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approvazione rendiconto 2012

3 partecipanti

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 approvazione rendiconto 2012 Empty approvazione rendiconto 2012

Messaggio  Domenico Vadalà Ven 3 Mag 2013 - 2:29

Sono un consigliere comunale di opposizione. Oggi e previsto il c.c. per l'approvazione del rendiconto. Gli atti sono stati messi a disposizione dei consiglieri giorno 24 aprile data di convocazione del c.c. quindi non rispettando il termine dei 20 giorni previsti. Posso chiedere l'annullamento della deliberazione di approvazione del rendiconto e qualora questa fosse annullata si creano le condizioni per lo scioglimento del c.c. grazie

Domenico Vadalà

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 approvazione rendiconto 2012 Empty rendiconto

Messaggio  Paolo Gros Ven 3 Mag 2013 - 3:13

la mancanza dei 20 giorni liberi presuppone l'impossibilita' di delibera e l'illegittimita' della stessa poiche' ha leso il diritto dei deliberanti di visionare nei tenmpi di legge il documento stesso.
Ne consegue che si creano le condizioni per lo scioglimento del c.c.
Paolo Gros
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 approvazione rendiconto 2012 Empty Re: approvazione rendiconto 2012

Messaggio  francodan Ven 3 Mag 2013 - 4:29

ci sono possibilità di accoglimento del ricorso ...ma come al solito si hanno orientamenti diversi come riporto sotto sia pure in relazione alla sola mancanza di tempestivo deposito della relazione del revisore

parere consiglio di stato 1960 2012

Invero, se per consolidato orientamento giurisprudenziale il giudizio amministrativo, nelle normalità dei casi, non è deputato a dirimere controversie tra organi appartenenti ad uno stesso ente, è peraltro jus receptum che la legittimazione dei consiglieri comunali ad impugnare atti degli organi di cui fanno parte è consentita ove vengano dedotte violazioni procedurali direttamente lesive del munus rivestito dal componente dell’organo o vengono in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’Ufficio (ex multis, C.d.S., Sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5280).


Nel caso in esame la lesione del munus pubblicum del ricorrente appare palese.


Infatti, la doglianza proposta in ordine al mancato rispetto dei termini di deposito dello schema di rendiconto e degli allegati, che, in funzione della consapevole valutazione dei consiglieri nell’esercizio delle loro funzioni, deve essere messo a disposizione entro un termine non inferiore a 20 giorni prima della seduta consiliare, non appare rispettato, per stessa ammissione del Comune resistente.


Né può assumere consistenza quanto dedotto dal Comune circa l’insussistenza di un obbligo di allegazione alla proposta di rendiconto della relazione del revisore dei conti.


Ai sensi del quinto comma dell’art. 227 del d.lgs. n. 267 del 2000, la relazione in questione costituisce parte integrante degli allegati al rendiconto, e l’art. 65, comma ultimo, del regolamento di contabilità del Comune prevede che deve essere messo a disposizione dei consiglieri “lo schema di rendiconto di gestione corredato di tutti gli allegati previsti dalla legge”. Compresenza ovviamente necessaria, atteso che la relazione in questione deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché gli eventuali rilievi, considerazioni e proposte sugli sviluppi della gestione medesima.


Nel caso in esame la comunicazione dell’avvenuto deposito presso l’ufficio di ragioneria del documento contabile con i relativi allegati è stata effettuata dal Comune in data 25 giugno 2009, mentre la relazione dell’organo di revisione è stata depositata solo in data 3 luglio 2009.


Non risulta pertanto rispettato il termine di 20 giorni anteriori alla seduta consiliare, svoltasi il 15 luglio 2009, prescritti dalla normativa.


La fondatezza di tale motivo di doglianza appare assorbente rendendo superfluo l’esame degli ulteriori motivi addotti nel gravame che, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.


