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http://www.irpef.info/personale art. 1 Co. 557 311/2004
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personale art. 1 Co. 557 311/2004
Il personale con incarico extra orario (36+12), che per esigenze di servizio abbia accumulato dello straordinario (per es. 30 ore), può richiederne la liquidazione? Oppure è costretto a recuperarle?
Grazie
Grazie
bandit650- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 02.03.14
Re: personale art. 1 Co. 557 311/2004
Il “personale art. 1 Co. 557 311/2004” con la durata massima dell'orario di lavoro è già al limite.
State molto attenti potreste avere delle sanzioni da parte dell’ispettorato del lavoro.
Riferimenti normativi di fonte giuridica
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
State molto attenti potreste avere delle sanzioni da parte dell’ispettorato del lavoro.
Riferimenti normativi di fonte giuridica
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Quartarone Giovanni- Messaggi : 433
Data d'iscrizione : 23.06.14
Età : 61
Località : Torino
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