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Verifica delle spese del personale dell'anno 2004.

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Verifica delle spese del personale dell'anno 2004. Empty Verifica delle spese del personale dell'anno 2004.

Messaggio  MA.SCIA.Glientilocali Lun 11 Lug 2011 - 15:35

GIUSEPPE S.
Desideravo sapere se vi sono componenti da escludere nella verifica delle spese del personale dell'anno 2004.
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Messaggio  Paolo Gros Lun 11 Lug 2011 - 23:38

Il concetto e' l'omogeneita' , ovvero escludo 2004 escludo successivamente .
A tal riguardo
http://www.entionline.it/joomla/RAGPER/2010%20-%20Parere%2031%20Corte%20Conti%20Piemonte%20-%20Ricalcolo%20spesa%20personale%202004.pdf

Nel particolare: sono da escludersi le spese per disabili ( circolare 9/2006) ,gli arretrati 2002/2003, spese per convenzioni (rimborsi) .

La Corte toscana , ribadendo che la ricognizione di seguito indicata ( questionario ) , che delinea in senso sostanziale l’ambito delle spese da considerare “spesa di personale” ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica debba essere la medesima configurazione anche per il calcolo del parametro di riferimento per il divieto di assunzione, perché la logica ispiratrice deve essere unitaria ed univoca.

ed in particolare : Le componenti da considerare escluse dalla determinazione della spesa sono: le spese di personale completamente a carico di altri enti o di soggetti privati; spesa per straordinario e altri oneri in caso di elezioni; spese per la formazione e rimborsi di missioni; spese del personale trasferito dalla Regione per funzione delegate; oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; spese per il personale appartenente alle categorie protette; spese del personale comandato in altre amministrazioni per il quale sia previsto il rimborso; spese per il personale a progetto assunto con contratti di tipo flessibile e finanziato con proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada; incentivi per la progettazione; incentivi per il recupero ICI ; diritti di rogito.

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Verifica delle spese del personale dell'anno 2004. Empty Re: Verifica delle spese del personale dell'anno 2004.

Messaggio  lucia Ven 22 Lug 2011 - 3:30

Abbiate pazienza...
Il tabellare da considerare per il 2004, prendendo ad es un C1 è:
1.376,98 oppure 1.406,94? Embarassed

lucia

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Messaggio  Paolo Gros Ven 22 Lug 2011 - 3:34

l'importo e' € 1.410,77 per un C1 in vigenza 2004
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Verifica delle spese del personale dell'anno 2004. Empty Re: Verifica delle spese del personale dell'anno 2004.

Messaggio  cris Ven 22 Lug 2011 - 4:43

Io ho sempre considerato 1.376,98 in relazione a quanto indicato nell'art. 199 della Finanziaria 2006 che dice "Ai fini dell'applicazione del comma 198 (diminuzione 1% spese personale rispetto 2004) le spese di personale sono considerate al netto: ... b) per ciascuno degli anni 2006/2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti successivamente all'anno 2004" ed il CCNL biennio economico 2004/2005 è stato siglato nel maggio 2006 mentre al 01.01.2006 era in vigore ancora il vecchio CCNL 2002/2003. La base 2004, calcolata a suo tempo per la verifica relativa alle spese del personale anno 2006 (con esclusione del rinnovo 2004/2005 avvenuto a maggio 2006), è quella che poi ho sempre utilizzato per la verifica delle spese negli anni successivi.

cris

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Messaggio  Paolo Gros Ven 22 Lug 2011 - 4:54

Non lo ritengo corretto e pe5raltro penalizzante in quanto l'importo 2004 risulterebbe piu' basso ai fini del limite.
Se e' vero come e0' vero che "per ciascuno degli anni 2006/2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei ccnl intervenuti successivamente all'anno 2004" ebbene seppure per accidente e ritardi il CCNL e' avvenuto dopo il 2004 ha pur sempre riguardato l'anno 2004 e non un rinnovo del contratto stesso.
In ultima analisi devo verificare quanto costava un dipendente nel 2004 in vigenza di contratto ( all'epoca non vi era IVC ma vi fosse stata , come l'avrei considerata' ).
riferendomi al contratto vigente ancorche' sottoscritto in un periodo successivo ( ne consegue che i dipendenti hanno ovviamente fruito degli arretrati contrattuali che portano il contratto a vigenza ).
Riferendomi invece ad un concetto di spesa su un contratto del biennio precedente falso la vera spesa sostenibile nel 2004 .
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Verifica delle spese del personale dell'anno 2004. Empty Re: Verifica delle spese del personale dell'anno 2004.

Messaggio  cunsolo Lun 9 Gen 2012 - 4:40

Paolo Gros ha scritto:Il concetto e' l'omogeneita' , ovvero escludo 2004 escludo successivamente .
A tal riguardo
http://www.entionline.it/joomla/RAGPER/2010%20-%20Parere%2031%20Corte%20Conti%20Piemonte%20-%20Ricalcolo%20spesa%20personale%202004.pdf

Nel particolare: sono da escludersi le spese per disabili ( circolare 9/2006) ,gli arretrati 2002/2003, spese per convenzioni (rimborsi) .

