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FABBRICATI RURALI ED ICI

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Messaggio  CATRAMBONE Dom 3 Mar 2013 - 5:51

Salve, sono un ex imprenditore agricolo (coltivatore diretto) cancellato nel 2002, perchè sono attivato agli anni contributivi, ad oggi sono ancora proprietario di alcuni fabbricati rurali e stalle, nel mese di dicembre 2012, mi è arrivato un accertamento ICI anno 2007 sulla base di un accertamento catastale per rendita presunta sui fabbricati su citati, attribuendoli delle categorie C/2 C/6 ed A/3; in autotutela ho richiesto l'annullamento dell'ICI. Come posso risolvere questa incresciosa situazione? Dal punto di vista catastale cosa debbo fare? Grazie

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Messaggio  Lucio Guerra Dom 3 Mar 2013 - 7:59

CATRAMBONE ha scritto:Salve, sono un ex imprenditore agricolo (coltivatore diretto) cancellato nel 2002, perchè sono attivato agli anni contributivi, ad oggi sono ancora proprietario di alcuni fabbricati rurali e stalle, nel mese di dicembre 2012, mi è arrivato un accertamento ICI anno 2007 sulla base di un accertamento catastale per rendita presunta sui fabbricati su citati, attribuendoli delle categorie C/2 C/6 ed A/3; in autotutela ho richiesto l'annullamento dell'ICI. Come posso risolvere questa incresciosa situazione? Dal punto di vista catastale cosa debbo fare? Grazie

qualora non + in possesso dei requisiti di ruralità è dovuta l'imposta prima ici ora imu

l'attribuzione di un valore presunto troppo elevato sul quale applicare l'imposta potrebbe essere eventualmente contestato, qualora ne sussistano i presupposti

qualora le unità immobiliari non siano ancora accatastate si consiglia di effettuare quanto prima l'accatastamento e verificare, con le rendite definitive, gli accertamenti comunali
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Messaggio  CATRAMBONE Dom 3 Mar 2013 - 12:19

I fabbricati ad oggi risultano accatastati d'ufficio, scoperto perchè è giunto l'accertamento ICI, si può variare questo accatastamento e riavere la ruralità?

CATRAMBONE

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Messaggio  Lucio Guerra Lun 4 Mar 2013 - 2:15

risulta opportuno verificare se si tratta di fabbricati cosiddetti "fantasma", se cosi fosse, la norma è la seguente

ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO “IMMOBILI FANTASMA”
DA ELENCO AGENZIA DEL TERRITORIO
art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

motivazione :

La particella dove ricadono le unità immobiliari oggetto d'accertamento è stata preliminarmente inserita nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati dall'agenzia del territorio, con l’ausilio delle foto aree digitali (ortofoto) sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati, o loro ampliamenti, che non risultavano dichiarati in catasto;
Tali unità immobiliari sono state oggetto di preliminare attribuzione di rendita presunta da parte dell'Agenzia del Territorio (art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) e successiva presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, secondo le modalità previste dall’art. 19, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010.

efficacia fiscale :

Ai sensi dell’art. 2, comma 5-bis, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, introdotto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, la rendita catastale presunta, in deroga alle vigenti disposizioni, produce effetti fiscali, dal momento della sua iscrizione in catasto, con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2007, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi erariali e locali, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio da effettuarsi a seguito delle determinazioni conclusive correlate all’esame delle dichiarazioni di aggiornamento catastale, prodotte ai sensi dell’art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, mediante procedura DOCFA ovvero, in mancanza, predisposte in surroga da parte dell’agenzia del territorio

in riferimento ai requisiti di ruralità, o si hanno o non sia hanno, questi sono i requisiti da possedere :

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralita' alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell' attivita' agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la
coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attivita' agricole nell'azienda a tempo
indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative
superiore a cento, assunti in conformita' alla normativa vigente in materia di
collocamento;
g) alle persone addette all'attivita' di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o
commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro
consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attivita' agricola in maso chiuso.

REQUISITO SOGGETTIVO :

- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

- Coltivatore Diretto Iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 (Camera di Commercio)

Tale interpretazione trova riscontro anche nell' Allegato C al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER L’AGGIORNAMENTO DELLE SCRITTURE CATASTALI (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI.

dove il richiedente è tenuto, tra l'altro, a dichiarare :

- di essere iscritto al Registro delle imprese di cui all’ articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in qualità di imprenditore agricolo presso la Camera di Commercio di al n.
- di essere titolare di partita IVA n. ___________________________
- che i fabbricati strumentali all’attività agricola menzionati nella domanda cui la presente dichiarazione è allegata, anche indicati nella tabella più avanti riportata, posseggono i requisiti di ruralità, ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, in via continuativa, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

si evidenzia inoltre, per completezza d'informazione, che :

imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 c.c. è colui :

