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Astensione facoltativa

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Astensione facoltativa Empty Astensione facoltativa

Messaggio  Silviaargiolas Mer 24 Set 2014 - 1:18

Nel periodo di prova si può fare richiesta di astensione facoltativa avendo un figlio a carico di 4 anni? Si può fare richiesta anche di un giorno o due a settimana ad esempio il lunedì e il martedì fino al raggiungimento dei tre mesi previsti??

Silviaargiolas

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Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Set 2014 - 1:50

si ma detti periodi fanno slittare il termine del periodo di prova .
Paolo Gros
Paolo Gros
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http://paologros.oneminutesite.it/

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Messaggio  Silviaargiolas Mer 24 Set 2014 - 3:11

E potrebbero negarmela? Grazie per la sempre e tempestiva disponibilità

Silviaargiolas

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Messaggio  Quartarone Giovanni Mer 24 Set 2014 - 10:46

È impossibile negare tale diritto

Quartarone Giovanni

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Messaggio  Silviaargiolas Mer 24 Set 2014 - 12:10

Grazie mille

Silviaargiolas

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Messaggio  tyla Ven 26 Set 2014 - 8:25

Confermo quanto sopra, ma:

...avendo un figlio a carico di 4 anni...
di norma l'astensione facoltativa è retribuita entro i primi 3 anni del bambino.

...fino al raggiungimento dei tre mesi previsti?? ...
Sono 6 mesi complessivi, retribuiti o meno, fino all'ottavo anno di età del bambino.

Ci sfugge qualcosa?!?!

tyla

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Messaggio  Quartarone Giovanni Ven 26 Set 2014 - 9:42

tyla ha scritto:Confermo quanto sopra, ma:

...avendo un figlio a carico di 4 anni...
di norma l'astensione facoltativa è retribuita entro i primi 3 anni del bambino.

...fino al raggiungimento dei tre mesi previsti?? ...
Sono 6 mesi complessivi, retribuiti o meno, fino all'ottavo anno di età del bambino.

Ci sfugge qualcosa?!?!

I primi sei mesi sono retribuiti se li prendi entro i primi tre anni di vita del bambino. Il settimo non è retribuito. Dal quarto all’ottavo anno di vita del bambino ti sono concessi ma non retribuiti. I primi trenta giorni ti vengono interamente pagati. I restanti cinque mesi ti vengono retribuiti al 30%.

Può fare richiesta di congedo parentale indennizzabile solo chi conseguirà presumibilmente i seguenti redditi personali inferiori a due volte e mezzo l’ammontare della pensione minima (per l’anno 2013 pari a euro 6.440,59) assoggettabili all’IRPEF (redditi al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata – oneri deducibili, detrazioni d’imposta – e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali):
• redditi da lavoro dipendente e assimilati
• redditi da lavoro autonomo o professionale o d’impresa
• altri redditi assoggettabili all’IRPEF, esclusi il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto, le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata, i redditi già tassati alla fonte ed i redditi esenti
• redditi conseguiti all’estero o derivanti dal lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF

Se qualcuno è interessato ad avere le possibili varianti, essendo un foglio excel, deve chiedermelo in messaggio privato

Normativa

Art. 32 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Congedo parentale (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi  1, 2 e 3)
1. Per ogni bambino, nei primi suoi  otto  anni  di  vita,  ciascun genitore ha diritto di astenersi  dal  lavoro  secondo  le  modalità stabilite dal presente articolo. I  relativi  congedi  parentali  dei genitori non possono complessivamente eccedere  il  limite  di  dieci mesi, fatto salvo il disposto  del  comma  2  del  presente  articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi  dal  lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il  periodo  di  congedo  di maternità di  cui  al  Capo  III,  per  un  periodo  continuativo  o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un  periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
((1-bis. La contrattazione  collettiva  di  settore  stabilisce  le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base  oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e  l'equiparazione  di un determinato monte ore alla singola  giornata  lavorativa.  Per  il personale del comparto sicurezza e difesa di quello  dei  vigili  del fuoco  e  soccorso  pubblico,  la  disciplina   collettiva   prevede, altresì, al  fine  di  tenere  conto  delle  peculiari  esigenze  di funzionalità  connesse   all'espletamento   dei   relativi   servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalità  di  fruizione  e  di differimento del congedo.))
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore  a  tre mesi, il limite complessivo dei congedi  parentali  dei  genitori  é elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il genitore  é  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilità,  a preavvisare il datore di lavoro secondo  le  modalità  e  i  criteri definiti dai contratti collettivi, ((e comunque  con  un  termine  di preavviso  non  inferiore  a  quindici   giorni   con   l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo)).
4. Il  congedo  parentale  spetta  al  genitore  richiedente  anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.
((4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e  il  datore di lavoro concordano, ove  necessario,  adeguate  misure  di  ripresa dell'attività lavorativa,  tenendo  conto  di  quanto  eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva)).

Art. 34 DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)
1.  Per  i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici  e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di vita del bambino,  un'indennità  pari al 30 per cento della retribuzione, per un   periodo   massimo  complessivo  tra  i  genitori  di  sei  mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2.  Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.
3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di cui all'articolo 32 ulteriori  rispetto  a  quanto  previsto  ai  commi  1  e 2 e' dovuta un'indennità  pari  al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo    del    trattamento   minimo   di   pensione   a   carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo  i  criteri  previsti  in  materia  di  limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
4. L'indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.  
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio,  esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.




Quartarone Giovanni

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Messaggio  Silviaargiolas Ven 26 Set 2014 - 12:08

Grazie quartarone Giovanni.... Pensavo che dei 6 mesi previsti tre dovevano essere presi prima del compimento dei tre anni del bambino!!!! Invece da quello che mi scrivi sono sei mesi complessivi.... Mi spettano anche se io fino ad un anno di età del bambino non avevo nessun contratto lavorativo? Giusto ???

Silviaargiolas

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Messaggio  Quartarone Giovanni Ven 26 Set 2014 - 12:32

Esatto.
Se vuoi, ti posso mandare tutte le possibili casistiche. Purtroppo è un foglio excel. Avevo provato a fare un copia e incolla ma perdendo tutta la formattazione diventa un ginepraio di cifre e lettere: Se lo vuoi, sentiamoci in messaggio privato

Quartarone Giovanni

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Messaggio  Silviaargiolas Ven 26 Set 2014 - 12:52

Grazie ma come posso contattarti in privato?

Silviaargiolas

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Messaggio  Silviaargiolas Ven 26 Set 2014 - 14:21

Inviami il file Excel al mio indirizzo email silviargiolas@inwind.it Grazie

Silviaargiolas

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Messaggio  Quartarone Giovanni Ven 26 Set 2014 - 14:32

Silviaargiolas ha scritto:Inviami il file Excel al mio indirizzo email silviargiolas@inwind.it Grazie

Ok! Inviato

Quartarone Giovanni

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Messaggio  tyla Lun 29 Set 2014 - 3:10

Molto bene.

Da come sembrava all'inizio del post, la collega aveva dell'istituto un informazione parziale e distorta.
Ora ha sicuramente tutto ciò che le occorre per avere le idee chiare.

tyla

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Messaggio  Silviaargiolas Lun 29 Set 2014 - 5:54

Grazie mille per la vostra disponibilità

Silviaargiolas

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