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Pensionamenti in caso di soprannumero
In caso di soprannumero , per il personale in esubero bisogna applicare i requisiti ante Fornero. Se un dipendente raggiunge quota 97 bisogna aggiungere i 3 mesi per la speranza di vita. Se raggiunge i 40 anni di anzianità bisogna sempre aggiungere i 3 mesi ?
lello- Messaggi : 112
Data d'iscrizione : 14.10.11
re
L'accesso alla pensione per gli esuberi nella pa secondo le regole antecedenti la riforma Fornero, si applica per tutto il 2014, per cui, occorre far riferimento ai requisiti di accesso alla pensione previgenti e applicare, se del caso e secondo quanto si dirà di seguito, il regime della finestra mobile, tendendo presente che il pensionamento non potrà aver luogo in presenza di situazioni in cui il dipendente matura i requisiti per l'accesso al trattamento ma non la decorrenza dello stesso entro il 31 dicembre 2014.
La norma poi subordina la possibilità di attuare i pensionamenti alla circostanza che la decorrenza del trattamento avvenga entro il 31 dicembre 2014. In sede applicativa, occorre pertanto verificare in concreto la necessità di applicare il regime della finestra mobile di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Come noto, tale disposizione in generale ha introdotto il posticipo di 12 mesi della decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1 gennaio 2011. Di conseguenza la pensione avrà decorrenza immediata per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del 1 gennaio 2011 e nei confronti di coloro per i quali siano già decorsi 12 mesi dalla maturazione del primi requisiti utili per l'accesso a pensione.
La norma poi subordina la possibilità di attuare i pensionamenti alla circostanza che la decorrenza del trattamento avvenga entro il 31 dicembre 2014. In sede applicativa, occorre pertanto verificare in concreto la necessità di applicare il regime della finestra mobile di cui all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Come noto, tale disposizione in generale ha introdotto il posticipo di 12 mesi della decorrenza del trattamento pensionistico per i dipendenti che maturano i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1 gennaio 2011. Di conseguenza la pensione avrà decorrenza immediata per coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici prima del 1 gennaio 2011 e nei confronti di coloro per i quali siano già decorsi 12 mesi dalla maturazione del primi requisiti utili per l'accesso a pensione.
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