La Corte toscana , ribadendo che la ricognizione di seguito indicata ( questionario ) , che delinea in senso sostanziale l’ambito delle spese da considerare “spesa di personale” ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica debba essere la medesima configurazione anche per il calcolo del parametro di riferimento per il divieto di assunzione, perché la logica ispiratrice deve essere unitaria ed univoca.

ed in particolare : Le componenti da considerare escluse dalla determinazione della spesa sono: le spese di personale completamente a carico di altri enti o di soggetti privati; spesa per straordinario e altri oneri in caso di elezioni; spese per la formazione e rimborsi di missioni; spese del personale trasferito dalla Regione per funzione delegate; oneri derivanti dai rinnovi contrattuali; spese per il personale appartenente alle categorie protette; spese del personale comandato in altre amministrazioni per il quale sia previsto il rimborso; spese per il personale a progetto assunto con contratti di tipo flessibile e finanziato con proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada; incentivi per la progettazione; incentivi per il recupero ICI ; diritti di rogito.

Al riguardo sarebbe gradito il parere dei colleghi su una questione che ha riguardato e riguarda il Comune ove lavoro (appartenente alla Regione Sicilia):
Nell'anno 2007, usufruendo di una legge Regionale che consentiva l'assunzione a tempo determinato dei Lavoratori socialmente utili per un periodo di 5 anni, erogando un contributo Regionale al costo di detto personale pari al 90 % della spesa, il Comune ha stipulato detto contratto quinquennale con un certo numero di lavoratori, ovviamente nell'anno 2004 questa tipologia di spesa non esisteva.
Nei questionari redatti per la Corte dei Conti, appunto per un criterio di omogeneità dei dati, il contributo proveniente dalla Regione e destinato ai contrattisti è stato portato in detrazione dal totale del costo del personale, lasciandovi solo la quota del 10% rimasta a carico del Comune.
La Corte dei conti ha rigettato questo orientamento affermando che anche il contributo percepito dalla regione per detti lavoratori a t.d. , pur non essendo presenti nelle voci di costo del personale dell'anno 2004, dovessero partecipare al complessivo della spesa di personale del Comune, di fatto falsando qualsiasi criterio di omogeneità dei dati.
Secondo Voi è corretto questo orientamento della Corte ?.

cunsolo

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Messaggio  Paolo Gros Lun 9 Gen 2012 - 4:51

Le spese sostenute dall’ente locale per il personale appartenente alle categorie protette sono escluse dal computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore. L’esclusione opera nei confronti del personale appartenente alle categorie protette rientrante nell’obbligo assunzionale, poiché la ratio dell’esclusione dal computo della spesa di personale non può che ricondursi all’obbligatorietà delle assunzioni che prescrive la L. 68/1999; sul punto la giurisprudenza consultiva della Corte e la prevalente dottrina ritengono che detrazioni possano essere operate esclusivamente nei casi in cui la componente di spesa sia incomprimibile (come nell’ipotesi di oneri per assunzioni obbligatorie per legge) o sia a totale/parziale rimborso di altre amministrazioni o a totale carico di finanziamenti comunitari/privati che non comportino alcun aggravio per il bilancio dell’ente. In conclusione, l’esclusione dalla spesa di personale opera solo in riferimento alla percentuale d’obbligo o quota di riserva, da calcolarsi in riferimento al criterio cronologico che ritiene esclusa la spesa relativa al nuovo personale disabile assunto in eccedenza al limite obbligatorio per legge.



Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

•Cons. Gianfranco BUSSETTI Presidente F.F
•Cons. Paolo PELUFFO Componente
•Cons. Graziella DE CASTELLI Componente
•Cons. Raimondo POLLASTRINI Componente
•1°Ref. Alessandra Sanguigni Componente
•1°Ref. Laura D’AMBROSIO Componente
VISTO l’art. 100, secondo comma, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTO il regolamento (14/2000) per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;
VISTA la convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione Regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di “ulteriori forme di collaborazione” tra Corte ed Autonomie, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.
UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Cons. Graziella De Castelli;
PREMESSO
1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota in data 20 ottobre 2010 prot. n. 13671/1.13.9, una richiesta di parere formulata dal Sindaco del comune di Monte San Savino, con cui si chiede se, nel caso in cui l’ente abbia assunto un numero di lavoratori disabili superiore alla soglia minima obbligatoria, debba essere esclusa dal computo della spesa di personale, la sola spesa del personale disabile corrispondente alla soglia minima legale ovvero nella sua interezza, e in caso in cui ricorra la prima ipotesi, quale sia eventualmente il criterio più idoneo da adottare nella scelta del personale disabile da escludere.
CONSIDERATO
In via preliminare

