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CREAZIONE DI UN FONDO DI SOLIDARIETA' E RISVOLTI
In questo momento di crisi persistente nel quale molte famiglie si rivolgono disperata anche al Comune, si è pensato di attivare un fondo di solidarietà da parte dei citadini ed attività varie. A fronte di un progetto ben articolato, soprattutto di manutenzioni e servizi (bilblioteca e museo) che prevede assunzioni tramite vaucher nel rispetto di criteri prestabiliti siutilizzeranno i fondi che si accululeranno.
Si chiede di sapere come evitare che l'utilizzo di questi fondi possano incappare in qualche legge o norma limitanti. E quali potrebbero essere tali norme o leggi.
Si chiede di sapere come evitare che l'utilizzo di questi fondi possano incappare in qualche legge o norma limitanti. E quali potrebbero essere tali norme o leggi.
Antonio Lucarelli- Messaggi : 31
Data d'iscrizione : 26.09.12
re
l voucher Inps è spesa di personale
Lavoro accessorio. Per i giudici contabili nessuna eccezione
Nessuno sconto sul lavoro accessorio degli enti locali. I buoni dell'Inps rientrano a pieno titolo tra le spese di personale ai sensi dei commi 557 e 562 della finanziaria 2007. Con la deliberazione numero 722/pareri/2010 la Corte dei conti della Lombardia ha affrontato per la prima volta la questione relativa ai voucher dopo che la finanziaria 2010 ha modificato la legge Biagi estendendo il lavoro accessorio anche agli enti locali. La risposta non sorprende soprattutto dopo che l'attivazione dei buoni può essere disposta nei limiti del patto di stabilità e del contenimento della spesa di personale. A differenza di quanto indicato dall'Inps nella circolare n. 17 di quest'anno,la Corte dei conti precisa che si tratta di una delle forme contrattuali flessibili di assunzione di impiego del personale di cui le amministrazioni possono valersi per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali. Tali aspetti costituiscono pertanto la prima giustificazione all'approvvigionamento dell'attività lavorativa tramite i buoni lavoro che mai potranno essere individuati per le attività ordinarie. Il lavoro accessorio potrà quindi fare riferimento a prestazioni occasionali e straordinarie nell'ambito dei lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti e in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli e lavori di emergenza e solidarietà. Inoltre, l'istituto potrà essere per qualunque tipologia in tutti i settori produttivi, ma in questo caso i destinatari possono essere solo giovani con meno di 25 anni, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time. Nel quesito posto dal sindaco di un comune si sottolineavano però due ulteriori aspetti. Innanzitutto si chiedeva se, qualora il lavoro accessorio fosse utilizzato per fini di solidarietà, potesse essere escluso dal calcolo delle spese di personale. La risposta della Corte dei conti non lascia spazi per procedere in tale direzione in quanto il connotato che contraddistingue rapporti in esame non assume valenza teleologica. L'altra questione riguarda la possibilità di escludere dalle spese di personale il lavoro accessorio qualora tali attività siano finanziate dai trasferimenti regionali relativi ai servizi sociali. I giudici della Lombardia hanno precisato che le uniche spese di personale che si possono escludere dal rispetto delle norme vigenti sono solo le spese incomprimibili quali quelle conseguenti all'assunzione obbligatoria delle categorie protette nei limiti percentuali fissati dalla legge e quelle risolventesi in mere partite di giro a totale carico dei finanziamenti comunitari o privati. Si esclude quindi la possibilità di non conteggiare tra le spese di personale quelle che derivano da trasferimenti da quei centri di spesa tenuti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica generale.
Fonte: Il Sole 24 Ore
Lavoro accessorio. Per i giudici contabili nessuna eccezione
Nessuno sconto sul lavoro accessorio degli enti locali. I buoni dell'Inps rientrano a pieno titolo tra le spese di personale ai sensi dei commi 557 e 562 della finanziaria 2007. Con la deliberazione numero 722/pareri/2010 la Corte dei conti della Lombardia ha affrontato per la prima volta la questione relativa ai voucher dopo che la finanziaria 2010 ha modificato la legge Biagi estendendo il lavoro accessorio anche agli enti locali. La risposta non sorprende soprattutto dopo che l'attivazione dei buoni può essere disposta nei limiti del patto di stabilità e del contenimento della spesa di personale. A differenza di quanto indicato dall'Inps nella circolare n. 17 di quest'anno,la Corte dei conti precisa che si tratta di una delle forme contrattuali flessibili di assunzione di impiego del personale di cui le amministrazioni possono valersi per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali. Tali aspetti costituiscono pertanto la prima giustificazione all'approvvigionamento dell'attività lavorativa tramite i buoni lavoro che mai potranno essere individuati per le attività ordinarie. Il lavoro accessorio potrà quindi fare riferimento a prestazioni occasionali e straordinarie nell'ambito dei lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti e in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli e lavori di emergenza e solidarietà. Inoltre, l'istituto potrà essere per qualunque tipologia in tutti i settori produttivi, ma in questo caso i destinatari possono essere solo giovani con meno di 25 anni, pensionati, percettori di misure di sostegno al reddito e lavoratori part-time. Nel quesito posto dal sindaco di un comune si sottolineavano però due ulteriori aspetti. Innanzitutto si chiedeva se, qualora il lavoro accessorio fosse utilizzato per fini di solidarietà, potesse essere escluso dal calcolo delle spese di personale. La risposta della Corte dei conti non lascia spazi per procedere in tale direzione in quanto il connotato che contraddistingue rapporti in esame non assume valenza teleologica. L'altra questione riguarda la possibilità di escludere dalle spese di personale il lavoro accessorio qualora tali attività siano finanziate dai trasferimenti regionali relativi ai servizi sociali. I giudici della Lombardia hanno precisato che le uniche spese di personale che si possono escludere dal rispetto delle norme vigenti sono solo le spese incomprimibili quali quelle conseguenti all'assunzione obbligatoria delle categorie protette nei limiti percentuali fissati dalla legge e quelle risolventesi in mere partite di giro a totale carico dei finanziamenti comunitari o privati. Si esclude quindi la possibilità di non conteggiare tra le spese di personale quelle che derivano da trasferimenti da quei centri di spesa tenuti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica generale.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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