TAR PUGLIA: TERMINI BREVI PER IL PARERE DEI REVISORI SUL RENDICONTO.
Non è obbligatorio mettere a disposizione dei consiglieri comunali la relazione dei revisori dei conti nel termine di 20 giorni prima della seduta di approvazione del rendiconto.
La sorprendente presa di posizione è stata assunta dal Tar Puglia nella sentenza 251/2011, con cui ha respinto il ricorso di alcuni consiglieri di minoranza che avevano portato in giudizio il Comune per reclamare sul deposito della relazione dei revisori dei conti avvenuto solo cinque giorni prima della seduta del consiglio.
I giudici amministrativi hanno contestato alla radice l'estensione al parere dei revisori dell'obbligo dimettere a disposizione dei consiglieri la "proposta" entro almeno 20 giorni. Il Tar muove dal presupposto che il Tuel (comma 1, articolo 227) considera parti del rendiconto il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Documenti che il Comune ha messo a disposizione rispettando i 20 giorni. Inaspettatamente, quindi, non sono stati considerati alla stessa stregua dei documenti "principali" gli allegati al rendiconto: la relazione dell'organo esecutivo, la relazione dei revisori dei conti, l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.
Il parere dei revisori, nel caso esaminato, fu depositato nel rispetto del termine (di quattro giorni) fissato dal regolamento comunale per gli atti da sottoporre alla discussione del consiglio. Termine che, sottolineano i giudici, «è ritenuto sufficiente ad acquisire una conoscenza-esaustiva degli argomenti posti all'ordine del giorno e, quindi, parimenti sufficiente alla lettura della relazione dei revisori dei conti che completa la diretta conoscenza della proposta di rendiconto».
Peraltro la legge, prosegue la sentenza, assegna all'organo di revisione un analogo termine, non inferiore a 20 giorni (dalla trasmissione della proposta approvata dalla giunta), anche per la stesura della relazione (articolo 239, comma 1, lettera d). Questo termine sarebbe inconciliabile con il deposito della relazione dei revisori congiuntamente alla proposta di rendiconto.
Sempre sul rendiconto, il Tar sostiene che l'atto di riaccertamento dei residui attivi e passivi non necessariamente deve consistere in una determinazione. La prassi di approvare il riaccertamento con una determinazione non è l'unica via per adempiere a tale operazione. Nel Comune in questione il responsabile del servizio finanziario aveva proceduto alla rideterminazione dei residui attivi e passivi di concerto con i responsabili di area, come risulta da una nota formale, ma senza approvare un apposito atto.
.

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 approvazione rendiconto 2012 Empty rinvio seduta approvazione rendiconto.

Messaggio  Domenico Vadalà Dom 5 Mag 2013 - 1:28

Paolo Gros ha scritto:la mancanza dei 20 giorni liberi presuppone l'impossibilita' di delibera e l'illegittimita' della stessa poiche' ha leso il diritto dei deliberanti di visionare nei tenmpi di legge il documento stesso.
Ne consegue che si creano le condizioni per lo scioglimento del c.c.

Grazie . A questo punto Le chiedo: Il rinvio ( votato dalla maggioranza ) della seduta consiliare del 3 maggio scorso durante la quale si doveva approvare il rendiconto 2012 ( e che in effetti non è stato approvato ) per un vizio procedurale cioè il mancato rispetto dei venti giorni necessari per mettere a disposizione gli atti può essere equiparato alla mancata approvazione del rendiconto con conseguente scioglimento del consiglio comunale o comporterà l'attivazione della diffida da parte del Prefetto.
Possiamo eventualmente come minoranza chiedere al Prefetto lo scioglimento del consiglio per mancata approvazione del rendiconto?

Domenico Vadalà

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 approvazione rendiconto 2012 Empty seduta

Messaggio  Paolo Gros Dom 5 Mag 2013 - 23:16

si lo potete legittimamente fare ( cosa diversa saranno le considerazioni del prefetto in tal caso )
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 approvazione rendiconto 2012 Empty Re: approvazione rendiconto 2012

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