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla Corte dei Conti in tema di pareri da esprimere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere formulata presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, che riguarda la legittimazione dell’organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo, che concerne l’attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica, come espressamente previsto dalla legge, e la coerenza dell’espressione di un parere con la posizione costituzionale assegnata alla Corte dei conti ed il ruolo specifico delle Sezioni regionali di controllo. Nella valutazione dei requisiti di ammissibilità, inoltre, questa Sezione tiene anche conto della possibilità legislativamente prevista di concordare, con le autonomie locali, ulteriori forme di collaborazione e, conseguentemente, di quanto previsto nella Convenzione del 16 giugno 2006, citata in premesse.
Nel caso in esame, la richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, provenendo essa dal Sindaco del comune interessato, tramite il Consiglio delle autonomie.
In ordine al requisito oggettivo, occorre preliminarmente accertare se la richiesta di parere sia riconducibile alla materia della contabilità pubblica, se sussistano i requisiti di generalità ed astrattezza, se il quesito non implichi valutazione di comportamenti amministrativi, ancor più se connessi ad atti già adottati o comportamenti espletati, se l’ambito in concreto sia oggetto di indagini della procura regionale o di giudizio innanzi alla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, ovvero oggetto di contenzioso penale, civile o amministrativo. La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti ha natura necessariamente propedeutica all’esercizio dei poteri intestati agli amministratori e può riguardare solo questioni di carattere generale giuridico-contabile.
Al riguardo, si ritiene che la materia, sulla quale verte la richiesta di parere, sia riconducibile al profilo della contabilità, poiché attiene all’interpretazione di norme di coordinamento di finanza pubblica, in particolare all’ambito delle misure per il contenimento della spesa di personale, e quindi all’osservanza dei vincoli introdotti dalla legge, che hanno riflessi sulla formazione e gestione dei bilanci pubblici.
E’, pertanto, da ritenersi ammissibile la richiesta di quesito anche sotto questo profilo.
Il Collegio, inoltre, valuta la questione suscettibile di risposta, tale da garantire uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, senza necessità di investire le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo, per adottare una pronuncia di orientamento generale, secondo quanto stabilito, in funzione di nomofilachia, con delibera n.8/CONTR/2010 delle SSRR adottata nell’adunanza del 26 marzo 2010.
Nel merito

Le assunzioni obbligatorie di cittadini appartenenti alle categorie protette è disciplinata dalla legge n. 68/99 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto concerne gli enti locali, in base all’art. 35, comma 2, del D.Lgs. 165/01 e ss.mm. in riferimento alle modalità di accesso. La Legge 68 citata disciplina ogni aspetto dell’assunzione di soggetti disabili, prevedendo delle quote di riserva per le assunzioni obbligatorie (art. 3 L.68/99), di cui sono destinatari anche gli enti pubblici; tali quote sono da considerarsi quote minime legali, il cui mancato rispetto genera sanzioni pecuniarie a carico del trasgressore, pertanto ciò non esclude che un privato imprenditore o un ente pubblico assuma personale appartenente alle categorie protette in misura superiore a predette percentuali prescritte obbligatoriamente.
Per constante interpretazione ministeriale (Circolare MEF, Ragioneria dello Stato n. 9/06) e della Corte dei Conti (in ultimo le linee guida al monitoraggio sul bilancio 2010 approvate con deliberazione n.9/10 della Sezione autonomie) le spese sostenute dall’ente locale per il personale appartenente alle categorie protette vanno escluse dal computo della spesa di personale ai fini del rispetto dei limiti imposti dalla normativa in vigore.
L’esclusione opera nei confronti del personale appartenente alle categorie protette rientrante nell’obbligo assunzionale, poiché la ratio dell’esclusione dal computo della spesa di personale non può che ricondursi all’obbligatorietà delle assunzioni che prescrive la legge 68 citata; sul punto la giurisprudenza consultiva della Corte e la prevalente dottrina ritengono che detrazioni possano essere operate esclusivamente nei casi in cui la componente di spesa sia incomprimibile (come nell’ipotesi di oneri per assunzioni obbligatorie per legge) o sia a totale o parziale rimborso di altre amministrazioni o a totale carico di finanziamenti comunitari o privati che non comportino alcun aggravio per il bilancio dell’ente (tra gli altri, parere n. 8/2007 Sez. Puglia). La Sezione conclude ritenendo che l’esclusione dalla spesa di personale opera solo in riferimento alla percentuale d’obbligo o quota di riserva (in tal senso anche parere Sez. Lombardia 811/09 e deliberazione n. 94/2007/CONS Sez. Veneto), da calcolarsi in riferimento al criterio cronologico che ritiene esclusa la spesa relativa al nuovo personale disabile assunto in eccedenza al limite obbligatorio per legge.
Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota Prot. n. 13671/1.13.9.

DISPONE

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al comune di Monte San Savino e al Presidente del relativo Consiglio.






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Messaggio  cunsolo Lun 9 Gen 2012 - 5:20

Quindi, se ho ben capito, poichè il Comune mette il 10% devo considerare il 100 % del costo del personale dei lavoratori a T.D., e cosa significa allora la parte che recita: " o sia a totale/parziale rimborso di altre amministrazioni" cioè cosa significa "parziale rimborso" se in tal caso non c'è alcuna possibilità di detrazione. Grazie Paolo per il chiarimento.

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