- chi esercita una attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse
- chi esercita un'attività diretta alla cattura ed alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini salmastri e dolci (acquacoltura)
- chi esercita attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola (art. 9 D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173)
- chi esercita l'attività di pesca in maniera professionale (imprenditore ittico, equiparato all'imprenditore agricolo ex art. 2 l. 10\05\2005 n. 226 modificato dal d.lgs. 26\05\2004 n. 154)

il comma 4, art.1 del D.Lgs n. 99/2004 stabilisce che :

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo (Art. 1. Imprenditore agricolo professionale) . All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
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Messaggio  CATRAMBONE Lun 4 Mar 2013 - 12:32

Si i fabbricati sono stati accertati secondo art. 19, commi 8 e 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è dal 2010 che scrivo all'Agenzia del Territorio riferendo che sulla particella individuata non sussistono fabbricati, ma quelli di proprietà di fatto erano rurali, e non ho avuto nessuna risposta, l'ultima istanza l'ho esposta in autotutela chiedendo l'annullamento dell'accertamento, ma ad oggi senza risposta.
Secondo Lei ad oggi cosa debbo fare? Rivedere l'accatastamento come C/2 e C/6 e pagare l'ICI a partire dell'anno 2007 e successiva IMU? O riscrivermi come coltivatore diretto ed accatastarli come D/10?
Grazie per l'attenzione

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 5 Mar 2013 - 1:05

- la prima cosa da fare è una variazione catastale dell'accatastamento provvisorio dell'agenzia, anche se oltre i termini, in quanto l'accatastamento provvisiorio non prevede le planimetria catastali

- se la variazione catastale porterà ad una categoria o rendita diversi, qualora accettati dall'agenzia, avranno valore dall'originario classamento

- non vedo al momento altra soluzione a quella di versare sia gli importi di accertamento dell'agenzia che quelli comunali per ici ed imu 2012

- qualora sia sua intenzione riscriversi come coltivatore diretto ed accatastarli come D/10, tale variazione avrà effetto dalla data di iscrizione negli atti catastali
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Messaggio  CATRAMBONE Gio 7 Mar 2013 - 12:18

Ma su questi fabbricati con categoria C/2 C/6 ed A/3 così come sono stati accatastati, verrà applicata anche la TARES? Grazie

CATRAMBONE

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Messaggio  CATRAMBONE Gio 7 Mar 2013 - 12:29

Ma su questi fabbricati con categoria C/2 C/6 ed A/3 così come sono stati accatastati, verrà applicata anche la TARES? Grazie

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Messaggio  Lucio Guerra Gio 7 Mar 2013 - 12:37

ovviamente si, indipendentemente dall'accatastamento

PRESUPPOSTO TARES

Presupposto per l’applicazione del tributo è il possesso, l’occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Si intendono per:

a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi;
c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
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FABBRICATI RURALI ED ICI  Empty Trulli in pietra a secco e accatastamento

Messaggio  Piero64 Mer 13 Mar 2013 - 6:56

Vorrei sapere cosa prevede la normativa catastale a riguardo dei "TRULLI" nel caso che gli stessi sono in disuso ormai dalgli anni '30 ?

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FABBRICATI RURALI ED ICI  Empty trulli

Messaggio  Paolo Gros Mer 13 Mar 2013 - 7:05

disuso o meno
A/11 - Abitazioni ed alloggi tipici dei luogh
i (trulli, baite, rifugi di montagna, ecc.)
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FABBRICATI RURALI ED ICI  Empty Re: FABBRICATI RURALI ED ICI

Messaggio  Piero64 Ven 15 Mar 2013 - 2:08

In realtà non sono abitazioni o alloggi, ma delle semplici costruzioni che completano, con il loro momentaneo utilizzo, lo svolgimento dei lavori agricoli. Quello che mi chiedo è, se le stesse sono iscritte al catasto terreni, vanno volturate al catasto fabbricati ? oppure avendo caratteristiche di ruralità non c'è bisogno ?

Piero64

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FABBRICATI RURALI ED ICI  Empty Re: FABBRICATI RURALI ED ICI

Messaggio  Lucio Guerra Ven 15 Mar 2013 - 2:13

art.13 comma 14-ter dl 201/2011. I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (gli immobili, che a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione catastale, ai sensi dell’art.3 comma 3 del D.M. 2 gennaio 1998 n.28, sono i seguenti: a) manufatti con sup.cop. inferiore a 8 mq b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale c) vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni d) manufatti isolati privi di copertura, tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi o simili, di altezza inferiore a m.1,80 e minore di 150 mc e) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo.) devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
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