In un Comune di 13.000 abitanti dove risultano presenti posizioni dirigenziali, l'ind. di posizione e di risultato sono a carico del fondo delle risorse decentrate o a carico del bilancio? Mi fate riferimento alla nromativa da attuare?

Rag1

Messaggi : 157
Data d'iscrizione : 01.07.11

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INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO Empty fondo

Messaggio  Paolo Gros Mer 17 Ott 2012 - 2:59

sono a carico del fondo delle risorse decentrate


Art. 17, c. 2, lett. c), CCNL 01/04/1999
c. costituire il fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato secondo la disciplina dell' art. 10 del CCNL del 31.3.1999, con esclusione dei Comuni di minori dimensioni demografiche di cui all' art. 11 dello stesso CCNL; ai fini della determinazione del fondo, a valere sulle risorse di cui all' art. 15, gli enti preventivamente istituiscono le posizioni organizzative di cui all' art. 8 del ripetuto CCNL del 31.3.1999 e ne definiscono il valore economico il cui ammontare totale corrisponde alla dotazione complessiva del fondo stesso. Per gli enti destinatari delle disposizioni richiamate nell' art. 11 del CCNL del 31.3.1999, resta fermo quanto previsto da tale articolo anche per quanto riguarda il finanziamento degli oneri.


Art. 17, c. 3, CCNL 01/04/1999
3. Le risorse di cui al comma 2 lett. c) sono incrementate della somma necessaria al pagamento della indennità di L. 1.500.000 prevista dall' art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995 a tutto il personale della ex qualifica ottava che ne beneficiava alla data di stipulazione del presente contratto e che non sia investito di un incarico di posizione organizzativa ai sensi dell' art. 9 del CCNL del 31.3.1999. Tale importo viene ricompreso nella retribuzione di posizione eventualmente attribuita ai sensi dell' art. 10 del medesimo CCNL del 31.3.1999.


Art. 10, CCNL 31/03/1999

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all’art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di L. 10.000.000 ad un massimo di L. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate

3. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.



Art. 11, CCNL 31/03/1999

Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche

1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all’art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell’ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell’ambito dei limiti definiti dall’art. 10.

3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l’esercizio di funzioni amministrative o per l’espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell’area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.




Art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995

4. Sono confermate nell'importo di L. 1.500.000 l'indennità di direzione e di staff prevista per il personale dell'VIII qualifica funzionale dall' art. 45, comma 1, del DPR n. 333 del 1990 nonchè le somme spettanti a titolo di retribuzione individuale di anzianità di cui all' art. 44 del D.P.R. 333/1990.

Retribuzione di posizione e di risultato - Art. 17, comma 2, lett. c), e comma 3, CCNL 01/04/1999.


Negli enti con dirigenza, a seguito dell'affidamento delle posizioni organizzative e della attribuzione della relativa retribuzione di posizione, il fondo dell'art. 15 del CCNL dell’1/4/1999 deve essere decurtato della quota delle risorse prima destinate al pagamento dei compensi per il salario accessorio del personale interessato; tali risorse sono impiegate per la costituzione del fondo per corrispondere la retribuzione di posizione e risultato (art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1/4/1999). Come criterio guida (per il calcolo di tale decurtazione) possiamo suggerire di tener conto della media degli oneri degli ultimi due o tre anni.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del CCNL del 31/3/1999, anche le risorse dell'art. 14 del CCNL dell’1/4/1999, prima utilizzate per il pagamento delle prestazioni straordinarie del personale incaricato di posizione organizzativa, devono essere utilizzate per la costituzione del fondo di cui all’art. 17, comma 2, lett. c) del CCNL dell’1/4/1999.

Esempio: ente, privo di personale dirigenziale, in cui erano state istituite tre posizioni organizzative con finanziamento a carico del bilancio, ora sostituite da due posti da dirigenti e cinque incarichi di posizione organizzativa.
A seguito della istituzione di posti di qualifica dirigenziale, per il finanziamento degli oneri relativi agli incarichi di posizione organizzativa occorre far riferimento alla disciplina dell'art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL dell'1.4.1999, che prescrive la utilizzazione delle disponibilità delle risorse decentrate stabili.
Nella fase di prima costituzione del "fondo di retribuzione e di risultato" possono confluire nel medesimo "fondo” anche le risorse in precedenza utilizzate per il pagamento delle tre posizioni organizzative conferite nel periodo in cui l’ente era privo di posti di dirigente.
Le altre posizioni organizzative, ove venissero costituite e affidate, saranno totalmente finanziate con le disponibilità delle risorse decentrate stabili.

Per quanto invece concerne gli enti privi di dirigenza, la disciplina dell’art. 17, comma 2, lett. c), del CCNL 1.4.1999 prevede chiaramente che gli enti privi di dirigenza non sono tenuti alla “formale” costituzione di uno specifico” fondo” per la retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. .



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