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Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali

3 partecipanti

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Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali Empty Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali

Messaggio  zacco22 Mar 27 Nov 2012 - 4:51

Buongiorno,
mi trovo con questo problema:

lo scorso anno una società ha richiesto il rimborso dell'ICI pagata negli anni dal 2008 al 2011 in seguito alla loro richiesta all'Agenzia del Territorio di variazione catastale da D8 a D10 relativa a tre fabbricati.
A suo tempo avevo sospeso l'istanza di rimborso in attesa che l'Agenzia del Territorio convalidasse o meno tale richiesta e specificasse la data di efficacia dell'eventuale variazione.

L'agenzia del Territorio ha però lasciato i tre fabbricati in categoria D8 riportando nella visura catastale in atti dal 26/10/2012 l'annotazione "dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. xxx del 12/10/2011".

Adesso propenderei per non concedere il rimborso ICI dato che non è stata riconosciuta la categoria catastale D10...ma è corretto secondo voi??!!
Ringrazio in anticipo per le eventuali, spero, risposte.

zacco22

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Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali Empty Ici

Messaggio  Paolo Gros Mar 27 Nov 2012 - 5:50

...dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralità con domanda prot. xxx del 12/10/2011...

non basta occorra sia riconosciuta
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Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali Empty Re: Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali

Messaggio  Lucio Guerra Mar 27 Nov 2012 - 10:01

argomento molto dibattuto e controverso

secondo la CTR lombardia

CTR LOMBARDIA SUI FABBRICATI RURALI (n.77/01/12 depositata il 24/05/2012) - la domanda di variazione di categoria che comporta l'acquisizione di quelle specifiche (A/6 e D/10), ha effetti retroattivi solo per gli immobili abitativi, restando escluse le costruzioni strumentali per le quali il riconoscimento della ruralità può avvenire al massimo alla data di presentazione della richiesta, poiché anche la dichiarazione sostitutiva (possesso quinquennale della ruralità) non modifica il dato catastale"

secondo la CTP Brescia

La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, con sentenza n. 89/10/12, ha stabilito che il riconoscimento della ruralità dei fabbricati ai fini dell’ICI ha effetto retroattivo, a condizione che il contribuente abbia provveduto a trasmettere la domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 (fabbricati abitativi) e D/10 (fabbricati strumentali ) entro i termini stabiliti per legge, ai sensi dell'art.7 co. 2-bis del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) e con le modalità previste dal DM 14.9.2011.
La sentenza riconosce inoltre il diritto alla restituzione dell'ICI versata e non dovuta per gli anni 2009 e 2010.
La decisione della C.T. Prov. di Brescia è degna di nota soprattutto perché si pone in disaccordo con la sentenza n. 77/1/12 della C.T. Reg. di Milano che, per lo stesso contribuente, aveva respinto l’appello

secondo il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012

la presentazione delle domande e l'inserimento negli atti catastali dell'annotazione "di ruralità" (per fabbricati NON in cat.D/10 ma esempio C/2 - C/6 - C/7), producono gli effetti previsti per il riconoscimento di ruarlità a decorrere dal 5 anno a quello di presentazione della domanda

personalmente ritengo

che un fabbricato sia rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, e questo è ormai stato chiarito anche dalla circolare MEF 3/DF del 18/05/2012, purchè siano posseduti i requisiti soggettivi ed oggettivi di ruralità.
non ritengo però possa ritenersi retroattiva ai fini fiscali, in quanto per avere diritto all'agevolazione le dichiarazioni sostitutive di ruralità per le annualità pregresse andavano presentata entro i termini stabiliti da regolamento ICI ora IMU e non si possono ritenere valide dichiarazioni, rese tra l'altro all'agenzia del territorio, ora per allora, e cioè retroattive di 5 anni
e quindi, in linea con il pronunciamento della CTR lombardia, il riconoscimento della ruralità può avvenire al massimo alla data di presentazione della richiesta, sia essa di passaggio in D/10 che di annotazione di ruralità per fabbricati nelle altre categorie

