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SCADENZA PAGAMENTO FATTURE MENSA SCOLASTICA
L'art. 62 del D.l. 24/01/2012 N. 1, al comma 3, dice che "Per i contratti di cui al comma 1 [comma 1 - 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale], il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni."
Ho ricevuto una comunicazione dalla ditta che svolge il servizio di mensa scolastica che mi comunica che, ai sensi della norma sopra citata, dovrò pagare TASSATIVAMENTE le loro fatture nei 30 gg., pena l'applicazione delle sanzioni, obbligatorie per il D.L. 1/2012.
Premetto che normalmente rispettiamo tale termine, ma per vivere più tranquilla (sono l'unico ragioniere del comune), chiedo se anche le vostre ditte vi hanno fatto una comunicazione simile.....
Mi chiedo:
1- la norma si applica anche a noi? La loro fornitura non è letteralmente "cessione di prodotti alimentari" ma fornitura di pasto pre-confezionato. E' la stessa cosa?
2 -nel caso in cui la norma sia di ns. applicazione, visto che la norma distingue i termini di pagamento (30 e 60 gg) tra materiali deteriorabili e non deteriorabili, la ditta, teoricamente, dovrebbe distinguermi tali voci in fattura, e non più indicarmi il costo unitario a pasto. O no?
Grazie e buon lavoro a tutti.
Ho ricevuto una comunicazione dalla ditta che svolge il servizio di mensa scolastica che mi comunica che, ai sensi della norma sopra citata, dovrò pagare TASSATIVAMENTE le loro fatture nei 30 gg., pena l'applicazione delle sanzioni, obbligatorie per il D.L. 1/2012.
Premetto che normalmente rispettiamo tale termine, ma per vivere più tranquilla (sono l'unico ragioniere del comune), chiedo se anche le vostre ditte vi hanno fatto una comunicazione simile.....
Mi chiedo:
1- la norma si applica anche a noi? La loro fornitura non è letteralmente "cessione di prodotti alimentari" ma fornitura di pasto pre-confezionato. E' la stessa cosa?
2 -nel caso in cui la norma sia di ns. applicazione, visto che la norma distingue i termini di pagamento (30 e 60 gg) tra materiali deteriorabili e non deteriorabili, la ditta, teoricamente, dovrebbe distinguermi tali voci in fattura, e non più indicarmi il costo unitario a pasto. O no?
Grazie e buon lavoro a tutti.
RA.RIV- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 05.03.11
termine
la di fornitura di pasto pre-confezionato e' cosa diversa dall'acquisto di beni alimentari ed essendo configurabile quale servizio il termine e' di 30 enon di 60 giorni
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