PERTANTO RISPONDEREI COSI'

FABBRICATI EX RURALI
(Imposta Comunale sugli Immobili)

Premesso che i proprietari di fabbricati qualificabili come ex "rurali" (fabbricati iscritti al Catasto Terreni che hanno perso i requisiti di ruralità), in base a quanto stabilito dal D.L. 557/93 convertito nella Legge 133/94, erano tenuti all'iscrizione degli stessi al Catasto Fabbricati entro il termine ultimo del 31.12.2001.

Tenuto Conto che la Legge 311/2004 (Legge finanziaria 2005) dispone che i Comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto, richiedono ai titolari di diritti reali di presentare richiesta di accatastamento; se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta, l’Amministrazione Comunale richiederà all’Agenzia del Territorio di provvedere all’iscrizione del fabbricato d’ufficio, con oneri a carico dell’interessato.
In deroga alle disposizioni vigenti, la Legge Finanziaria ha previsto che l’Amministrazione comunale richieda il pagamento dell’I.C.I. con decorrenza dalla data dell’effettiva insorgenza dell’obbligo di denuncia (generalmente individuato, per i fabbricati ex "rurali" , nell'01.01.2002).

Dato Atto che per i fabbricati abitativi la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi; se le condizioni sono rispettate il fabbricato sarà improduttivo di reddito e per questo non inserito della dichiarazione.

Considerato che la dimostrazione della esistenza dei fabbricati ovvero l’avvenuta realizzazione, in epoca precedente all’11 marzo 1998 (entrata in vigore del decreto del Ministro delle Finanze n.28 del 2.1.1998), di modifiche riguardanti lo stato di fabbricati già iscritti in catasto, nonché l’attestazione circa il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità, sono condizioni pregiudiziali per usufruire delle disposizioni agevolative

Evidenziato che le suddette condizioni possono essere documentate da parte del contribuente anche attraverso una Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, e successive modifiche e integrazioni, da depositare presso il Servizio Tributi Comunale.

Atteso che le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, come stabilito dall’art. 6 del DPR 403/98 e smi, hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;

Considerato pertanto che per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per chi possiede i requisiti di ruralità è condizione essenziale che per l’anno di imposta risulti depositata agli atti Comunali, nei termini di legge, apposita dichiarazione sostitutiva e/o dichiarazione ICI, attestante il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;

Tenuto Conto che il termine di legge per la presentazione delle dichiarazioni ICI equivale anche alla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi ;

Ritenuto pertanto che le dichiarazioni presentate all’Agenzia del Territorio, in allegato alle richieste di variazione della categoria catastale in A/6 e D/10, nelle quali il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile previsti per legge, sono da considerarsi esclusivamente valide ai fini della eventuale convalida della richiesta di variazione catastale e non possono in nessun modo ritenersi valide ai fini ICI, non essendo state rispettate le norme e disposizioni di dettaglio che regolano l’eventuale esenzione dei fabbricati dall’imposta comunale sugli immobili ;

Preso Atto che per le unità immobiliari oggetto di accertamento non risultano depositate agli atti Comunali, per gli anni d’imposta trattati, dichiarazioni sostitutive e/o dichiarazione ICI, attestanti il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per il riconoscimento di ruralità ;

Per tali motivazioni si comunica che la richiesta di riesame non può essere accolta e si conferma che la verifica della sussistenza delle condizioni di ruralità dei fabbricati abitativi va fatta anno per anno, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Lucio Guerra
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Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali Empty GRAZIE

Messaggio  zacco22 Mer 28 Nov 2012 - 3:20

Grazie 1000!!!
Risposta chiarissima ed esauriente come sempre.



zacco22

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Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali Empty Re: Istanza di rimborso ICI fabbricati rurali

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